Cessione del credito, sconto in fattura e visto di conformità: le FAQ delle Entrate sul DL antifrode

Anna Maria D’Andrea

22/11/2021

Cessione del credito, sconto in fattura e visto di conformità: con le FAQ del 22 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito temporale di applicazione del decreto antifrode.

Cessione del credito, sconto in fattura e visto di conformità: le FAQ delle Entrate sul DL antifrode

Cessione del credito e sconto in fattura, non serve il visto di conformità per la comunicazione inviata dal 12 novembre 2021 relativa però a lavori già pagati e accordi già presi.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, che con le FAQ del 22 novembre 2021 delinea l’ambito temporale di applicazione dei nuovi obblighi previsti dal decreto antifrode.

Sul visto di conformità per la cessione del credito e lo sconto in fattura l’Agenzia delle Entrate salva le spese già pagate e le opzioni già concordate. Per l’invio della comunicazione telematica non saranno richiesti nuovi adempimenti.

Cessione del credito, sconto in fattura e visto di conformità: le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul DL antifrode

Se l’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate è l’unico passaggio rimasto per perfezionare la cessione del credito e lo sconto in fattura, non si applicano le regole previste dal decreto legge antifrode.

Le FAQ pubblicate il 22 novembre 2021 forniscono i primi chiarimenti interpretativi relativi alle novità introdotte dal decreto legge n. 157/2021, entrato in vigore dal 12 novembre.

Ci sarà un periodo di transizione tra “vecchie” e nuove regole, per evitare l’applicazione retroattiva dell’obbligo di visto di conformità per la cessione del credito anche dei bonus casa diversi dal superbonus.

Come si legge in una delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse dal 12 novembre 2021.

Regola generale che salva chi, ai fin del perfezionamento dell’operazione, deve esclusivamente inviare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, ma ha già pagato le relative spese e sottoscritto i relativi accordi con il cessionario.

Nel dettaglio, i chiarimenti pubblicati sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate specificano che:

“Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione.”

Cessione del credito senza visto di conformità: comunicazione telematica dal 26 novembre 2021

Le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sbloccano lo stallo del settore causato dai dubbi circa la decorrenza dei nuovi obblighi previsti dal decreto antifrode.

Per l’invio della comunicazione della cessione del credito senza l’apposizione del visto di conformità, in relazione alle pratiche già di fatto concluse alla data del 12 novembre 2021, bisognerà attendere qualche giorno.

Per consentirne l’invio sarà infatti necessario un nuovo aggiornamento delle procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate, che verrà effettuato entro il prossimo 26 novembre 2021.

Comunicazioni già inviate, nuove cessioni senza visto anche dopo l’11 novembre 2021

Nelle FAQ viene altresì specificato che per le comunicazioni inviate entro l’11 novembre 2021 relative alle detrazioni diverse dal superbonus, non sarà richiesto alcun ulteriore adempimento in caso di rilascio della ricevuta di accoglimento.

I relativi crediti potranno essere accettati ed ulteriormente ceduti senza il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.

Congruità delle spese, in attesa del decreto MITE si applica il prezzario MISE

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardano anche l’asseverazione di congruità delle spese.

Il decreto n. 157/2021 prevede l’emanazione di un apposito decreto da parte del MITE, chiamato ad individuare i valori massimi per talune categorie di beni.

Nell’attesa sarà possibile avvalersi dei parametri indicati dal decreto MISE del 6 agosto 2020, “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”.

Come evidenziato inoltre dall’articolo 13-bis del decreto legge n. 34/2020:

“Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.”

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