Bonus 100 euro dipendenti: ferie, malattia e permessi fuori dal calcolo

Rosaria Imparato

10 Aprile 2020 - 13:49

Bonus 100 euro ai lavoratori dipendenti, arrivano ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate: i giorni di assenza come ferie, malattie e permessi sono esclusi dal calcolo del premio. I dettagli si trovano nella risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020.

Bonus 100 euro dipendenti: ferie, malattia e permessi fuori dal calcolo

Bonus 100 euro per dipendenti pubblici e privati, arrivano ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul calcolo del premio e i giorni di assenza.

La risoluzione n. 18/E del 9 aprile approfondisce alcuni aspetti lasciati in sospeso dalla circolare delle Entrate n. 8 del 3 aprile, ad esempio il fatto che i giorni di malattia, ferie e congedo e permessi siano fuori dal calcolo del bonus.

Nella risoluzione in oggetto dunque l’Agenzia delle Entrate “completa” le informazioni precedentemente date col documento di prassi del 3 aprile.

Inoltre, nella risoluzione del 9 aprile l’Amministrazione Finanziaria provvede a fornire un metodo di calcolo alternativo dell’importo del bonus, insistendo sulla natura dei 100 euro in busta paga, ovvero premiare chi ha continuato a lavorare in sede durante il mese di marzo, nonostante il pericolo di contagio.

Proprio per questo motivo i 100 euro netti spettano indipendentemente dal tipo di contratto, part time o full time.

Bonus 100 euro dipendenti: ferie, malattia e permessi fuori dal calcolo

Il bonus 100 euro è una misura prevista dal decreto Cura Italia destinata ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che durante il mese di marzo hanno continuato a lavorare in sede, nonostante le misure restrittive per il contenimento del contagio.

I beneficiari dunque sono quei lavoratori che non hanno potuto usufruire dello smart working.

Con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al calcolo del bonus 100 euro, soffermandosi in particolare sui giorni di assenza.

Risoluzione AdE n. 18/E del 9 aprile 2020
Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti - Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Le prime istruzioni per il calcolo sono state date con la circolare n. 8 del 3 aprile, in cui l’Amministrazione Finanziaria specificava che:

“In considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto - né al numeratore né al denominatore - le giornate di ferie o di malattia. In base alla medesima ratio, sono esclude dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.”

Con la risoluzione in oggetto l’Agenzia delle Entrate entra nello specifico dei giorni di assenza e stabilisce che il bonus 100 euro non spetta nei giorni in cui il lavoratore non era presente per qualsiasi motivo, dallo smart working alle ferie:

“il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).”

Bonus 100 euro dipendenti, il calcolo non varia tra part time e full time

La ratio del bonus 100 euro è quella di premiare i lavoratori che sono andati comunque a lavorare in sede, nonostante il pericolo di contagio.

Non importa quindi il tipo di contratto del dipendente, se part time o full time, ma i giorni di lavoro effettuati in sede.

Ai fini del calcolo dell’importo del bonus spettante, la risoluzione n. 18/E del 9 aprile aggiunge un altro metodo (da poter usare in alternativa a quello identificato dalla circolare n. 8 del 3 aprile, basato sul rapporto tra le ore ordinarie lavorate e quelle lavorabili).

Il metodo alternativo è basato sul rapporto tra i giorni di presenza in sede, indipendentemente dal numero di ore prestate, effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, o individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.

Quindi, conclude l’Agenzia delle Entrate, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il tale rapporto.

La risoluzione in oggetto si concentra poi sui contratti part time, sia orizzontali che verticali, facendo esempi concreti per il calcolo.

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