Bonus 550 euro contro il caro energia, al via le richieste di riesame in caso di esito negativo. Di seguito le istruzioni Inps.
Con il messaggio n. 1379 del 13 aprile (in allegato in coda all’articolo) l’Inps ha fornito le istruzioni per la richiesta di riesame del bonus 550 euro per lavoratori part-time laddove la prima domanda sia stata rigettata.
La nuova richiesta, quindi, potrà essere inviata solamente da coloro che hanno già presentato domanda nel rispetto delle scadenze ma che per una serie di ragioni non sono riusciti ad accedere al contributo riconosciuto contro il caro energia. A tal proposito, allegato al suddetto messaggio l’Inps ha allegato l’elenco delle ragioni che possono aver portato al rigetto dell’istanza, compresa l’eventuale documentazione da produrre laddove si intenda procedere con la richiesta di riesame.
A tal proposito, per presentare l’istanza di riesame - intervenendo su quelle ragioni che hanno dato luogo al respingimento della richiesta - c’è tempo 120 giorni.
Cos’è il bonus 550 euro e a chi si rivolge
Tra i tanti aiuti riconosciuti per contrastare il caro energia c’è il bonus una tantum del valore di 550 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di rapporto di lavoro part-time ciclico verticale che nel 2021 è stato caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno 1 mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.
Questa l’unica condizione per accedere a un’indennità una tantum di 550 euro, che andava richiesta all’Inps entro il 30 novembre scorso, preclusa però a coloro che al momento della domanda risultavano titolari di Naspi, pensione o comunque impegnati in un rapporto di lavoro dipendente non part-time.
Perché la richiesta è stata respinta
Può succedere, però, che ad alcuni lavoratori - che ritenevano di soddisfare le condizioni suddette - la richiesta sia stata respinta. Le motivazioni possono essere diverse, come indicate dalla seguente tabella.
Id | Requisito da controllare | Motivazione di reiezione | Documentazione da produrre per eventuale riesame |
---|---|---|---|
1.1 | - Essere lavoratori dipendenti di aziende private.
- Essere titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021. |
Non risulta essere lavoratore dipendente di aziende private e/o titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021. | Contratto e/o buste paga da cui si evinca la titolarità del rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale con aziende private nell’anno 2021, e il rispetto dei requisiti previsti. |
1.2 | Avere svolto periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa nell’anno 2021. | Non risulta avere svolto periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa nell’anno 2021. | Contratto e/o buste paga da cui si evinca la titolarità del rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale con aziende private nell’anno 2021, e il rispetto dei requisiti previsti. |
1.3 | Avere svolto periodi non interamente lavorati complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane nell’anno 2021. | Non risulta avere svolto periodi non interamente lavorati complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane nell’anno 2021. | Contratto e/o buste paga da cui si evinca la titolarità del rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale con aziende private nell’anno 2021, e il rispetto dei requisiti previsti. |
1.4 | Non essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente a esclusione del rapporto di lavoro part time ciclico verticale. | Risulta titolare di altro rapporto di lavoro dipendente a esclusione del rapporto di lavoro part time ciclico verticale, alla data prevista dalla normativa di riferimento. | Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro). |
1.5 | Non essere percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). | Risulta essere percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) alla data prevista dalla normativa di riferimento. | --- |
1.6 | Non essere titolari di trattamento pensionistico. | Risulta titolare di un trattamento pensionistico alla data prevista dalla normativa di riferimento. | --- |
Oltre alle indicazioni su come interpretare l’Id indicato al momento dell’esito negativo dell’istanza, quindi, l’Inps fornisce anche le istruzioni riguardo alla documentazione da allegare in caso di richiesta di riesame, per dimostrare così che la ragione contestata dall’Istituto non ha motivo di esistere.
Come presentare domanda di riesame
Dal momento che l’Inps ha concluso la prima gestione delle domande pervenute, viene dato il via libera alle richieste di riesame per coloro che ancora non sono riusciti a ottenere il bonus di 550 euro.
La richiesta va presentata entro 120 giorni (termine comunque non perentorio) dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto, quindi sarebbe opportuno farlo entro l’11 agosto 2023.
Nello specifico, la richiesta di riesame può essere effettuata attraverso i seguenti passaggi:
- dal menù principale vai su “Sostegni, Sussidi e Indennità”
- clicca su “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”
- selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”
- clicca su “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e successivamente su “Utilizza lo strumento”
- dopo l’autenticazione, selezionare la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”;
- a questo punto nella sezione “Le mie richieste”, cliccando su “Dati della domanda” sono disponibili gli stati di lavorazione, gli esiti e le eventuali motivazioni di reiezione della domanda;
- in caso di respingimento, con allegate motivazioni, si potrà cliccare sul pulsante “Richiedi riesame”.
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