Ecco cosa succede al contratto di prestito o mutuo se muore il garante e chi deve assumersi l’obbligazione di fideiussione.
Per ottenere un prestito oppure un mutuo è di norma richiesta la garanzia fideiussoria, semplificando l’impegno di un’altra persona a soddisfare il debito in caso di inadempimento del debitore. È ciò che comunemente chiamiamo garante, che ha quindi un ruolo fondamentale nel prestito e soprattutto nella sua concessione. Ma cosa succede quando il garante muore?
Probabilmente si potrebbe pensare che il prestito, o il mutuo che sia, venga meno, mancando la garanzia che lo ha permesso, oppure che il debitore sia obbligato a fornire nuove garanzie. In realtà, la realtà è molto diversa da queste supposizioni e regolamentata in modo preciso nell’interesse di tutte le parti in gioco.
Che succede al prestito o al mutuo se muore il garante
Quando il garante muore il prestito rimane tale, ancora attivo e non viene interrotto. Allo stesso tempo, il debitore non è tenuto a trovare altre garanzie da fornire al creditore, ad esempio all’istituto bancario, in quanto la garanzia fideiussoria originaria è ancora valida.
Nel momento in cui si contrae un debito, anche se nella qualità di garante, ci si impegna a risponderne con il proprio patrimonio presente e futuro. L’implicazione del patrimonio futuro non riguarda soltanto un eventuale arricchimento, ma va perfino oltre alla morte.
L’obbligazione assunta dal garante, infatti, passa ai suoi eredi che subentrano nel suo ruolo e sono chiamati a rispondere del debito in caso di inadempimento del debitore. Ogni erede risponde del debito in maniera proporzionale alla quota ereditaria, ma ciò non esclude che il contratto preveda una clausola apposita che consenta al creditore di agire per l’intero insoluto contro uno solo degli eredi.
Il testamento, comunque, può prevedere una ripartizione differente dell’obbligazione, sempre nel rispetto dei vincoli contrattuali. In ogni caso, quando il garante muore l’istituto di credito è autorizzato ad agire contro gli eredi in caso di inadempimento.
Ovviamente, le modalità dell’azione creditizia contro gli eredi variano a seconda delle previsioni contrattuali originarie. Spesso, è prevista un’obbligazione con diverse priorità, in cui il creditore è obbligato a tentare il recupero dal debitore prima di passare al garante. Altrimenti, il contratto può anche prevedere un’obbligazione solidale per cui il creditore ha la facoltà di citare in giudizio direttamente il garante in caso di inadempimento.
Gli obblighi degli eredi del garante
L’obbligazione della fideiussione ricade esclusivamente sugli eredi che hanno accettato l’eredità, sempre in proporzione alla quota ereditaria stabilita dalla legge o dal testamento. Anche nel caso in cui il contratto prevedesse la possibilità di esercitare l’intero recupero crediti nei confronti di un solo erede, infatti, quest’ultimo avrebbe la facoltà di rifarsi a sua volta sul patrimonio degli altri eredi.
Il patrimonio degli eredi, compreso quello del defunto, non è comunque attaccabile fino all’accettazione dell’eredità, anche se i creditori possono promuovere un’azione legale per sollecitare una risposta da parte dei chiamati all’eredità. Di pari passo, i chiamati all’eredità che rifiutano non hanno più alcun dovere rispetto alla garanzia; mentre, con l’accettazione con beneficio d’inventario sono aggredibili soltanto i beni appartenenti al patrimonio ereditario.
Infine, anche nel caso in cui il garante dovesse morire senza lasciare eredi, o perlomeno nessuno che accetti l’eredità, non si verifica una decadenza del prestito o del mutuo su cui era basata la garanzia. Il patrimonio ereditario del defunto, infatti, viene devoluto allo Stato, che è tenuto – entro il valore dello stesso – a rispondere dei debiti ereditari.
Questa normativa tutela, dunque, sia l’interesse del debitore, che – soprattutto – quello del creditore, che non rischia di perdere tutte le garanzie sulla base delle quali ha concesso il prestito. I creditori e in particolare gli istituti bancari possono prevedere specifiche clausole contrattuali sul punto, ma in ogni caso la morte del garante non comporta la decadenza del contratto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA