Cambiano i codici per gli atti immobiliari, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Patrizia Del Pidio

15 Luglio 2024 - 12:14

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i nuovi codici per gli atti di trascrizione, iscrizione e annotazione immobiliare validi dal prossimo 30 settembre.

Cambiano i codici per gli atti immobiliari, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Cambiano i codici per trascrizione, iscrizione e annotazione degli atti immobiliari. A comunicarlo è l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 292682 dell’11 luglio 2024

Le codifiche, riportate nell’allegato elenco del provvedimento, di nuova introduzione rispetto a quelle già in uso, potranno essere adottate per la redazione delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione a decorrere dal 30 settembre 2024.

I nuovi codici atto si sono resi necessari a seguito dell’evoluzione normativa (tra le quali quelle introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e dalla cosiddetta “riforma Cartabia” del processo civile).

Nuovi codici immobiliari

I nuovi codici provvedono a una definizione più dettagliata delle formalità codificate. Un esempio è dato dalle annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per i quali i nuovi codici specificano se si tratta di un rigetto o di un accoglimento.

Nell’Allegato 1 sono riportati i nuovi codici per:

  • atti tra vivi;
  • atti per causa di morte;
  • atti amministrativi;
  • domande giudiziali;
  • atti giudiziari;
  • atti esecutivi o cautelari.
Allegato 1
Provvedimento 292682

Nell’allegato 2 sono riportati i nuovi codici per gli atti in base ai quali sono richieste iscrizione quali:

  • ipoteche volontarie;
  • ipoteche giudiziali;
  • ipoteche legali;
  • ipoteche su concessioni amministrative e ipoteche della riscossione;
  • iscrizione in separazione dei beni;
  • ipoteche di rinnovazione;
  • ipoteche in ripetizione;
  • privilegio agrario convenzionale;
  • privilegio speciale industriale;
  • privilegio;
  • privilegi in rinnovazione.
Allegato 2
Provvedimento 292682

Nell’allegato 3 sono riportati i nuovi codici per le annotazioni quali:

  • annotazioni alle trascrizioni;
  • annotazione alle iscrizioni;
  • annotazioni alle annotazioni.
Allegato 3
Provvedimento 292682

Nell’allegato 4 sono riportati tutti i nuovi codici atto quali:

  • trascrizione atti tra vivi;
  • trascrizione atti amministrativi;
  • trascrizione atti giudiziari;
  • iscrizione ipoteche volontarie;
  • iscrizione ipoteche giudiziali;
  • iscrizioni ipoteche alla riscossione;
  • ipoteca in rinnovazione;
  • annotazioni alle trascrizioni (per le quali non sono più utilizzabili 709, 710, 711);
  • annotazioni alle iscrizioni (per le quali non sono più utilizzabili 805, 806, 807).
Allegato 4
Provvedimento 292682

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