Assegno di inclusione, comunicazione Inps rivolta a chi ha fatto domanda per il beneficio indicando la presenza di uno o più componenti in condizione di svantaggio.
Condizione necessaria per fruire dell’Assegno di inclusione è quella per cui del nucleo familiare faccia parte almeno un componente con disabilità (invalidità almeno del 74%), oppure minorenne o con più di 60 anni di età. Il tutto ovviamente nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali.
In alternativa, spetta anche nel caso in cui nel nucleo familiare ci sia un componente in condizione di svantaggio inserito nei programmi di cura e assistenziali, per quanto in tal caso c’è il rischio che per conoscere l’esito della domanda ci voglia più tempo.
Come ribadito dall’Inps in un messaggio pubblicato in queste ore, il n. 1816 del 2024, ai fini del riconoscimento dell’Assegno di inclusione nei confronti di una tale circostanza, l’Inps deve prima di tutto effettuare la verifica della suddetta condizione nonché l’inserimento nei programmi di cura e assistenza come dichiarati nella domanda dell’Adi. Verifica che avviene, attraverso l’apposito applicativo, direttamente presso le Amministrazioni che hanno rilasciato la relativa certificazione.
Nel dettaglio, nel caso di certificazioni rilasciate dal Comune, come pure per quelle attestazioni che riferiscono all’inserimento in programmi di cura e assistenza comunque a titolarità dei Comuni, l’Inps comunica tempestivamente all’ente locale indicato dal richiedente al momento della domanda le dichiarazioni da verificare attraverso la piattaforma GePi. Questo dovrà darne risposta trascorso il termine di 60 giorni, altrimenti vale la regola del silenzio assenso con conseguente accoglimento della richiesta.
Situazione differente per le situazioni di svantaggio non certificate dal Comune che non sono disponibili sulla piattaforma Siisl né in altri archivi dell’Istituto. In tal caso spetta all’Amministrazione che ha adottato il provvedimento attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio nonché l’inserimento nel programma di cura e assistenza, attraverso una conferma da dare attraverso l’apposito applicativo (come annunciato dal messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024) sempre entro 60 giorni dall’avvenuta notifica da parte dell’Istituto.
L’Inps comunica che…
Premesso quanto spiegato sopra, con il suddetto messaggio l’Inps ha spiegato che per le domande inviate nei mesi scorsi nelle quali è stata dichiarata la presenza di un componente adulto che non sia disabile o con età pari o superiore a 60 anni, a partire da febbraio 2024 si è provveduto all’invio ai Comuni dei codici fiscali degli interessati per effettuare le dovute verifiche.
Una volta arrivata la conferma da parte delle Amministrazioni, e dopo ovviamente l’esito positivo dell’istruttoria relativamente alle verifiche sugli altri requisiti di accesso alla misura, le domande vengono progressivamente accolte e poste in pagamento.
A tal proposito, l’esito della verifica sulla condizione di svantaggio e relativo inserimento nel programma di cura e assistenza sarà consultabile direttamente dal cittadino nell’apposita procedura Adi, attraverso un nuovo servizio che tuttavia al momento non è stato ancora rilasciato.
Viene confermata poi la regola del silenzio assenso, tant’è che l’Inps ha comunicato che a decorrere da aprile 2024 ha posto in pagamento le domande Adi per le quali entro 60 giorni non è arrivata la conferma della situazione dichiarata da parte delle amministrazioni interessate.
Pagamenti che seguono il calendario già indicato, quindi sono in arrivo tra il 15 (per chi attende il primo pagamento o gli arretrati) e il 28 maggio (per le mensilità successive).
Ricapitolando
Quindi, tutte quelle famiglie che hanno presentato domanda di Assegno di inclusione indicando che nel nucleo è presente un maggiorenne in condizione di svantaggio (qui i requisiti che bisogna soddisfare per essere considerati tali) potrebbero dover attendere più tempo prima di conoscere l’esito della richiesta.
Tuttavia, dopo un ritardo iniziale, adesso la procedura sembra ormai essere operativa, con l’attesa che al massimo non si protrarrà per più di 2 mesi visto che dopo 60 giorni dalla mancata conferma della documentazione relativa allo stato dichiarato la domanda verrà comunque accolta.
Un ritardo che in ogni caso non comporta alcuna perdita: l’Assegno di inclusione decorre comunque dal mese successivo a quello in cui risulta attivato il Patto di attivazione digitale, quindi nel caso in cui l’accoglimento della richiesta dovesse arrivare successivamente in fase di liquidazione verranno pagate anche le mensilità arretrate (in due tranche mensili).
© RIPRODUZIONE RISERVATA