Cassazione: il concessionario non può stare in giudizio per gli atti non emessi direttamente

Redazione

07/07/2022

Contenzioso Ici: la Cassazione boccia la legittimazione processuale del concessionario della riscossione dei tributi dell’ente locale.

Cassazione: il concessionario non può stare in giudizio per gli atti non emessi direttamente

Articolo a cura dell’Avv. Giampaolo Campoli

Secondo la Cassazione, il soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione non ha legittimità processuale se viene impugnato un atto emesso dall’ente impositore.

Il 30 marzo scorso la Corte di Cassazione ha depositato l’ordinanza n. 10198 riguardante un contenzioso in materia di Icisorto tra la società concessionaria dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi di un comune ed una società proprietaria di un terreno destinato ad attività estrattiva che, a parere dell’Ente locale, doveva essere considerato edificabile (limitatamente a fabbricati strumentali all’attività di estrazione) e quindi soggetto al pagamento del tributo comunale (oggi Imu).

La società proprietaria del terreno impugnava l’avviso di accertamento con ricorso nei confronti del solo Comune ma, in giudizio, si costituiva la società concessionaria e non l’Ente locale. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo non edificabile e quindi non soggetto al tributo comunale il terreno destinato ad attività estrattive.

L’appello alla sentenza di primo grado

La sentenza di primo grado veniva appellata dalla società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, senza la partecipazione dell’Ente impositore. La Commissione tributaria regionale del Lazio, investita dalla decisione, confermava l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato dalla contribuente e rigettava l’appello di parte “pubblica”.

Giunti dinnanzi alla Corte di Cassazione, a seguito del ricorso proposto dalla concessionaria della riscossione, il Supremo Collegio rilevava, in via preliminare, che né la Ctp Roma né la Ctr Lazio si erano rese conto del difetto di legittimazione processuale della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi.

L’affidatario del servizio di accertamento non può sostituire in giudizio il Comune

La Cassazione, infatti, esaminato l’avviso oggetto del contenzioso, concludeva che si trattasse di un atto impositivo emesso dal Comune (di cui la concessionaria aveva curato solamente la predisposizione e la notifica) e quindi spettava esclusivamente all’Ente locale (quale effettivo ente impositore) la legittimazione a partecipare al giudizio. L’attività svolta dalla società esulava, secondo la Cassazione, da quanto previsto dal rapporto concessorio in essere tra la stessa e il comune concedente.

Per questa ragione, il ricorso per cassazione proposto dalla società concessionaria della riscossione è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese di lite, confermando, tra l’altro, quanto già deciso in passato rispetto ad una controversia riguardante altri terreni ubicati nel medesimo territorio comunale. Con la medesima pronuncia, sempre in ragione del difetto di legittimazione processuale, la Suprema Corte rilevava l’inammissibilità dell’appello proposto dal concessionario.

La concessionaria non è legittimata ad ad agire al di fuori del rapporto concessorio

Con questa recente decisione, la Suprema Corte ha avuto occasione di esaminare, da un lato, il rapporto tra emissione dell’atto impositivo (o esattivo) e la conseguente legittimazione processuale e, in seconda battuta, il tema del rapporto concessorio tra società affidatarie dell’attività di accertamento e riscossione tributi e gli enti locali.

Ciò che è emerso è che, ove l’atto impugnato sia direttamente riferibile all’ente locale (l’effettivo ente impositore), la legittimazione processuale spetterà esclusivamente a quest’ultimo. Del resto, sono i Comuni ad avere la titolarità esclusiva in materia di Ici/Imu.

Al concessionario può eventualmente riconoscersi una legittimazione processuale passiva limitatamente a quelle ipotesi in cui l’atto esattivo sia riferibile direttamente a quest’ultimo soggetto (e all’attività svolta in ragione del rapporto concessorio in essere con l’ente locale).

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