CIGS, cambiano le regole: previsto un nuovo adempimento per i lavoratori che richiedono la cassa integrazione straordinaria. Vediamo di cosa si tratta e chi rischia di perderla.
Cassa integrazione CIGS: previsto un nuovo adempimento per i lavoratori che richiedono la cassa integrazione straordinaria. Lo ha stabilito il decreto del Ministero del Lavoro del 2 agosto 2022 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 settembre e che impone l’obbligo di riqualificazione professionale al fine di facilitare il riassorbimento lavorativo o una eventuale ricollocazione in altre mansioni lavorative.
Chi non partecipa alle iniziative di formazione senza giustificato motivo rischia di perdere da una mensilità di Cigs o addirittura la completa decadenza dal beneficio. Vediamo il perché.
Cassa integrazione: chi rischia di perderla e perché
Cos’è la CIGS?
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un’indennità economica erogata dall’INPS che sostituisce o integra lo stipendio dei lavoratori di aziende in difficoltà economica che riducono o sospendono l’attività lavorativa.
La CIGS è un sussidio destinato ai lavoratori dipendenti che hanno maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso un’azienda destinataria della normativa CIGS (D.Lgs. n. 148/2015).
La Cassa Integrazione ordinaria (CIGO), riconosciuta per eventi che impediscono il normale svolgimento dell’attività aziendale ma che si risolvono in breve termine, non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. La somma tra CIGO e CIGS (cassa integrazione straordinaria) non può superare 24 mesi nel quinquennio mobile.
Cassa integrazione CIGS: nuovo obbligo formativo
L’istituto della cassa integrazione straordinaria CIGS rientra nella categoria dei così detti ammortizzatori sociali. Con questa espressione il legislatore si riferisce a misure e strumenti a sostegno del reddito del lavoratore in situazioni di particolare difficoltà delle aziende che non sono più in grado di erogare la retribuzione. Grazie all’indennità erogata dall’Inps viene garantito un reddito dignitoso ai lavoratori e viene conservato il rapporto di lavoro. Descritta in questi termini, la misura vede il lavoratore come «percettore passivo» dell’indennità.
La legge di Bilancio 2022 ribalta questa logica e incentiva l’utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attribuendo al singolo lavoratore la responsabilità della partecipazione alle azioni formative.
Solo con la pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale del 2 agosto 2022 sono arrivate le indicazioni per rendere operativo questo «meccanismo di condizionalità» che assicura ai lavoratori coinvolti nei programmi di CIGS la possibilità di migliorare le proprie competenze professionali. La CIGS non rappresenta più solo un indennizzo monetario, ma anche un’opportunità per il lavoratore di acquisire nuove competenze certificate.
Cassa integrazione: chi rischia di perderla e perché
Per rafforzare questo aspetto, il decreto del ministero del Lavoro stabilisce (all’art. 25-ter) che la mancata partecipazione alle iniziative di formazione o riqualificazione, senza giustificato motivo, comporta una riduzione dell’indennità CIGS e, nei casi più gravi, la completa decadenza.
Perché questa sanzione?
L’obbligo formativo rientra tra le finalità individuate dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” in materia di politiche attive del lavoro e formazione e segue i provvedimenti emanati lo scorso anno per l’accrescimento e formazione dei lavoratori (D.M. 14/12/2021 e D.M. Lavoro del 5/11/2021, relativo al “Programma di Garanzia di occupazione dei lavoratori”).
A conclusione dei progetti formativi o di riqualificazione, il lavoratore sviluppa nuove competenze certificate da un diploma o da un attestato di qualifica (livello EQF 3 o 4). Pertanto è nell’interesse del lavoratore partecipare a tali iniziative per ricollocarsi con maggiore facilità in altre funzioni dell’azienda o in altre realtà.
Per tale ragione il legislatore ha ritenuto opportuno sanzionare l’ingiustificata assenza con la decadenza parziale o totale dalla prestazione di integrazione salariale.
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