Bonus pubblicità: non agevolabili le spese per servizi resi da terzi

Nadia Pascale

25 Agosto 2022 - 09:44

È possibile usufruire del bonus pubblicità rivolgendosi ad agenzie di pubblicità, grafica e web? La risposta dell’Agenzia delle Entrate non lascia spazio a dubbi

Bonus pubblicità: non agevolabili le spese per servizi resi da terzi

L’Agenzia delle Entrate è costantemente sottoposta a interpelli volti a chiarire i dubbi dei contribuenti, gli stessi riguardano soprattutto le agevolazioni fiscali di cui è possibile fruire.

Tra gli ultimi a cui è stata data risposta c’è l’interpello 421 del 2022 che tratta un tema molto spinoso, cioè la possibilità di ottenere il credito d’imposta previsto dall’articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n°50, cioè il bonus pubblicità, anche avvalendosi della intermediazione di un’agenzia specializzata.

Interpello: si può far valere il bonus pubblicità anche nel caso in cui i servizi siano resi da terzi?

Il bonus pubblicità è un incentivo al settore pubblicitario che vuole sostenere le aziende operanti nel settore editoriale e le imprese che vogliono crescere anche attraverso campagne promozionali/pubblicitarie. Prevede il riconoscimento di un credito di imposta in favore dei soggetti «imprese e lavoratori autonomi, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e dalle dimensioni aziendali» fino al 50% delle spese sostenute (limite previsto per il 2022 con prenotazione del credito di imposta entro il 31 marzo 2022). Il credito deve essere utilizzato in compensazione attraverso il modello F24.

Il mondo della pubblicità è però ampio e nel tempo si sono sempre più affermate le società intermediarie e che gestiscono l’assetto pubblicitario delle imprese. Da qui parte un interpello all’Agenzia delle Entrate da parte di un’agenzia di pubblicità, grafica e web, che intende offrire anche servizi ancillari e complementari rispetto alla semplice pubblicità su quotidiani, nazionali, locali, cartacei e online ed emittenti.

L’interpello è volto a chiarire se il credito di imposta previsto nel bonus pubblicità riconosciuto in favore di imprese/lavoratori autonomi, possa essere fatto valere anche nel caso in cui il committente nei confronti della società editoriale, ad esempio il giornale Y, sia un soggetto terzo rispetto al beneficiario, cioè l’agenzia pubblicitaria. Naturalmente chiede se il cliente possa ottenere il beneficio relativo solo ai costi della pubblicità e non anche i costi relativi ai servizi “ancillari e complementari”.

Agenzia delle Entrate: per i servizi resi da terzi non si può ottenere il bonus pubblicità

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi con la risposta all’interpello 421 del 2022.

Il bonus pubblicità è stato disciplinato dall’articolo 57-bis decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, che riconosce il beneficio in favore di «lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali».

Affinché si possa ottenere il riconoscimento del credito di imposta, tali soggetti devono essere iscritti al Roc (Registro Operatori di Comunicazione). La verifica può essere effettuata sul sito agcom.it.

Secondo l’Agenzia delle Entrate la norma deve essere interpretata in senso letterale, questo vuol dire che il beneficio può essere riconosciuto solo quando vi è un rapporto diretto tra l’impresa/lavoratore autonomo che vuole avvalersi del beneficio e la stampa/emittenti (comprese le società concessionarie dei vari mezzi stampa) che offrono spazi pubblicitari. Sottolinea che «non possono considerarsi agevolabili le spese per investimenti in campagne pubblicitarie operate indirettamente mediante la fruizione (e il relativo pagamento) di servizi resi da soggetti terzi».

Risposta interpello 421/2022
Risposta interpello 421/2022

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