Il Dl Sostegni bis prevede il bonus sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale:di seguito, come funziona il credito d’imposta, a chi spetta e quali sono le spese ammesse.
Il DL Sostegni bis è arrivato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio ed è in vigore dal giorno successivo: tanti gli aiuti previsti per imprese e professionisti.
Nel pacchetto delle agevolazioni c’è anche bonus sanificazione e acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale).
Vediamo come funziona il bonus sanificazione e DPI nel 2021 e quali sono le spese ammesse.
Bonus sanificazione e DPI nel Dl Sostegni bis: come funziona e a chi spetta
Il bonus sanificazione e DPI del decreto Sostegni bis consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino a un massimo di 60.000 euro di spesa per ciascun beneficiario.
Hanno accesso al bonus:
- le partite IVA esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, ma in questo caso devono essere in possesso di un codice identificativo.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta saranno individuate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Per il 2021 sono stati stanziati 200 milioni di euro.
Bonus sanificazione e acquisto DPI: le spese ammesse nel 2021
Le spese che rientrano nel perimetro di applicazione del bonus sanificazione e acquisto DPI sono tutte quelle che riguardano per l’appunto la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altre attrezzature utili per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Nel dettaglio, le spese ammesse sono:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese d’installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese d’installazione.
Il credito d’imposta si potrà usare in compensazione nella dichiarazione dei redditi 2022.
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