Il credito Iva spetta anche se il preliminare e gli acconti sono intestati a un genitore? Risposta positiva da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.261/2022.
L’agevolazione prima casa under 36 è stata introdotta dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021) per favorire l’acquisto della prima casa da parte dei più giovani nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. Secondo le stime del governo sono oltre 350mila le giovani famiglie in possesso dei requisiti per beneficiare della misura fiscale. Cosa succede però se il preliminare di vendita e gli acconti sono intestati a un genitore, ma al rogito l’immobile viene intestato al figlio in possesso dei requisiti?
Bonus casa under 36: credito Iva anche sugli acconti pagati dal genitore
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire un caso particolare, ma altresì molto frequente: quello di un genitore che stipula un preliminare di acquisto pagando gli acconti e dichiarando di acquistare per sé o per persona fisica o giuridica da nominare. Alla stipula dell’atto definitivo, la casa viene intestata al figlio in possesso dei requisiti under 36.
Il dubbio dell’istante, il figlio in possesso dei requisiti per beneficiare della misura, è se il credito di imposta Iva possa essere utilizzato per l’intero ammontare pagato, quindi anche sugli acconti e sulle caparre intestate al genitore del preliminare, oppure no.
Fa chiarezza l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 261 dell’11 maggio 2022, che riconosce all’istante il diritto al credito di imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. L’Agenzia spiega la sua decisione ricordando che il contratto preliminare prevede l’acquisto «per sé o per persona fisica o giuridica da nominare», ma specifica che per avere diritto al credito Iva, occorre indicare nel rogito:
- gli importi già pagati e le modalità di pagamento
- gli estremi delle fatture intestate al genitore
- una dichiarazione di nomina rispondente a quanto previsto dall’art. 1404 Codice Civile.
L’amministrazione finanziaria precisa poi che la misura del credito d’imposta spettante è al massimo del 4%, come previsto dal comma 7 dell’articolo 64 del Decreto Sostegni-bis.
Bonus casa under 36: requisiti e vantaggi
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n.12 del 14 ottobre 2021 che i destinatari dell’agevolazione devono possedere due requisiti, uno anagrafico ed uno economico:
- con riferimento all’età, i beneficiari non devono aver compiuto 36 anni nell’anno solare di stipula del rogito;
- per quanto riguarda il requisito economico, l’ISEE, ordinario o corrente, deve essere inferiore a 40.000 euro.
Oltre a questi requisiti, specifici per la misura fiscale prevista dal Sostegni-bis, vale la pena ricordare quali sono i requisiti per comprare la prima casa con un risparmio fiscale:
- il beneficiario non deve essere proprietario di altro immobile adibito ad abitazione nello stesso Comune nel quale richiede le agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
- non essere titolare di diritto di uso, usufrutto o abitazione di altro immobile nel Comune;
- deve avere o stabilire entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui desidera acquistare l’immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali (in alternativa al trasferimento, l’acquirente dovrà dimostrare di avere nel Comune d’acquisto la sede di lavoro)
- non essere titolare di abitazioni in tutto il territorio nazionale acquistati con agevolazioni o i alternativa deve provvedere a venderle entro 1 anno in caso di possesso.
- l’immobile oggetto di acquisto non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni di lusso).
Molteplici le misure a vantaggio della platea di beneficiari:
- esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a IVA (da impresa costruttrice).
Bonus casa under 36: come funziona il credito Iva
Il credito di imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore può essere utilizzato in tre diversi modi:
- può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo “6928” nella sezione «Erario», nella colonna «importi a credito compensati» o in quella «importi a debito versati» nel caso di riversamento dell’agevolazione;
- può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione presentata dopo la data dell’acquisto.
Le istruzioni per usare il credito d’imposta sono contenute nella circolare n. 12/2021.
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