Cassa integrazione: vediamo come richiedere le ulteriori 5 settimane e le novità sui termini per la presentazione delle domande secondo l’ultima circolare INPS.
Cassa integrazione: come utilizzare le 5 settimane in più lo spiega la circolare INPS del 10 luglio 2020 n.84 che in realtà ribadisce quanto già stabilito dal decreto Rilancio in fase di conversione n.34/2020 e dal decreto del 16 giugno n.52/2020.
INPS dà alcune precisazioni ulteriori, di carattere applicativo, in merito alle due norme sulla cassa integrazione e di particolare rilevanza nella circolare risulta il paragrafo inerente le 5 settimane da fruire dopo le prime 9 introdotte dal decreto Cura Italia convertito nella Legge n.27/2020.
Ricordiamo che il decreto Rilancio ha prorogato la cassa integrazione di ulteriori 9 settimane (5 più 4) e pertanto queste diventano 18 in totale.
Le prime 14 settimane di cassa integrazione possono essere richieste per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che vanno dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Il decreto del 16 giugno ha previsto che le ulteriori 4 settimane possono essere richieste anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
La durata massima, specifica INPS, resta di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni delle cosiddette zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.
Le novità del dl n. 52/2020 sono state introdotte nel decreto Rilancio in fase di conversione e con il quale vengono pertanto definiti nuovi termini e scadenze per la cassa integrazione. Vediamo nel dettaglio come utilizzare le 5 settimane di proroga della cassa integrazione secondo la circolare INPS e ulteriori istruzioni in materia specie sui termini previsti per la presentazione delle domande.
Cassa integrazione: come utilizzare le 5 settimane in più. Circolare INPS
Cassa integrazione: come utilizzare le 5 settimane in più, fruite le prime 9, lo spiega la circolare INPS n.84 in modo dettagliato dopo aver ricordato quali sono le novità normative in materia e che abbiamo sopra illustrato.
La possibilità di fare domanda di cassa integrazione per ulteriori 5 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è riservata ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane.
INPS precisa che non è necessario che le 5 settimane richieste siano consecutive rispetto alle 9 precedentemente autorizzate, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020.
Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni presenti nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, come anche per le imprese collocate al di fuori di quei Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei negli stessi la cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” si aggiunge ai trattamenti richiesti utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”.
INPS specifica che anche per queste aziende, per accedere alle ulteriori settimane, valgono le regole del periodo effettivamente fruito di cui abbiamo detto sopra. Le aziende delle zone rosse possono quindi chiedere la cassa integrazione per 13 settimane con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e solo dopo 14 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”.
L’Istituto chiarisce ulteriormente che se i periodi delle due domande di cassa integrazione con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori siano diversi, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono anche essere gli stessi.
INPS rimanda poi ai chiarimenti del messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 e con il quale sono state introdotte misure di semplificazione per la compilazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario attraverso la funzione “Copia/Duplica domanda”.
Il datore di lavoro in tutti i casi quando richiede la cassa integrazione ordinaria deve presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate. Alla domanda infatti va allegato un file excel convertito in pdf. Le istruzioni per la compilazione si trovano nel messaggio sopra citato.
Lo stesso vale per l’assegno ordinario e le aziende dovranno pertanto allegare all’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito” un file excel che convertito in pdf deve essere allegato alla domanda. INPS specifica:
“A tale scopo, il predetto file .pdf relativo al fruito deve essere inserito nell’allegato A già presente in domanda. Per le istanze di assegno ordinario nel frattempo già inviate, i datori di lavoro potranno inviare tale modello di autodichiarazione attraverso il cassetto bidirezionale. In caso di assenza del file da allegare, il periodo autorizzato e quello fruito si considereranno coincidenti.”
I file excel in questione permettono all’azienda di calcolare, a consuntivo della cassa integrazione ordinaria e dell’assegno ordinario, quanti giorni sono stati effettivamente fruiti, così da poter calcolare quante settimane restano da poter richiedere con la nuova domanda.
INPS specifica che per la cassa integrazione ordinaria si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche se solo per un’ora, sia stato posto in sospensione o riduzione dell’attività lavorativa indipendentemente dal numero dei dipendenti dell’azienda. A tal fine si divide il numero delle settimane di cassa integrazione fruite per 5 o 6 a seconda del contratto aziendale.
INPS fa degli esempi per chiarire la questione e uno lo riportiamo qui di seguito.
Periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l’azienda ha fruito di 30 giornate di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario. Si divide il numero di giornate di integrazione salariale fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: 30/5 = 6 settimane. Residuano, pertanto, 3 settimane (9 settimane – 6 settimane) che l’azienda potrà chiedere.
INPS ricorda della novella normativa sulle ulteriori 4 settimane che possono essere fruite anche per periodi antecedenti al 1°settembre 2020 per un totale che non può essere superiore alle 18 settimane. Per le aziende in zona rossa di cui abbiamo detto prima il massimo sono 31 settimane di cassa integrazione (13+14+4).
Cassa integrazione: termini per le domande
Per i termini relativi alla presentazione delle domande della cassa integrazione dopo quanto stabilito dal decreto Rilancio modificato in fase di conversione e ancor prima dal decreto n.52/2020, arrivano ulteriori chiarimenti di INPS con la circolare del 10 luglio 2020.
INPS rammenta come il decreto del 16 giugno abbia introdotto un “regime decadenziale” per la presentazione delle domande di cassa integrazione.
Le domande di cassa integrazione devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Tuttavia in sede di prima applicazione della norma il termine è fissato al 17 luglio 2020 per le domande la cui scadenza originaria sarebbe stata antecedente a tale termine. Inoltre è stato introdotto il termine del 15 luglio per le domande di cassa integrazione per i periodi che vanno dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. INPS chiarisce che in relazione alle modifiche apportate dalla nuova norma ci sono nuovi termini:
- le domande di cassa integrazione per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020 vanno presentate entro il 31 luglio 2020;
- le domande di cassa integrazione per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020 vanno presentate entro il 31 agosto 2020.
“Qualora la domanda sia presentata dopo i predetti termini, trova applicazione il regime decadenziale introdotto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 52/2020”.
Per maggiori dettagli sulla cassa integrazione con gli ultimi chiarimenti INPS rimandiamo al testo della circolare INPS che alleghiamo di seguito in pdf e scaricabile.
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