Armi ereditate, le regole per la successione

Ilena D’Errico

17 Agosto 2024 - 00:06

Le regole della corretta successione per le armi e le munizioni ereditate dal defunto: cosa fare per non correre rischi.

Armi ereditate, le regole per la successione

L’ordinamento italiano tratta la detenzione e il trasporto di armi con particolare severità. Per rispettare la legge ed evitare spiacevoli conseguenze bisogna tenere alcuni accorgimenti e detenere le armi soltanto se in possesso della regolare licenza e nei limiti della stessa. Se si ricevono delle armi in eredità, quindi, è comprensibile avere qualche dubbio sulla procedura da seguire, soprattutto se gli eredi sono sprovvisti del porto d’armi.

Per quanto le armi confluiscano nell’asse ereditario insieme agli altri beni, infatti, ci sono alcune prescrizioni specifiche da tenere a mente per non commettere degli illeciti. Le numerose sentenze della corte di Cassazione aiutano a fare chiarezza, visto che l’argomento non è tra i più lineari. Vediamo quindi come funziona la successione delle armi del defunto.

Le armi del defunto vanno denunciate

Chi entra in possesso di un’arma è obbligato per legge a denunciarla all’autorità entro 72 ore. Come confermato più volte dalla corte di Cassazione la morte del proprietario non comporta alcuna eccezione, quindi gli eredi o chiamati all’eredità che ne entrano in possesso devono compiere questo adempimento.

Si precisa che non rileva la vera e propria accettazione dell’eredità né tanto meno la sua divisione, ma soltanto la mera “disponibilità materiale” di armi e munizioni con obbligo di denuncia. Quest’ultima può essere effettuata:

  • all’ufficio di pubblica sicurezza competente nel territorio;
  • presso il comando locale dell’Arma dei Carabinieri;
  • nella questura competente territorialmente;
  • con una comunicazione tramite posta elettronica certificata a uno dei destinatari di cui sopra.

Alla denuncia deve essere allegata la denuncia fatta dal defunto, se possibile, insieme al certificato di morte e all’eventuale rinuncia all’eredità di altri soggetti chiamati o l’accordo sulla ripartizione, altrimenti le armi vanno denunciate in comproprietà. Chi ha altre armi deve allegare anche le precedenti denunce.

Non rilevano le modalità con cui il soggetto è entrato in possesso dell’arma o delle munizioni, come nemmeno il fatto che il proprietario le avesse denunciate. Chi non compie questo passaggio commette il reato di detenzione abusiva e rischia:

  • l’arresto da 3 a 12 mesi o l’ammenda fino a 321 euro se le detiene;
  • l’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda fino a 258 euro se sa che si trovano nella propria abitazione.

La denuncia alle autorità non ha nulla a che vedere con la dichiarazione delle armi per i fini ereditari, i due adempimenti sono indipendenti e non intercambiabili.

Eredi che (non) hanno il porto d’armi

Anche gli eredi in possesso di porto d’armi valido devono denunciare le armi, come ricordato in più occasioni dagli Ermellini. In questo caso devono seguire le regole della licenza per l’eventuale necessario trasporto di armi e munizioni, per esempio dalla casa del defunto alla propria.

Se gli eredi non hanno il porto d’armi o lo stesso non gli permette di trasportarle fuori casa devono chiedere il nulla osta in questura. Questo permesso consente di detenere le armi e trasportarle per il tragitto necessario con una validità di 30 giorni.

A chi vanno le armi ereditate

Come accade per tutti gli altri beni ereditari anche sulle armi del defunto si instaura una comproprietà degli eredi, proporzionale alle quote spettanti a ognuno secondo la legge e/o il testamento. In presenza di più di un erede che ha accettato l’eredità la divisione deve venire con l’accordo comune di tutti i soggetti oppure essere stabilito dal tribunale su richiesta degli interessati.

L’ultima procedura comporta di norma la vendita dei beni e la suddivisione del ricavato pro quota, risultando poco conveniente soprattutto in caso di armi e munizioni, a meno che nessuno degli eredi sia effettivamente interessato a detenerle. Gli eredi possono anche scegliere di rinunciare alle armi e consegnarle presso la rottamazione dell’ufficio competente territorialmente.

Tra la vendita e la rottamazione c’è anche una soluzione intermedia: la disattivazione. Quest’ultima rende l’arma inoffensiva e può essere richiesta alla Questura competente localmente, per venire affidata a un soggetto autorizzato che rilascia anche il relativo certificato. In questo modo è possibile conservare le armi, che magari hanno un valore affettivo, in completa sicurezza.

Naturalmente, se le armi erano già disattivate e munite dell’apposita certificazione, non valgono gli obblighi di denuncia e nulla osta (o porto d’armi).

Da non perdere su Money.it

Iscriviti a Money.it