L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di cessazione e chiusura della partita iva per i dipendenti pubblici con la risposta numero 20/2019: ecco tutte le novità.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di chiusura della partita IVA per i dipendenti pubblici, con la risposta numero 20/2019.
Nella fattispecie, l’istante chiede se in merito ad alcuni dipendenti pubblici assunti recentemente per concorso con rapporto di lavoro di dipendente pubblico a tempo pieno, già in precedenza titolari di partita IVA.
In particolare, viene chiesto se i neoassunti:
“debbano ovvero possano mantenere o meno aperta la partita IVA per il tempo strettamente necessario alla riscossione dei crediti afferenti alla pregressa attività professionale e maturati prima dell’assunzione”
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce due aspetti fondamentali:
- nella disciplina dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP non si rinvengono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l’attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta;
- allo stesso modo l’Agenzia delle Entrate non si pronuncia in ordine ad eventuali profili di incompatibilità, che dovrebbero essere verificati direttamente con l’ente che ha provveduto all’assunzione dei lavoratori considerati.
Chiusura partita IVA dipendenti pubblici: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta numero 20/2019 l’Agenzia delle Entrate interviene sul delicato tema della chiusura della partita IVA per i dipendenti pubblici.
In linea generale, la cessazione dell’attività professionale, con conseguente chiusura della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate.
Di conseguenza, il professionista che non svolge più l’attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti.
A questo punto l’Agenzia delle Entrate richiama alcuni precedenti documenti di prassi.
Chiusura partita IVA: non è possibile procedere prima del termine di tutte le operazioni
Un primo provvedimento di prassi richiamato dall’Agenzia delle Entrate in questo senso è la circolare numero 11/E del 16 febbraio 2007, dove si puo’ leggere che:
“l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale”
Chiusura partita IVA dipendenti pubblici: il momento in cui si può avviare la pratica di cessazione attività
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione numero 232/E del 20 agosto 2009 dove si puo’ leggere che:
“La cessazione dell’attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.
Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l’attività professionale non può ritenersi cessata”
Analoghe considerazioni sono presenti in diverse pronunce giurisprudenziali.
Chiusura partita IVA dipendenti pubblici: l’Agenzia delle Entrate non interviene sul tema dell’incompatibilità
Dopo aver richiamato le principali norme, i documenti di prassi e la giurisprudenza in materia di chiusura della partita IVA, l’Agenzia delle Entrate si sofferma su un aspetto fondamentale per i dipendenti pubblici ovvero quello della compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate non si sbilancia, rimandando ad altri soggetti tali valutazioni:
“Questa Agenzia non ha invece competenza a trattare la questione sotto il profilo dell’applicazione della complessa disciplina delle inconferibilità e incompatibilità riguardanti il rapporto di pubblico impiego”
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