Nuove regole dall’UE per le carte prepagate anonime: potranno essere concesse solo se l’importo massimo memorizzabile non supera la soglia di 150€.
Importanti novità per le carte prepagate: in questi giorni, infatti, è entrata in vigore la V direttiva antiriciclaggio (n°2018/843) del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE il 19 giugno scorso.
Si tratta di una direttiva che introduce nuove norme al fine di prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento, tra le quali figura anche un’importante novità per le card prepagate.
Come noto la carta di credito prepagata è quella carta di pagamento sulla quale il titolare può caricare un certo ammontare di denaro così da poterla utilizzare per pagare i propri acquisti; la differenza con le carte di debito e di credito sta nel fatto che non è collegata ad un conto corrente bensì ad un borsellino elettronico. Solo in caso di disponibilità economica nel borsellino, quindi, è possibile procedere con il pagamento.
Ad oggi è possibile scegliere tra una vasta gamma di carte prepagate; ce ne sono anche alcune anonime (reperibili specialmente all’estero), che possono essere concesse sfruttando le deroghe previste in materia di adeguata verifica della clientela.
Viste queste caratteristiche le carte prepagate anonime si prestano al finanziamento di attività illecite, compresi possibili atti terroristici e gli aspetti logistici degli stessi.
È anche proprio per questo motivo che la V Direttiva antiriciclaggio UE ha introdotto nuovi obblighi per i venditori, abbassando la soglia per la concessione di carte prepagate anonime per le quali non è necessario fornire le proprie generalità.
Antiriciclaggio: nuove regole per le carte prepagate anonime
Per ridurre il riciclaggio di piccole quantità di denaro il Parlamento UE ha deciso di introdurre nuove norme per la concessione delle carte prepagate anonime; regole ai quali gli Stati membri, Italia compresa, dovranno adeguarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore della direttiva.
Nel dettaglio, la novità più importante è quella che prevede una nuova soglia per le carte prepagate concesse senza la verifica delle generalità: se prima queste card potevano essere “anonime” sotto la soglia dei 250€, adesso lo potranno essere fino a 150€.
Di conseguenza, una volta che queste norme saranno recepite dal nostro ordinamento, l’intermediario che vende una carta prepagata anonima potrà farlo solo quando:
- lo strumento di pagamento non è ricaricabile, oppure è soggetto ad un limite mensile massimo di operazioni di 150€ (con la IV direttiva sull’antiriciclaggio era di 250€),
- è utilizzabile solo per transazioni a livello nazionale;
- l’importo massimo memorizzato elettronicamente non supera mai e comunque i 150€ (vecchio limite di 250€);
- lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni e servizi;
- questo non può essere alimentato con moneta elettronica anonima.
Modificando quanto previsto dalla IV direttiva sull’antiriciclaggio, quindi, solo quando l’importo massimo memorizzato sulla carta elettronica è inferiore alla soglia di 150€ è possibile per l’intermediario che la vende non procedere con le adeguate verifiche dell’identità di quello che ne sarà titolare.
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