L’ex coniuge può rifiutare di percepire il mantenimento così da poter beneficiare dell’assegno sociale: lo ha ribadito la Corte di Cassazione con una recente sentenza.
L’assegno sociale spetta anche a chi rifiuta di percepire il mantenimento dall’ex coniuge, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione.
Per beneficiare dell’assegno sociale, da molti ancora impropriamente conosciuto come “pensione” sociale, bisogna soddisfare una serie di requisiti, tanto anagrafici (67 anni) quanto economici.
Nel dettaglio, per averne diritto bisogna trovarsi in uno stato di bisogno economico, indipendentemente dalla ragione che lo ha provocato. Come spiegato dalla Corte di Cassazione, infatti, l’assegno sociale spetta anche quando lo stato di bisogno è dipeso da una scelta fatta da colui che richiede il sostegno, come ad esempio per chi rifiuta il mantenimento da parte dell’ex coniuge, o anche a seguito di dimissioni.
La normativa, quindi, riconosce alla persona la possibilità di scegliere se, una volta che ne soddisfa la condizione anagrafica, rinunciare ad altri redditi per poter percepire per intero dell’assegno sociale.
Assegno sociale: la condizione economica per beneficiarne
L’assegno sociale spetta al compimento dei 67 anni: come la pensione di vecchiaia appunto, ma con la differenza che questo prescinde dal versamento dei contributi in quanto viene erogato solamente in favore di quelle persone che si trovano in una condizione economica svantaggiata.
Nel dettaglio, per avere diritto al pieno importo dell’assegno sociale, 468,11 euro nel 2022, bisogna stare al di sotto delle seguenti soglie reddituali:
- reddito individuale pari a 0;
- reddito coniugale pari all’importo annuo dell’assegno sociale, ossia 6.085,43 euro.
In caso di reddito individuale superiore a 0 ma inferiore alla soglia annua dell’assegno sociale, si ha comunque diritto alla prestazione ma in misura ridotta: il valore è pari alla differenza che c’è tra i suddetti 6.085,43 euro e gli altri redditi percepiti, il tutto suddiviso per 13 mensilità. Ecco perché in alcuni casi l’assegno sociale è compatibile anche con la pensione di vecchiaia.
Per quanto riguarda il reddito coniugale, invece, la soglia da non superare per avere diritto all’assegno sociale in misura parziale è pari a 12.170,86 euro (quindi due volte il valore annuo dell’assegno sociale).
Assegno sociale per chi rinuncia all’assegno di mantenimento
La domanda che molti si pongono è: si può rinunciare ad avere altri redditi così da poter contare pienamente sull’assegno sociale? Ne è un esempio il caso di chi rifiuta l’assegno di mantenimento dall’ex coniuge, preferendo l’assegno sociale.
Una situazione che potrebbe far pensare all’impossibilità di poter contare sull’assegno sociale - se non altro per buon senso visto che sarebbe preferibile dare priorità a eventuali altre forme di reddito prima di attingere alle casse dello Stato - ma che secondo i giudici della Corte di Cassazione è assolutamente legittimo.
Riprendendo l’orientamento già espresso lo scorso anno con la sentenza n. 24954 del 2021, infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’assegno sociale spetta indipendentemente dalle ragioni che hanno comportato lo stato di bisogno.
Nel valutare se si soddisfano i requisiti per godere dell’assegno sociale, quindi, l’Inps non deve tener conto del comportamento dell’interessato, ossia se questo è stato il principale artefice del proprio stato di bisogno.
Con la sentenza n. 29109 del 6 Ottobre 2022, la Corte ha ribadito che non si può sindacare rispetto alle scelte del richiedente dell’assegno sociale, visto che nella legge che ha istituito tale strumento - la n. 335/1995 - non c’è alcuna indicazione a riguardo.
Quindi, si può rifiutare il mantenimento, oppure accettarne uno in misura non adeguata, sapendo comunque di poter contare sull’assegno sociale; una scelta che sul piano etico può anche essere contestata, ma che giuridicamente rispetta ogni profilo di legittimità.
Lo stesso vale per qualsiasi altra situazione in cui lo stato di bisogno è chiaramente dipeso da una decisione presa da chi fa richiesta dell’assegno: è il caso, ad esempio, di chi si dimette dal lavoro, decisione che invece preclude l’accesso alla relativa indennità di disoccupazione.
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