L’autodichiarazione per gli Aiuti di Stato erogati durante la pandemia va inviata entro la scadenza del 30 giugno: vediamo le partite Iva interessate e le istruzioni nel provvedimento Ade.
Aiuti di Stato, pronta l’autodichiarazione che le partite Iva devono inviare all’Agenzia delle entrate entro la scadenza del 30 giugno 2022. Ma chi deve trasmettere il documento e come si compila?
Le istruzioni, così come il modello, sono state approvate con il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria del 27 aprile, che attua quanto previsto dal decreto del ministero dell’Economia dell’11 dicembre 2021, ovvero lo schema di autodichiarazione e la definizione delle regole, dei termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali.
Vediamo chi sono i soggetti che devono inviare l’autodichiarazione, le tempistiche da rispettare e le istruzioni dell’Agenzia delle entrate.
Partite Iva e Aiuti di Stato: chi deve presentare l’autodichiarazione? Istruzioni e scadenza
Dichiarazione sostitutiva per gli Aiuti di Stato: scadenza il 30 giugno
La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle entrate il 27 aprile deve essere inviata a partire dal 28 aprile ed entro la scadenza del 30 giugno.
La dichiarazione va trasmessa esclusivamente in modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- i canali telematici.
Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.
Aiuti di Stato: chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nell’articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cioè il decreto Sostegni convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del decreto Sostegni. In questo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, oltre quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
La dichiarazione va presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di «allocare» la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.
L’autodichiarazione va inviata anche dai contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Si tratta dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che a causa della pandemia hanno subìto un calo di almeno il 30% del volume d’affari rispetto al 2020.
In tal caso, la dichiarazione sostitutiva va inviata entro il 30 giugno, oppure entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Le istruzioni per compilare la dichiarazione sostitutiva degli Aiuti di Stato
Le istruzioni per la compilazione del modello sono state approvate con il provvedimento del 27 aprile. Per la compilazione del frontespizio della dichiarazione, l’Agenzia sottolinea che gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi «Settore» e «Codice attività», è possibile comunicare con il presente modello i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
In tal caso, il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022. Questa scelta deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i campi «Settore» e «Codice attività» (tranne l’ipotesi in cui l’aiuto sia fruito nell’ambito di diversi settori). Pertanto, qualora il dichiarante intenda avvalersi di tale facoltà occorre indicare nei campi «Forma giuridica» e «Dimensione impresa» del presente riquadro, rispettivamente, il codice corrispondente alla forma giuridica e il codice corrispondente alla dimensione dell’impresa (secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003) desumibili dalle tabelle riportate nelle istruzioni alle colonne 12 e 13 del rigo RS401 dei modelli Redditi 2022.
Inoltre, occorre compilare anche i campi 5 (Settore) e 6 (Codice attività) nel quadro A riportando, rispettivamente, il codice che individua il settore dell’aiuto fruito dal beneficiario (1-Generale, 4-Agricoltura, 5-Pesca) e il codice corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività. In caso di più attività interessate dalla componente di aiuto è sufficiente indicare uno dei codici ATECO ammissibili.
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