Assegno di inclusione anche a chi è nella condizione di svantaggio. Ecco quali sono i requisiti da soddisfare per essere considerati come tali.
Spesso si commette l’errore di pensare che a poter far domanda per l’Assegno di inclusione siano solamente le famiglie in cui al loro interno c’è almeno un minore, un invalido (con percentuale pari o superiore al 74%) oppure un componente con almeno 60 anni.
Effettivamente in prima istanza il governo aveva limitato a queste famiglie l’accesso alla misura di sostegno al reddito che ha preso il posto del Reddito di cittadinanza, salvo poi ritornare sul tema e introdurre una nuova platea di beneficiari nel decreto n. 48 del 2023 (convertito in legge n. 85/2023).
Si tratta di quelle persone che si trovano in una “condizione di svantaggio” e per questo motivo sono inserite nei programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla Pubblica amministrazione.
Basta quindi una sola persona del nucleo che si trova in questa situazione per sbloccare la possibilità di richiedere l’Assegno di inclusione. Ma quali sono i requisiti da soddisfare per essere nella cosiddetta condizione di svantaggio? E soprattutto, qual è la procedura corretta per il riconoscimento della stessa? Ecco una guida utile con tutto quello che c’è da sapere riguardo alla domanda di Assegno di inclusione per chi soddisfa i criteri richiesti per il riconoscimento dello “svantaggio”.
Quando sussiste la condizione di svantaggio
È il decreto ministeriale n. 154 del 13 dicembre scorso a definire concretamente quali sono le situazioni di svantaggio che danno accesso all’Assegno di inclusione (pur nel rispetto degli altri requisiti economici e patrimoniali).
Nel dettaglio, nel comma 1, lettera D), vengono indicate le persone:
- con disturbi mentali, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare;
- con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze;
- vittime di tratta;
- vittime di violenza di genere;
- ex detenute nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna,
- portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
- persone senza dimora che versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia
- neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare.
Ognuna delle suddette condizioni di svantaggio è legata alla partecipazione a un programma di accompagnamento verso l’autonomia, o comunque di un progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. Condizione che è bene sottolineare va posseduta prima della domanda di Assegno di inclusione.
Cosa deve fare la persona in condizione di svantaggio
Ai fini dell’invio della domanda di Assegno di inclusione bisogna avere con sé la certificazione rilasciata dalle Pubbliche amministrazioni interessate. A tal proposito bisogna autodichiararne il possesso specificando le seguenti informazioni:
- l’amministrazione che l’ha rilasciata;
- il numero identificativo, ove disponibile;
- la data di rilascio;
- l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza, specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.
Le domande che mancano anche di una sola tra queste informazioni non verranno accolte.
Dopodiché sarà l’Inps, durante la fase istruttoria, a verificare la sussistenza della condizione dichiarata. Da qualche settimana, infatti, è online l’apposito applicativo - Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis) - con cui i servizi socio sanitari interessati devono confermare, entro 60 giorni dalla notifica dell’Inps, che quanto da voi dichiarato corrisponda al vero. In assenza di risposta vale la regola del silenzio assenso, quindi la domanda viene comunque accolta.
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