Bonus sanificazione e DPI, credito d’imposta del 60% e fino a 60.000 euro: dall’Agenzia delle Entrate regole ed istruzioni per capire come funziona la nuova agevolazione prevista dal decreto Rilancio.
Bonus sanificazione al via: dal 20 luglio 2020 parte la fase di invio della comunicazione delle spese sostenute e da sostenere, entro il 31 dicembre.
Si avrà tempo fino al 7 settembre per la comunicazione delle spese ammissibili al credito d’imposta sulla sanificazione e sarà poi l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle risorse disponibili e delle richieste pervenute, a render noto il reale ammontare del bonus riconosciuto.
Il credito d’imposta spettante non potrà, in ogni caso, superare l’importo di 60.000 euro e sarà calcolato sulle spese sostenute dal 1° gennaio.
Regole ed istruzioni nel dettaglio su credito d’imposta per la sanificazione, per mascherine, gel disinfettanti e DPI sono contenute nel provvedimento e nella circolare pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il 10 luglio 2020.
Possono accedere al bonus per sanificazione, mascherine e DPI i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, del Terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’elenco delle spese ammissibili è particolarmente ampio: via libera anche al bonus per la sanificazione “in economia”, effettuata dai dipendenti dell’azienda.
Ecco le regole nel dettaglio comunicate dall’Agenzia delle Entrate.
Bonus sanificazione, credito d’imposta del 60%: come funziona
Tra le regole contenute nella guida INAIL alle misure di prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro contro il coronavirus vi rientra l’obbligo di sanificazione periodica e pulizia giornaliera della sede di lavoro.
L’obbligo di sanificazione periodica di uffici, negozi e fabbriche accompagnerà quindi i datori di lavoro nei prossimi mesi.
Un’attività che comporterà dei costi per le aziende, per i quali è stato il decreto Cura Italia ad introdurre un bonus del 50%, riconosciuto nella forma di credito d’imposta. Il decreto liquidità ha successivamente esteso il bonus anche alla spesa sostenuta per l’acquisto di gel disinfettanti e mascherine.
Il decreto Rilancio, anche in considerazione dell’importanza che assume la sanificazione nella ripresa a pieno regime delle attività economiche, ha cambiato le regole per il bonus sanificazione.
Come anticipato in apertura, il credito d’imposta sale al 60%, con un limite massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Beneficiari del bonus sanificazione saranno i soggetti esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 fornisce le istruzioni per l’accesso al bonus sanificazione del 60%: servirà inviare un’apposita comunicazione dal 20 luglio ed entro il 7 settembre.
leggi anche
Bonus sanificazione, ecco le regole sulla cessione del credito. Comunicazione alle Entrate al via
Bonus sanificazione, come funziona il credito d’imposta: regole e spese ammesse nella bozza di decreto Rilancio
I titolari di partita IVA avranno diritto ad un rimborso del 60% della spesa sostenuta, entro il limite massimo di 60.000 euro per beneficiario.
L’importo reale sarà tuttavia parametrato in base al totale delle risorse disponibili: sono 200 milioni quelle a disposizione, ed in caso di richieste di importo superiore a tale soglia l’Agenzia delle Entrate fornirà una percentuale di calcolo, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Notizie certe sul reale importo spettante arriveranno entro l’11 settembre 2020.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Alle spese di sanificazione vera e propria si affiancano quelle relative all’acquisto di mascherine ed altri DPI, così come prodotti detergenti e disinfettanti, termometri e strumenti per garantire il distanziamento sociale.
Bonus sanificazione anche per le spese in economia: credito d’imposta anche per le pulizie fai da te
Le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze riconosciute, saranno agevolabili anche se relative ad attività svolte in economia dal soggetto beneficiario.
L’impresa potrà optare per la sanificazione fai da te, senza perdere il diritto al credito d’imposta del 60%, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.
L’importo della spesa incentivabile potrà essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda).
Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA