Il taglio del cuneo fiscale si applica anche per gli incapienti, ma solo in determinati casi: ecco quanto stabilito dal Decreto Rilancio riguardo al bonus 100,00€ in busta paga.
Il taglio del cuneo fiscale, con annessi bonus in busta paga, è ormai realtà dal 1° luglio 2020 ma fino a qualche giorno fa vi era ancora qualche dubbio riguardante gli incapienti, ossia per quei contribuenti che avendo redditi inferiori a 8.174 euro risultano essere nella no tax area.
Così come il bonus Renzi, la riduzione del cuneo fiscale non interessa coloro che risultano incapienti. Tuttavia, il dubbio riguardava coloro che sono diventati incapienti causa COVID-19, ai quali il Decreto Rilancio ha riconosciuto il diritto di godere dei vantaggi derivanti dalla riduzione del cuneo fiscale.
A tal proposito, in questi giorni è stata pubblicata un’importante circolare INPS (la n° 96/2020) con cui è stata fatta chiarezza su questo e sul altri aspetti del taglio del cuneo fiscale.
Cos’è il taglio del cuneo fiscale?
Dal 1° luglio 2020 l’INPS riconosce la riduzione del cuneo fiscale in favore dei titolari delle medesime prestazioni che hanno goduto del cosiddetto Bonus Renzi. Quindi anche per integrazioni salariali, trattamenti di disoccupazione indennizzata, indennità di malattia e di maternità; non spetta, invece, sulle pensioni.
Questa riduzione è stata introdotta dal DL 03/2020, poi convertito con la Legge 21/2020, con cui il legislatore ha introdotto a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo non superiore a 28.000,00€, un trattamento integrativo del reddito pari a 100,00€ mensili, a cui si aggiunge una detrazione dell’imposta pari a 600 euro (per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020) in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000,00€ (questa detrazione si riduce linearmente fino ad arrivare a zero al raggiungimento di un reddito pari a 40.000,00€).
Entrambe queste misure sono riconosciute automaticamente dal sostituto d’imposta, ma solo a condizione che - come anticipato - l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati (ossia 8.174,00 euro lordi l’anno).
Taglio del cuneo fiscale anche per gli incapienti: ecco quando
Stando a quanto appena detto, ne risulta che di regola il bonus derivante dal taglio al cuneo fiscale non viene riconosciuto agli incapienti. Ed effettivamente in generale è così, ma va considerato quanto previsto dall’articolo 128 del decreto legge 34/2020 - il cosiddetto Decreto Rilancio - con il quale è stata estesa la possibilità di godere dei vantaggi della riduzione del cuneo anche a coloro che sono incapienti.
Nel dettaglio, come confermato dall’INPS con la circolare 96/2020, sia il bonus Renzi spettante fino al 30 giugno 2020 che il trattamento integrativo riconosciuto a decorrere dal 1° luglio 2020 vengono attribuiti anche ai soggetti incapienti. Tuttavia, affinché questi possano godere di questi due trattamenti integrativi è necessario che soddisfino un’ulteriore condizione. Nel dettaglio, questi devono aver percepito dei trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per COVID 19 - quali CIGO, ASO e CIGD - o fruito del congedo COVID.
Con questa disposizione il Governo ha voluto chiaramente tutelare coloro che non avrebbero potuto beneficiare delle suddette indennità a causa del minor reddito da lavoro dipendente prodotto nel 2020. Una riduzione che in molti casi è conseguenza diretta del lockdown e delle misure restrittive connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno portato molte aziende a sospendere la propria attività per diversi mesi ricorrendo alla cassa integrazione per i propri dipendenti.
Ricordiamo che per questi, così come per tutti gli altri lavoratori coinvolti nel taglio del cuneo fiscale, sarà l’INPS - in qualità di sostituto d’imposta - a riconoscere automaticamente gli effetti della riduzione, senza quindi necessità che gli interessati presentino alcuna richiesta.
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