Bonus affitto 2020, come funziona il credito d’imposta del 60%: le novità nel Ristori-bis

Anna Maria D’Andrea

09/11/2020

Bonus affitto 2020, cambia ancora il credito d’imposta del 60%: il decreto Ristori bis estende la platea di partite IVA beneficiarie della misura fino al mese di dicembre. Facciamo il punto sulle novità e vediamo come funziona.

Bonus affitto, credito d’imposta del 60% fino a dicembre 2020: il decreto Ristori bis estende la platea delle partite IVA beneficiarie.

Sono due gli elenchi dei codici ATECO da considerare, uno applicato su base nazionale e l’altro esclusivamente per le zone rosse.

Il decreto Ristori bis interviene su due fronti: da un lato modifica l’elenco dei beneficiari previsto dal decreto n. 137/2020, e dall’altro individua un elenco specifico di nuove attività che potranno utilizzare, anche con cessione al proprietario, il credito d’imposta del 60%.

Per quanto riguarda l’estensione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, è bene partire specificando che si applica solo alle partite IVA colpite dalle nuove restrizioni nazionali e dal lockdown (per le zone rosse).

Sia per il bonus affitto del 60%, così come per i contributi a fondo perduto, il taglio IMU e la sospensione dei versamenti contributivi, il decreto Ristori Bis aggiorna la lista di codici ATECO, utile per individuare chi ha diritto alle agevolazioni e chi ne resta escluso.

Alle novità previste dai due decreti Ristori si affiancano poi quelle introdotte dai precedenti decreti emergenziali.

Ricordiamo infatti che già il decreto Agosto n. 104 ha esteso per un’ulteriore mensilità il bonus sugli affitti delle partite IVA. Per le imprese del turismo, inoltre, il bonus affitto è già riconosciuto fino al mese di dicembre 2020.

Condizione fondamentale per fruire del credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione, anche alla luce delle novità del decreto Ristori, resta l’aver subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50% rispetto al mese per il quale si intende fruire del bonus affitto.

C’è poi il limite di ricavi di 5 milioni di euro, che tuttavia non dovrà essere considerato ai fini dell’accesso al bonus sull’affitto per le partite IVA che esercitano attività rientranti nell’elenco dei codici ATECO del decreto Ristori e per le strutture termali, così come già previsto per alberghi, agriturismi, agenzie viaggio e tour operator.

Partiamo quindi da un’analisi delle novità introdotte dal decreto Ristori, per poi capire come funziona il bonus affitto, il credito d’imposta del 60%.

Bonus affitto anche a ottobre, novembre e dicembre 2020: le partite IVA che hanno diritto al credito d’imposta del 60%

L’articolo 8 del decreto Ristori n. 137 del 28 ottobre 2020 ha esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta sugli affitti commerciali.

Il bonus del 60% è riconosciuto alle partite IVA che esercitano attività colpite dalle restrizioni previste dal DPCM del 24 ottobre 2020.

L’emanazione del DPCM del 3 novembre 2020 e le nuove restrizioni introdotte per le zone gialle, arancioni e rosse, hanno portato al varo di un nuovo provvedimento economico.

Il decreto Ristori-bis ha adattato le novità già introdotte dal decreto n. 137, con:

  • l’aggiornamento della tabella dei codici ATECO;
  • la predisposizione di un elenco specifico di codici ATECO relativi agli operatori delle zone rosse.

Prima di fare il punto delle novità previste per il trimestre ottobre-dicembre 2020, specifichiamo che:

  • l’accesso all’agevolazione resta legato al requisito del calo di fatturato o corrispettivi che, per il mese di riferimento, dovrà esser pari almeno al 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (ottobre 2020 su ottobre 2019; novembre 2020 su novembre 2019; dicembre 2020 su dicembre 2020);
  • il vincolo della riduzione non è richiesto per le attività avviate nel 2019 e per le partite IVA con sede in uno dei comuni con stato d’emergenza in atto al 31 gennaio 2020;
  • per il trimestre in oggetto, viene meno, invece, il limite dei 5 milioni di ricavi.

