Bonus affitto imprese turistiche anche per chi paga in ritardo. L’Agenzia delle Entrate fissa al 29 agosto la scadenza del pagamento dei canoni di locazione per ricevere il credito d’imposta.
Bonus affitto imprese turistiche spetta anche a chi paga in ritardo ma entro la scadenza del 29 agosto. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n.426 del 12 agosto 2022 che richiama una Faq pubblicata sul proprio sito.
Quando matura il bonus affitto imprese turistiche
Il Bonus affitto imprese turistiche è stato istituito dal decreto Rilancio (dl n. 34/2020), ma è stato prorogato e modificato più volte. Da ultimo il dl n. 4/2022 ha limitato il credito d’imposta sugli affitti degli immobili a uso non abitativo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 alle sole imprese del settore turistico.
Il requisito per beneficiare del credito d’imposta è che i contribuenti che esercitano attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Tale requisito ha subito una deroga con il decreto Ristori (dl n.137/2020) che ha esteso il bonus limitatamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 a imprese con un determinato codice Ateco, indipendentemente dal volume dei ricavi e dei compensi registrati nel periodo precedente.
Il credito di imposta, pari al 30% o al 60% delle somme versate per i canoni, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione ma solo dopo l’avvenuto pagamento dei canoni.
Cosa succede se i canoni non sono saldati nell’anno immediatamente successivo a quello dovuto?
Il diritto alla fruizione del credito d’imposta matura l’anno successivo a quello del pagamento dei canoni relativi ai mesi agevolati?
Questo è il quesito che il contribuente ha sottoposto all’amministrazione finanziaria per capire se ci fosse una scadenza da rispettare.
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Bonus affitto: scadenza per il pagamento dei canoni
L’Agenzia aveva già chiarito con la circolare n. 14/E del 2020, paragrafo 5, che: «per potere fruire del credito, è necessario che il canone sia stato corrisposto. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento».
Ancor prima, nella circolare n. 8 pubblicata il 3 aprile 2020, l’Ufficio aveva fornito le indicazioni operative sulle agevolazioni introdotte dal decreto Cura Italia, specificando che «il credito d’imposta maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo».
Il nuovo documento di prassi specifica poi che per determinare il credito d’imposta vanno considerate le somme effettivamente versate, avendo cura di conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento.
Nel documento si fa anche riferimento alle condizioni previste dalla Commissione europea, secondo cui il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022. Scadenza che l’Agenzia delle entrate, a mezzo di una Faq pubblicata sul proprio sito, ha prorogato ritenendo «di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione dell’articolo 3 comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente».
In conclusione, per fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio, i canoni dovranno essere versati entro il 29 agosto 2022.
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