Il bonus trasporti arriva fino a un massimo di 60 euro, ma quante volte si può richiedere? La domanda può essere fatta più volte in mesi diversi: vediamo come funziona.
Il bonus trasporti continua a essere uno sconto particolarmente apprezzato. Ma quante volte si può richiedere? L’aspetto che riguarda la possibilità di fare domanda più di una volta è stato chiarito con una Faq sul sito del ministero del Lavoro.
La domanda per il bonus trasporti è legata al mese in cui viene presentata l’istanza tramite l’app Io. Fatta la richiesta e ottenuto il bonus, che arriva fino a un massimo di 60 euro, si deve usare lo sconto entro il mese solare in cui si è presentata la domanda, altrimenti il voucher viene annullato. Visto che il bonus si può usare anche per gli abbonamenti mensili, il dubbio sorge spontaneo: si può fare domanda per il bonus ogni mese?
Quante volte si può chiedere il bonus trasporti?
La faq sul sito del ministero del Lavoro parla chiaro:
“È possibile effettuare una richiesta al mese e pertanto nei mesi successivi, qualora ci sia ancora dotazione finanziaria, effettuare ulteriori richieste per l’importo massimo di euro 60,00.”
Chi l’ha richiesto a settembre, quindi, può tranquillamente richiederlo anche ad ottobre. L’unico vincolo esistente è quello dei fondi: si può fare una domanda al mese fino a quando ci sono risorse ancora disponibili.
Non ci sono vincoli nemmeno per quanto riguarda l’importo. Se per esempio il mese di settembre si è richiesto e ottenuto il bonus trasporti di 60 euro, quindi importo pieno del voucher, se ne può richiedere un altro fino a 60 euro per il mese di ottobre, e così via, fino a esaurimento dei fondi.
Una buona notizia, ma solo per chi ha deciso di usare lo sconto sugli abbonamenti mensili. Chi ha approfittato dello sconto per rinnovare l’abbonamento annuale, infatti, non ha la possibilità di usufruire di ulteriori sconti.
Come fare domanda per il bonus trasporti
Per inoltrare l’istanza bisognerà essere in possesso delle credenziali Spid o Cie. La domanda può essere presentata da settembre ed entro il 31 dicembre 2022.
Una volta fatto l’accesso sulla piattaforma, bisogna fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione indicando:
- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
- nel caso in cui il beneficiario sia minore, il richiedente, assieme al proprio codice fiscale, deve anche attestare che il minore sia fiscalmente a suo carico;
- reddito complessivo del beneficiario conseguito nell’anno di imposta 2021 non superiore a 35mila euro;
- l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista;
- il gestore del servizio di trasporto pubblico, selezionando dal menù a tendina presente sul portale.
Fatta l’istanza, il portale emette il buono, che è contrassegnato da un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall’importo e dalla data di emissione e di scadenza.
Il buono è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporti pubblico tra quelli selezionabili all’atto della registrazione sulla piattaforma digitale e indicato nel voucher, non è cedibile e non rileva ai fini del reddito imponibile e del calcolo dell’Isee.
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