I bonifici istantanei consentono di accreditare fondi sul conto del beneficiario entro 10 secondi, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Ecco cosa prevede il nuovo quadro normativo armonizzato SEPA.
Bonifici istantanei, arriva il regolamento UE che segna un passo significativo verso l’armonizzazione e l’efficienza dei sistemi di pagamento nell’Unione Europea.
Il nuovo quadro regolamentare, che entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione il 14 febbraio 2024 nella Gazzetta Ufficiale UE, sarà applicato con tempistiche diverse a seconda che gli Stati membri facciamo parte o meno dell’Area Euro.
L’obiettivo principale del regolamento è quello di agevolare i pagamenti transfrontalieri e nazionali attraverso bonifici istantanei, promuovendo contemporaneamente la sicurezza, la trasparenza e l’accessibilità nei servizi finanziari.
In questo articolo, analizzeremo dettagliatamente le implicazioni del Regolamento UE sui bonifici istantanei per le banche, le istituzioni finanziarie e gli utenti finali, esaminando i benefici attesi e le sfide da affrontare durante l’implementazione e l’adozione di questa innovativa modalità di pagamento.
Cos’è il regolamento UE sui bonifici istantanei
Il nuovo regolamento UE sui bonifici istantanei, approvato dal Parlamento europeo il 7 febbraio 2024 e adottato in via definitiva dal Consiglio il 26 febbraio 2024, rappresenta un’importante evoluzione normativa nel panorama dei pagamenti digitali in Europa. Questo regolamento introduce un quadro armonizzato per i bonifici istantanei in euro, modificando il Regolamento (UE) 260/2012 relativo all’area unica dei pagamenti in euro (“SEPA”) e il Regolamento (UE) 2021/1230 sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione. Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il 14 febbraio 2024, entrando in vigore venti giorni dopo.
Il regolamento introduce standard unificati e trasparenti per i bonifici istantanei in tutta Europa. Laddove il precedente sistema normativo presentava soluzioni nazionali frammentate, il nuovo quadro normativo promuove l’armonizzazione e un sistema di pagamenti più integrato, favorendo la formazione di un mercato unico. Ciò si tradurrà in una riduzione delle commissioni, tempi di esecuzione più rapidi, un miglioramento della visibilità dei trasferimenti e un maggiore accesso ai fondi all’interno dell’area SEPA.
Cosa prevede il regolamento UE sui bonifici istantanei
Il regolamento UE sui bonifici istantanei introduce una serie di disposizioni volte a migliorare l’accessibilità, l’efficienza e la sicurezza dei pagamenti digitali in Europa.
Secondo la nuova normativa, un bonifico istantaneo è definito come un trasferimento di fondi eseguito immediatamente, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
Banche e prestatori di servizi di pagamento, come per esempio Poste Italiane, dovranno offrire ai propri utenti la possibilità di effettuare bonifici istantanei, garantendo che i fondi raggiungano il conto del beneficiario entro 10 secondi dall’esecuzione del pagamento.
Inoltre, il regolamento stabilisce che l’opzione “IPR” (Istant Payment Regulation), ovvero i bonifici istantanei, deve essere garantita ad un costo che non può essere in nessun caso superiore a quello stabilito da ogni banca per i bonifici ordinari, garantendo un accesso equo ai bonifici istantanei indipendentemente dal metodo utilizzato per avviare la transazione.
Il regolamento include anche disposizioni per la sicurezza dei pagamenti, con l’introduzione di misure di verifica dei beneficiari e di individuazione e prevenzione delle frodi. I prestatori di servizi di pagamento devono offrire ai pagatori un servizio di verifica del beneficiario e devono condurre controlli per assicurare che pagatori e beneficiari non siano soggetti a misure restrittive finanziarie.
Infine, il regolamento modifica la Settlement Finality Directive per consentire agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica di partecipare ai sistemi di pagamento designati dagli Stati membri, migliorando così la capacità di tali soggetti di offrire bonifici istantanei in modo efficiente e competitivo.
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