Chi paga le bollette relative una casa ereditata a seconda dei casi: come si divide l’onere tra gli eredi e cosa cambia se l’immobile è abitato.
Quando si eredita un immobile, tranne i rari casi in cui c’è un unico erede, le pratiche da sbrigare sono numerose. Prima di arrivare a utilizzare la casa appieno passa del tempo, perché dopo l’accettazione dell’eredità deve avvenire la divisione con il comune accordo di tutti gli eredi oppure per via giudiziale.
Nel frattempo tutti gli eredi hanno pari diritto a usare l’immobile nella sua interezza, avendo cura di non limitare il godimento altrui, che per l’appunto in assenza di una divisione non è sempre semplice. Ovviamente tutto questo meccanismo in corso non blocca il decorso di alcune spese, tra cui le utenze domestiche. Vediamo quindi chi deve pagare le bollette di una casa ereditata.
Chi paga le bollette di una casa ereditata
Le utenze domestiche del defunto rappresentano semplicemente dei debiti ereditari e questo significa che gravano su tutti gli eredi (ossia tutti i chiamati all’eredità per legge o testamento) che hanno accettato, in proporzione della propria quota. Questo principio si applica sia alle utenze passate, per esempio eventuali morosità del defunto, che a quelle future che gravano sull’immobile.
Gli eredi possono evitare di pagare le bollette inutilmente soltanto interrompendo il contratto finché la casa non viene utilizzata o comunque non interviene un provvedimento di divisione che regolamenti il tutto. Questo perché secondo la legge la quota proporzionale del patrimonio ereditario non si traduce già in una certa misura di ogni bene, perciò ogni erede ha il medesimo diritto di sfruttare l’immobile in modo pieno.
Nessuno può intimare all’altro di non vivere nella casa, tanto che in caso di disaccordo il giudice risolve la questione con la vendita dell’immobile all’asta e la ripartizione per quote del ricavato. Fanno eccezione le abitazioni particolarmente grandi che ammettono anche una divisione materiale del bene, tale da garantire il godimento pieno ed esclusivo di ognuno. In assenza di ciò e di accordo tra gli eredi tutti hanno lo stesso diritto di utilizzo che, per quanto attiene l’abitazione, è limitato soltanto dal pari diritto altrui.
Ciò significa che se tutti abitano nell’immobile, eventualmente con turnazioni concordate o dividendosi le stanze, o comunque sono tutti in condizione di farlo, allora tutti sono tenuti a pagare per le utenze di gas, corrente elettrica e acqua, in proporzione della propria quota ereditaria. Di fatto, questa situazione si verifica più frequentemente nel frattempo che la casa è in disuso, di norma perché gli eredi non trovano un’intesa oppure perché l’immobile è fatiscente.
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Se la casa ereditata è abitata chi paga le bollette?
Tutto cambia se soltanto alcuni degli eredi abitano nell’immobile, perché in questo caso chi trae godimento dal bene è parimenti tenuto a sopportare le relative spese. Ciò non si riferisce a eventuali bollette pregresse, che come debiti ereditari rientrano nel patrimonio lasciato del defunto a tutti gli eredi, bensì a tutte le utenze domestiche che sono state sfruttate da qualcuno degli eredi e non da altri.
Gli eredi che abitano nell’immobile ereditato dovranno comunque corrispondere agli altri un indennizzo, una sorta di canone di locazione corrispondente alle quote di proprietà altrui. Per arrivare a questa soluzione è necessario il comune accordo degli eredi o l’intervento giudiziale, motivo per cui l’unico modo per non pagare inutilmente le bollette è la cessazione del contratto.
Gli eredi dovranno rivolgersi alla compagnia fornitrice e chiedere la disdetta per interrompere definitivamente le utenze, allegando la documentazione richiesta come il certificato di morte. Gli eredi saranno in ogni caso obbligati a pagare i debiti lasciati dal defunto, così come accade anche se in luogo della disdetta viene effettuata una voltura per cambiare l’intestazione del contratto. Obbligo che non ricade, invece, su eventuali estranei che vanno a vivere nella casa, per esempio in qualità di inquilini in affitto.
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