Bonus facciate 2020, i lavori di riverniciatura di scuri e persiane sono escluse dallla detrazione del 90%: i dettagli nella risposta all’interpello n. 346 dell’11 settembre, con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non sono agevolabili i lavori sulle strutture opache orizzontali o inclinate.
Bonus facciate 2020, continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: le novità riguardano le persiane, e in generale gli scuri esterni.
Con la risposta all’interpello n. 346 dell’11 settembre 2020, l’Amministrazione Finanziaria risolve il dubbio a un contribuente: le spese di tinteggiatura di scuri e finestre non rientrano tra i costi detraibili al 90%.
Le persiane, quindi, sono escluse dall’agevolazione: vediamo perché.
Bonus facciate 2020: le persiane escluse dalla detrazione
I lavori di tinteggiatura di persiane e finestre non rientrano tra quelli agevolabili col bonus facciate: questo, in sintesi, il contenuto della risposta all’interpello n. 346 dell’11 settembre dell’Agenzia delle Entrate.
La risposta delle Entrate non coincide con la soluzione proposta dall’istante, ma viene motivata ricorrendo alla normativa prevista dalla circolare n. 2 del 14 febbraio 2020, che pone la differenza tra strutture opache orizzontali o inclinate e quelle verticali.
Sono infatti escluse dal bonus facciate, secondo la normativa, le spese sostenute per interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio quali, ad esempio:
- coperture (lastrici solari, tetti);
- pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno;
- sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (che non rientrano nella nozione di strutture “opache”).
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i lavori i riverniciatura delle persiane non possono usufruire della detrazione del 90% delle spese, poiché gli scuri sono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch’essi esclusi dal bonus facciate.
Bonus facciate 2020: persiane escluse. Le spese ammesse in detrazione
I lavori che rientrano nel bonus facciate sono quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, come:
- interventi sulle strutture opache della facciata;
- lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
- pulitura;
- tinteggiatura esterna;
- interventi di pulitura o tinteggiatura influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano: quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Inoltre, è possibile detrarre anche i costi per i materiali utilizzati, senza nessun vincolo, anche se si utilizzano prodotti nuovi o innovativi.
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