Bonus affitto partite IVA, i codici ATECO del decreto Ristori bis

Ecco l’elenco dei codici ATECO previsto dal decreto Ristori bis (nuova versione rispetto all’elenco di cui al decreto n. 137/2020):

Codice ATECO
493210 - Trasporto con taxi
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
551000 - Alberghi
552010 - Villaggi turistici
552020 - Ostelli della gioventù
552030 - Rifugi di montagna
552040 - Colonie marine e montane
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011-Ristorazione con somministrazione
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030-Gelaterie e pasticcerie
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042-Ristorazione ambulante
561050-Ristorazione su treni e navi
562100-Catering per eventi, banqueting
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400-Attività di proiezione cinematografica
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000-Organizzazione di convegni e fiere
855209 - Altra formazione culturale
900101 - Attività nel campo della recitazione
900109 - Altre rappresentazioni artistiche
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110-Gestione di stadi
931120-Gestione di piscine
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti

L’elenco dei codici ATECO si estende per i titolari di partita IVA operanti nelle zone rosse, anche ai fini del bonus affitto per ottobre, novembre e dicembre 2020.

Ecco l’allegato 2 del decreto Ristori bis:

Codice ATECO Descrizione
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

Bonus affitto 2020: come funziona e a chi spetta il credito d’imposta

È stato il testo del decreto Rilancio ad introdurre un bonus affitti per i mesi di marzo, aprile e maggio riconosciuto alla generalità delle partite IVA.

Con il decreto agosto il credito d’imposta è stato già rinnovato per un’ulteriore mensilità. La legge di conversione ha introdotto inoltre una disciplina di favore per le strutture turistico ricettive, per le quali il bonus affitti è riconosciuto per l’intero anno, fino a dicembre 2020.

Inoltre, il credito d’imposta per affitto d’azienda, pari al 30% per la generalità delle partite IVA, per le strutture turistico ricettive sale al 50%.

Non cambia il perimetro dei soggetti beneficiari della misura. Si tratta degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali il decreto Rilancio n. 34/2020 ha istituito un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione, per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di:

  • attività industriale,
  • commerciale,
  • artigianale,
  • agricola,
  • attività di interesse turistico
  • esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

La proroga del decreto agosto lascia invariati i requisiti per accedervi:

  • un limite relativo a ricavi o compensi, non superiori a 5 milioni di euro per il 2019;
  • una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Come abbiamo avuto modo di analizzare in precedenza, il requisito del limite di ricavi o compensi non si applica ai beneficiari del bonus affitto ai sensi del decreto Ristori.

Inoltre, come specificato con la circolare n. 14 dell’Agenzia delle Entrate il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato, e quindi anche nel caso in cui i ricavi o i compensi del 2019 superino i 5 milioni di euro. Nessun limite anche per le strutture termali, secondo le novità previste dal decreto agosto.

Come anticipato, è pari al 30% il credito d’imposta spettante per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Per le strutture turistico ricettive, il credito d’imposta riconosciuto per i contratti di affitto d’azienda sale al 50%. La legge di conversione del decreto agosto specifica inoltre che qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo all’affitto dell’immobile ed uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta sarà riconosciuto per ambedue i contratti.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 14 del 6 giugno 2020
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Bonus affitto partite IVA, le novità del decreto Rilancio, Agosto e Ristori

Il bonus sugli affitti è stato interessato da numerose modifiche, le prime delle quali apportate nel corso della conversione in legge del decreto Rilancio.

Per le partite IVA aperte nel 2019, per le quali manca il parametro per determinare il calo di fatturato, il riconoscimento del bonus sugli affitti sarà automatico, senza quindi paletti sui requisiti d’accesso. Stessa deroga anche per le imprese situate in uno dei Comuni in stato d’emergenza al 31 gennaio 2020 per eventi diversi dal Covid-19.

La possibilità di accedere al credito d’imposta è stata estesa alle attività commerciali con fatturati superiori a 5 milioni di euro nel 2019: il bonus sugli affitti sarà in tal caso pari al 20% e 10% in caso di affitto d’azienda.

Alle novità del decreto rilancio e del decreto legge approvato l’8 agosto 2020 si affiancano ora quelle introdotte dal decreto Ristori.

