Assegno unico, a quale genitore conviene fare domanda?

Simone Micocci

11 Giugno 2024 - 18:26

Assegno unico, se i due genitori hanno un Isee differente conviene che a fare domanda sia quello con l’attestazione più bassa? Non c’è alcuna differenza, vi spieghiamo perché.

Assegno unico, a quale genitore conviene fare domanda?

L’Assegno unico universale ha un importo che varia in base al valore Isee. E dal momento che non è detto che entrambi i genitori appartengano allo stesso nucleo familiare, avendo così un valore Isee differente, è lecito chiedersi se conviene che a fare domanda dell’Assegno unico sia quello con l’attestazione più bassa.

Una domanda che si pongono molte di quelle coppie non sposate che per una serie di motivi non risiedono nello stesso indirizzo formando così due nuclei familiari separati.

Tuttavia, come vedremo di seguito, non c’è alcuna differenza tra chi richiede l’Assegno unico, in quanto non ci sono variazioni dell’importo. Per calcolare quanto spetta, infatti, non si considerano solamente i redditi e i patrimoni del padre o della madre che ne fa domanda: anche laddove questi facciano parte di due nuclei familiari distinti, la valutazione viene effettuata per entrambi i genitori.

Assegno unico figli a carico, quale genitore deve fare richiesta?

La domanda per l’Assegno unico figli a carico deve essere presentata “da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito Inps, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati”.

A specificarlo è l’Inps. Non vi è differenza, dunque, tra padre o madre, l’importante è che il richiedente soddisfi i requisiti previsti dalla normativa:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Se entrambi i genitori soddisfano i requisiti appena elencati, non vi è differenza tra chi presenta la domanda: l’importo della prestazione sarà lo stesso in entrambi i casi.

Le modalità di calcolo dell’assegno unico, infatti, sono differenti da quelle utilizzate per gli ex assegni familiari. Con questo strumento viene preso in considerazione l’Isee, nel quale in ogni caso sono compresi entrambi i genitori, con alcune eccezioni.

Nel caso di coppie di genitori non sposati ma conviventi, entrambi figurano come componenti dello stesso nucleo familiare, in quanto comunque sono inseriti nello stesso stato di famiglia.

Per le coppie di genitori non sposati e non conviventi, invece, il genitore non convivente è comunque compreso nell’Isee, in qualità di componente aggregato al nucleo, a parte il caso in cui sussista una delle seguenti situazioni:

  • Se risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore. Attenzione, è il genitore non convivente ad aver contratto un nuovo matrimonio, non l’altro;
  • Se risulta avere figli con una persona diversa dall’altro genitore (vale quanto detto in precedenza);
  • Se è obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli.
  • Se è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare.
  • Se è stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Eccetto i casi appena elencati, dunque, l’Isee - ricordiamo che per l’assegno unico è richiesto l’Isee minorenni - è sempre lo stesso sia quando a presentare domanda è la madre che quando è il padre. Di conseguenza, l’importo non varia a seconda di chi ne fa domanda.

Attenzione però: se si sceglie il pagamento con accredito su conto corrente è necessario che questo sia intestato, o cointestato, a colui che fa richiesta del beneficio. Diversamente è comunque possibile richiedere il pagamento con bonifico domiciliato.

Assegno unico figli a carico per genitori separati o divorziati: chi deve fare richiesta?

Per quanto riguarda i genitori separati o divorziati vale quanto detto sopra: l’importo non cambia, né se ne fa richiesta la madre né se la fa il padre.

Inoltre, la normativa tutela le coppie separate dando loro la possibilità di decidere liberamente se l’assegno unico debba essere pagato per intero al genitore che ne fa richiesta oppure se l’importo debba essere suddiviso, equamente, tra entrambi.

Nel dettaglio, la procedura stabilisce che:

  • al momento della domanda il richiedente indica la ripartizione di pagamento preferita, scegliendo tra il 100% al solo genitore o il 50% a entrambi;
  • nel secondo caso, potrà indicare direttamente la modalità di pagamento per l’altro genitore, compilando l’apposito campo. Diversamente sarà l’altro genitore a dover indicare come intende ricevere il 50% dell’assegno unico e fino a quando non lo fa tale quota verrà “congelata”. Come si legge sul sito dell’Inps, infatti, “il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’Inps”;
  • anche qualora il genitore richiedente indichi la prima preferenza di ripartizione, ossia il 100% per colui che ne fa richiesta, l’altro potrà comunque completare la domanda modificando tale opzione, passando dunque a un 50% per entrambi.

Questa procedura vale per tutti i genitori, e non solo per quelli separati o divorziati.

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