Non spetta il bonus prima casa al coniuge separato che compra un altro immobile se il primo va all’ex e ai figli. Esiste però una soluzione: ecco quando spetta l’agevolazione.
Il bonus prima casa non spetta al coniuge separato che compra un altro immobile nello stesso Comune se il primo è assegnato all’ex e ai figli. Chiara la posizione della Corte di Cassazione, che respinge il ricorso di un contribuente che intendeva fruire dell’agevolazione fiscale in seguito alla separazione legale dall’ex coniuge.
L’Agenzia delle Entrate fornisce però una soluzione, chiarendo quando spetta il bonus prima casa per un nuovo acquisto. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge.
Bonus prima casa coniuge separato: la legge
La normativa vigente sul bonus prima casa prevede che il richiedente rispetti i seguenti requisiti, ovvero che:
- non possieda immobili in tutto il territorio nazionale per i quali si è fruito delle agevolazioni, oppure deve venderli entro un anno;
- non sia proprietario di abitazione nello stesso Comune in cui si richiedono le agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
- sia residente nel Comune in cui si acquista casa o stabilisca la residenza in 18 mesi dall’acquisto agevolato, ovvero dimostri che la propria sede di lavoro è situata nel suddetto Comune;
- non sia titolare di diritto d’uso, usufrutto o abitazione di altro immobile nello stesso Comune in cui richiede l’agevolazione sull’acquisto della prima casa.
Bonus prima casa coniuge separato: il caso
Un contribuente ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione per ottenere il riconoscimento del bonus prima casa sull’acquisto di una nuova abitazione, a seguito della separazione e conseguente assegnazione alla moglie dell’immobile condiviso per il quale hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali «prima casa».
La Cassazione ha respinto il ricorso, spiegando le ragioni nell’ordinanza n. 27088 del 14 settembre 2022. I giudici hanno fatto riferimento al principio di diritto secondo cui: «il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all’art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al dpr n. 131 del 1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l’immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all’ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne».
In altre parole, per poter fruire del bonus deve essere rispettato il requisito della titolarità del diritto di proprietà della casa e non la disponibilità effettiva di essa.
Questo significa che il coniuge che ha già beneficiato del bonus prima casa non ha diritto a usufruirne nuovamente per un nuovo acquisto.
Bonus prima casa coniuge separato: quando spetta l’agevolazione
A fornire una soluzione al contribuente separato che intende acquistare un nuovo immobile con il bonus prima casa è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 634/2021.
Nel documento di prassi viene richiamato il principio normativo, contenuto nell’articolo 4-bis della Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al dpr n. 131/1986 (Tur), secondo cui è possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di un nuovo immobile, pur già in possesso di un’altra abitazione acquistata con lo stesso regime di favore, a condizione che l’immobile pre-posseduto venga venduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.
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