L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i nuovi codici per gli atti di trascrizione, iscrizione e annotazione immobiliare validi dal prossimo 30 settembre.
Cambiano i codici per trascrizione, iscrizione e annotazione degli atti immobiliari. A comunicarlo è l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 292682 dell’11 luglio 2024
Le codifiche, riportate nell’allegato elenco del provvedimento, di nuova introduzione rispetto a quelle già in uso, potranno essere adottate per la redazione delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione a decorrere dal 30 settembre 2024.
I nuovi codici atto si sono resi necessari a seguito dell’evoluzione normativa (tra le quali quelle introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e dalla cosiddetta “riforma Cartabia” del processo civile).
Nuovi codici immobiliari
I nuovi codici provvedono a una definizione più dettagliata delle formalità codificate. Un esempio è dato dalle annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per i quali i nuovi codici specificano se si tratta di un rigetto o di un accoglimento.
Nell’Allegato 1 sono riportati i nuovi codici per:
- atti tra vivi;
- atti per causa di morte;
- atti amministrativi;
- domande giudiziali;
- atti giudiziari;
- atti esecutivi o cautelari.
Nell’allegato 2 sono riportati i nuovi codici per gli atti in base ai quali sono richieste iscrizione quali:
- ipoteche volontarie;
- ipoteche giudiziali;
- ipoteche legali;
- ipoteche su concessioni amministrative e ipoteche della riscossione;
- iscrizione in separazione dei beni;
- ipoteche di rinnovazione;
- ipoteche in ripetizione;
- privilegio agrario convenzionale;
- privilegio speciale industriale;
- privilegio;
- privilegi in rinnovazione.
Nell’allegato 3 sono riportati i nuovi codici per le annotazioni quali:
- annotazioni alle trascrizioni;
- annotazione alle iscrizioni;
- annotazioni alle annotazioni.
Nell’allegato 4 sono riportati tutti i nuovi codici atto quali:
- trascrizione atti tra vivi;
- trascrizione atti amministrativi;
- trascrizione atti giudiziari;
- iscrizione ipoteche volontarie;
- iscrizione ipoteche giudiziali;
- iscrizioni ipoteche alla riscossione;
- ipoteca in rinnovazione;
- annotazioni alle trascrizioni (per le quali non sono più utilizzabili 709, 710, 711);
- annotazioni alle iscrizioni (per le quali non sono più utilizzabili 805, 806, 807).
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