Assegno di inclusione, spetta un incentivo fino a 3 mila euro per chi avvia un’attività di lavoro autonomo.
In questi giorni ci siamo più volte soffermati sui bonus che spettano a chi prende l’Assegno di inclusione: da quello di 480 euro l’anno spettante con la Carta acquisti (compatibile e interamente cumulabile con il nuovo sostegno al reddito) ai 350 euro erogati in favore degli occupabili che essendo esclusi dal parametro di scala di equivalenza possono iscriversi al programma per il Supporto per la formazione e il lavoro.
Qui invece vogliamo concentrarci su un bonus che a seconda dei casi può arrivare fino a 3 mila euro: si tratta del contributo riservato ai beneficiari dell’Assegno di inclusione che si mettono in proprio.
Al pari di quanto succedeva con il Reddito di cittadinanza, infatti, anche a chi prende l’Assegno di inclusione spetta un incentivo per l’avvio di un’attività da lavoro autonomo o di impresa individuale.
Vediamo dunque a chi si rivolge questo nuovo bonus, per quanto è bene sottolineare che non può essere ancora richiesto: le modalità per l’invio della domanda, nonché per l’erogazione del beneficio, bisognerà attendere la pubblicazione dell’apposito decreto attuativo del ministro del Lavoro e delle politiche sociali da emanare di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro delle Imprese e del made in Italy.
A chi spetta il bonus lavoro autonomo per chi prende l’Assegno di inclusione
Come anticipato, al pari di quanto successo con il Rdc, l’incentivo spetta a quei beneficiari dell’Assegno di inclusione che avviano un’attività:
- di lavoro autonomo;
- di impresa individuale;
- in una società cooperativa.
Tuttavia, l’attività deve essere avviata entro i primi 12 mesi di fruizione dell’Assegno di inclusione che ricordiamo ha una durata di 18 mesi (rinnovabile ogni volta di 12 mesi).
Importo
Come anticipato, il bonus può avere un importo massimo di 3 mila euro. Ma come fare per calcolarlo? Nel dettaglio, è pari a quanto percepito di Assegno di inclusione, ma nel limite di 500 euro mensili, da moltiplicare per 6.
Ad esempio, chi prende 200 euro di Assegno di inclusione avrà diritto a un incentivo di appena 1.200 euro.
Quel che è importante sottolineare è che l’incentivo è totalmente cumulabile con quanto percepito di Assegno di inclusione: l’avvio dell’attività autonoma e l’erogazione del bonus, quindi, non comporta una penalizzazione immediata dell’assegno, il quale verrà ricalcolato solamente in seguito in base al reddito presunto comunicato all’Inps attraverso il modello Adi-Com.
Assegno di inclusione, cosa succede all’importo con l’avvio di un’attività di lavoro autonomo
Nell’attesa che il ministro del Lavoro pubblichi il decreto attuativo che rende operativo, e di conseguenza consente l’invio delle domande, il bonus in oggetto, vediamo cosa succede all’Assegno di inclusione nel caso in cui dovesse essere avviata un’attività di lavoro autonomo.
Come anticipato la fruizione dell’incentivo in oggetto non comporta in automatico la perdita del sostegno al reddito, né tantomeno un ricalcolo. Come si legge chiaramente nell’articolo 10, comma 6, del decreto n. 48 del 2023 che lo prevede, si tratta infatti di un incentivo “aggiuntivo” a quanto già percepito.
Tuttavia, bisogna considerare che i redditi da lavoro autonomo percepiti comportano l’innalzamento del reddito familiare e di conseguenza anche un ricalcolo dell’importo.
Nel dettaglio, come specificato nell’articolo 3, comma 6, dello stesso decreto, l’avvio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, che va comunicata all’Inps entro il giorno antecedente all’inizio della stessa pena la decadenza del beneficio.
Dopodiché, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre bisogna comunicare il reddito, individuato secondo il principio di cassa come la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Il reddito tuttavia concorre per la sola parte che supera i 3.000 euro annui: sotto questa soglia non vi è alcun ricalcolo dell’Assegno di inclusione che quindi non subisce tagli.
Superando la soglia di 3.000 euro, invece, la differenza va aggiunta al reddito familiare, parametro utilizzato per calcolare il valore dell’integrazione.
Pensiamo ad esempio a una famiglia con reddito familiare di 2.000 euro con parametro di scala di equivalenza pari a 1,4 alla quale quindi spetta un’integrazione di 6.400 euro annui (per raggiungere la soglia di 8.400 euro), circa 533 euro al mese.
In un secondo momento, uno dei componenti avvia un’attività di lavoro autonomo (e beneficia dell’incentivo di 3.000 euro) dalla quale percepisce un reddito annuo di 6.000 euro. Il reddito familiare passa così da 2.000 a 5.000 euro con l’integrazione che quindi si riduce a 3.400 euro annui, 283 euro circa mensili.
Va detto però che a titolo di incentivo il ricalcolo non viene effettuato nelle prime due mensilità successive all’avvio dell’attività, nelle quali quindi si continuerà a percepire dell’Assegno di inclusione senza alcuna variazione.
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