Bonus Formazione 4.0: potenziato credito d’imposta per la formazione certificata dei lavoratori

Antonella Ciaccia

19 Luglio 2022 - 13:54

Piano Transizione 4.0. Potenziato il credito d’imposta alle aziende per la formazione in materia digitale. Firmato il decreto attuativo del Mise che rende operativo il nuovo regime fiscale.

Bonus Formazione 4.0: potenziato credito d’imposta per la formazione certificata dei lavoratori

Firmato il decreto attuativo del ministero dello Sviluppo Economico che rende operativo il potenziamento delle agevolazioni fiscali per la formazione 4.0.

L’incremento del bonus è stato previsto nel decreto Aiuti, per incentivare la trasformazione tecnologica dei processi produttivi e rispondere ai fabbisogni delle imprese per l’attuazione di programmi nell’ambito del Piano Transizione 4.0.

La misura è finalizza a garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori. Viene a tal fine riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.

Il provvedimento è attualmente stato inviato alla Corte dei Conti entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale

Formazione 4.0: come si calcola il credito d’imposta a quanto ammonta

Le aliquote del bonus fiscale sono state aumentate dall’articolo 22 del Decreto Aiuti. Per l’anno 2022, il Mise riconosce “lo sconto” in base alle seguenti misure:

  • 70% delle spese ammissibili (invece del 50% predente) nel limite massimo annuale di 300mila euro per le piccole imprese;
  • 50% delle spese ammissibili (invece del 40%) nel limite massimo annuale di 250mila euro per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250mila euro.

Il contributo è erogato alla certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e di consolidamento delle competenze professionali 4.0.

Per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti, ovvero il 18 giugno 2022, che non soddisfino le condizioni di accelerata alla transizione digitale come prevista dall’articolo 22, comma 1, del testo, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.

Inoltre la misura del credito d’imposta può essere aumentata per tutte le imprese al 60%, fermo restando i limiti massimi annuali, nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Formazione 4.0: le attività formative agevolabili

Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).

In particolare, le tematiche della Formazione 4.0 sono quelle inerenti ai seguenti argomenti:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del citato Mise dell’8 luglio di prossima pubblicazione.

Formazione 4.0: modalità di accesso all’agevolazione

Il credito d’imposta formazione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo, il ministero per lo Sviluppo economico ha introdotto specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.

Tali vincoli saranno specificati nel decreto Mise una volta pubblicato. Ricordiamo che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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