Cartelle esattoriali consegnate via Pec, novità sull’invio, sui termini di prescrizione, decadenza e scadenza. Vediamo come cambia la notifica.
La bozza dello schema di decreto attuativo di parte della delega fiscale, prevede che per le cartelle esattoriali inviate tramite Pec si calcoli scadenza e prescrizione dalla notifica. Previsto anche un secondo invio se la casella di posta elettronica certificata è piena.
Iniziano, quindi, i recapiti delle cartelle esattoriali e delle notifiche fiscali sul domicilio digitale. Gli atti dell’amministrazione tributaria destinati sia alle persone fisiche che ai professionisti e agli enti di diritto privato , saranno recapitati presso il domicilio digitale che risulta dall’indice. In mancanza di questo al domicilio digitale che è presente.
Cartelle esattoriali via Pec, che cambia?
Quello che cambia per le cartelle esattoriali consegnate al domicilio digitale (via Pec) è che sarà previsto un secondo invio qualora la casella di posta risultasse piena.
Per quel che riguarda, invece, la decorrenza di termini, sia per pagamento che per prescrizione e decadenza, partirà dal momento che il gestore della Pec contrassegnerà la missiva come consegnata.
L’amministrazione tributaria, infatti, potrà consultare telematicamente gli indirizzi previsto per il domicilio digitale e risalire, quindi, all’indirizzo del contribuente o del professionista.
Se al primo invio la casella risulterà piena si procederà a un secondo tentativo. Se anche al secondo tentativo la casella di posta risultasse piena o se il domicilio digitale non risultasse attivo o valido, la notifica procederà in base alle vecchie disposizioni.
Decadenza e prescrizione cartelle esattoriali
Nella norma, poi, è specificato che per i termini di decadenza e prescrizione, scatteranno solo a consegna effettuata. La consegna si riterrà perfezionata e notificata solo quando il gestore della casella trasmette ricevuta di accettazione con relativa spedizione del messaggio.
Indipendentemente da quando il destinatario legge effettivamente il messaggio, quest’ultimo risulta recapitato alla consegna e proprio da quella data partiranno i termini per calcolare decadenza o prescrizione.
Allegato illeggibile, la Pec è valida
La sentenza 30082 della Corte di Cassazione, tra l’altro, ha stabilito che l’invio di una notifica via Pec è esiste anche quando un eventuale file allegato è illeggibile. A patto, ovviamente, che l’invio risulti regolare.
Solo in caso di totale mancanza di materiale dell’atto o se l’atto non possiede gli elementi essenziali per essere riconoscibile si può invocare l’inesistenza della notifica stessa.
In caso di anomalie, come gli allegati illeggibili, è dovere del destinatario informare il mittente della cosa per fare in modo che possa provvedere a un invio con allegati leggibili.
Se il messaggio Pec è riconoscibile come proveniente da un mittente, se il suo oggetto, il numero di iscrizione a ruolo sono esatti, la notifica è valida anche se non è possibile leggere l’allegato perché in questo caso non si configura la mancanza dell’atto.
Per gli allegati illeggibili, quindi, la notifica può essere considerata nulla ma non inesistente.
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