Cartella esattoriale con errori di notifica: è valida. Ecco perché

Nadia Pascale

7 Marzo 2025 - 09:15

Ci sono casi in cui l’errore di notifica di un avviso di accertamento non inficia la validità della successiva cartella esattoriale. A confermarlo è la Corte di Cassazione.

Cartella esattoriale con errori di notifica: è valida. Ecco perché

Cosa succede se un avviso di accertamento non viene impugnato per un vizio della notifica? Con la successiva notifica della cartella esattoriale, esente da vizi, è possibile far valere i vizi di notifica dell’atto presupposto, cioè della notifica dell’avviso di accertamento? Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025, no, ma perché?

Ecco cosa dice la Corte di Cassazione sui vizi di notifica degli atti presupposti alla cartella esattoriale.

Il caso, notifica avviso di accertamento a soci e società con vizi di notifica

Nel caso in oggetto l’Agenzia delle Entrate contesta a una SRL maggiori entrate rispetto a quelle dichiarate. In seguito notifica un avviso di accertamento ai soci in quanto presume che la società stessa avesse distribuito utili.

Uno dei soci non impugna l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti. Successivamente, scaduti i termini di impugnazione dello stesso che diventa così definitivo, sul presupposto di tale avviso di accertamento, viene notificata la cartella esattoriale. Il contribuente impugna la cartella esattoriale, ma non per vizi della stessa, ma per vizi di notifica dell’avviso di accertamento.

Il giudizio di primo e secondo grado

La Commissione tributaria di primo grado non accoglie le osservazioni del contribuente e sottolinea che la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento sottostante alla cartella stessa aveva determinato il consolidamento del debito tributario.
La Commissione tributaria di secondo grado è di contrario avviso e sottolinea che non essendo stato dimostrato non era stata fornita la prova della notifica dell’accertamento in capo alla società, ha ritenuto che il socio fosse legittimato a far valere anche vizi inerenti all’atto di accertamento da lui personalmente ricevuto.

Secondo i giudici di appello, in pratica, l’omessa prova della notifica dell’atto di accertamento societario, aveva determinato l’inesistenza giuridica dell’atto impositivo personale.

Corte di Cassazione: cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi propri

A questo punto c’è il ricorso in Cassazione che ha richiamato il proprio principio consolidato, secondo il quale “…qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.

La Corte sottolinea che la notifica rappresenta una mera condizione di efficacia dell’atto, e non un suo elemento costitutivo. Di conseguenza un eventuale vizio di notifica diventa irrilevante nel momento in cui lo scopo della notifica è stato, comunque, raggiunto.

Lo scopo nel caso in oggetto si ritiene raggiunto perché l’atto notificato alla società era poi stato allegato all’atto di accertamento personale e, quindi, il socio ne era venuto direttamente a conoscenza.

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