Per chi versa l’assegno di mantenimento all’ex coniuge è prevista una deduzione totale dal reddito complessivo. Vediamo dove si indica e come.
L’assegno di mantenimento corrisposto all’ex coniuge è interamente deducibile dal reddito, ma come si indica l’onere sostenuto nella dichiarazione dei redditi con modello 730/2024? L’onere sostenuto, quindi, per mantenere l’ex coniuge fornisce il diritto di pagare meno tasse e di abbassare il reddito imponibile sottraendo la somma dal reddito complessivo.
Il beneficio, però, segue regole ben precise che è necessario rispettare per non incorrere in errori nella compilazione della dichiarazione stessa. Innanzitutto va detto che la deduzione è possibile solo a seguito di:
- separazione legale o divorzio;
- scioglimento del matrimonio;
- annullamento del matrimonio.
Per avere diritto alla deduzione, quindi, il matrimonio deve aver cessato i suoi effetti civili e l’importo da corrispondere periodicamente al coniuge deve essere indicato chiaramente nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Per che somme spetta la deduzione?
La deduzione per l’assegno di mantenimento corrisposto all’ex coniuge spetta solo per le somme destinate a quest’ultimo. Se il provvedimento dell’autorità giudiziaria comprende anche il mantenimento dei figli, invece, si deve considerare la quota destinata a questi ultimi per il 50% del totale e, di fatto, è possibile portare in deduzione solo il 50% dell’onere sostenuto poiché il mantenimento per i figli non è deducibile dal reddito.
Se all’ex coniuge si corrispondono maggiori somme per l’adeguamento del mantenimento all’indice Istat, queste somme in più (rispetto a quanto contenuto nel provvedimento) sono deducibili solo nel caso che sia la stessa sentenza del giudice a prevedere l’adeguamento dell’assegno.
Se il Tribunale, invece, non ha provveduto a indicare nella sentenza l’adeguamento Istat, le somme maggiori versate non sono deducibili. Si possono dedurre, inoltre, anche le somme corrisposte a titolo di arretrati per integrare il mantenimento di anni precedenti, anche se versate in un’unica soluzione.
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Per quali somme non spetta la deduzione?
Non è possibile, invece, portare in deduzione:
- le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato;
- l’assegno corrisposto al coniuge nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso, la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva a ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo;
- le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento.
Come si indica la deduzione nel modello 730/2024?
Da sottolineare che non vi è un limite alla deducibilità delle somme corrisposte all’ex coniuge a titolo di mantenimento e che possono essere, quindi, portate in deduzione anche fino a concorrenza del reddito complessivo.
Per poter fruire della deduzione è necessario conservare la sentenza di separazione o divorzio per comprovare la somma riportata in essa e se è prevista la rivalutazione dell’importo.
La somma in questione deve essere indicata nel 730/2024 al quadro E, per la precisione al rigo E22.
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