Riepilogando quindi:

  • il credito d’imposta per gli affitti di immobili ad uso non abitativo spetta anche per il mese di giugno;
  • per le imprese del settore turismo spetta fino al mese di dicembre;
  • per il settore turistico ricettivo, il credito d’imposta per affitto d’azienda spetta non al 30% bensì al 50%;
  • le strutture termali vengono inserite tra le attività beneficiarie del credito d’imposta a prescindere dal volume di ricavi o compensi del 2019;
  • per le partite IVA individuate mediante i codici ATECO allegati al decreto Ristori e al decreto Ristori bis, il bonus affitto spetta per ottobre, novembre e dicembre 2020 senza il limite dei 5 milioni di euro di ricavi.

Bonus affitto, credito d’imposta del 60% anche ai forfettari

La circolare n. 14 dell’Agenzia delle Entrate consente di avere un quadro più puntuale dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professioni beneficiari del bonus affitto.

L’ambito soggettivo attualmente comprende:

  • gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
  • le persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

Nell’elenco degli aventi diritto sono compresi anche:

  • le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale). L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.

Non è prevista alcuna distinzione di attività, e quindi possono beneficiare del bonus affitti del 60% anche:

  • i soggetti in regime forfettario;
  • gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito in esame, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.

Bonus affitto, per quali contratti di locazione spetta il credito d’imposta del 60% o 30%

Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale (60 per cento o 30 per cento) in relazione ai canoni:

  • di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo. Nella nozione di leasing ai fini del bonus affitti non rientrano i contratti finanziari (traslativo);
  • di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda (bonus del 30%), comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.

Il credito d’imposta per affitto d’azienda sale al 50% per le strutture turistico ricettive (novità introdotta con la conversione del decreto Agosto)

In tutti e due i casi, gli immobili oggetto di locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d’azienda o contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:

  • industriale;
  • commerciale;
  • artigianale;
  • agricola;
  • di interesse turistico.

Come chiarito nella circolare n. 14 dell’Agenzia delle Entrate, per gli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta anche per gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili.


Il credito di imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione, a patto che il contribuente non possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito all’esercizio dell’attività.

Bonus affitto 2020, cessione del credito anche al proprietario del locale: sconto sul canone mensile

Una delle novità più rilevanti del bonus affitto del 60%, illustrata nel dettaglio dall’Agenzia delle Entrate, è rappresentata dalla possibilità di cessione del credito d’imposta.

Il titolare di partita IVA beneficiario del bonus affitti potrà optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione ovvero in compensazione.

La quota di credito non utilizzata nell’anno potrà essere fruita in quelli successivi, ma non potrà essere richiesta a rimborso.

Il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.

Cessione bonus affitto 2020: comunicazione al via dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021

Il provvedimento del 1° luglio dell’Agenzia delle Entrate ha fissato le regole per la cessione del credito maturato relativamente al:

I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, incluse le banche e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente.

La comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, a partire dal 13 luglio fino al 31 dicembre 2021.

Bonus affitto 2020, credito d’imposta del 60%, codice tributo per la compensazione F24

Come sopra anticipato, il bonus affitto può essere utilizzato in compensazione, ovvero per versare le imposte dovute.

Per i locali C\1, il credito d’imposta sugli affitti dovrà essere utilizzato tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo:

  • “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Codice tributo ed istruzioni per il bonus affitto del decreto Rilancio sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020.

Il codice tributo per l’uso in compensazione del credito d’imposta è:

  • 6920”, denominato: “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.

Nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice tributo si trova nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito, nel formato “AAAA”.

Bonus del 60% solo per chi paga l’affitto: la posizione dell’Agenzia delle Entrate

Già con la circolare n. 8 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta del 60% spetta soltanto in seguito al pagamento del canone d’affitto.

Anche se la norma non prevede nessun vincolo preciso, nella circolare n. 8 del 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate afferma che:

Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

La circolare n. 14 del 6 giugno 2020 conferma tale posizione. L’Agenzia delle Entrate ribadisce che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito.

Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.

Ad esempio, se il canone d’affitto di aprile è pagato a maggio, il credito d’imposta del 60% è fruibile successivamente al pagamento.

Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito.

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