Il collocamento prevede che le aziende abbiano un determinato numero di persone con disabilità in organico. Vediamo a quali realtà si applicano gli obblighi e cosa si rischia
Il collocamento obbligatorio ha l’obiettivo di imporre alle imprese di determinate dimensioni, l’obbligo di assumere una certa percentuale di lavoratori che, altrimenti, avrebbero difficoltà a trovare un’occupazione, a causa delle loro condizioni fisiche.
La normativa è contenuta nella legge 12 marzo 1999 numero 68, in cui si chiarisce, all’articolo 3, quali datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere i soggetti appartenenti alle categorie beneficiarie del collocamento obbligatorio (elencate al precedente articolo 1).
Con l’obiettivo di garantire un reale accesso al mondo del lavoro per i soggetti disabili, la legge prevede altresì un termine entro il quale le aziende devono procedere alle assunzioni, unito a una sanzione amministrativa di importo considerevole, nei confronti di chi non adempie all’obbligo di attivare i rapporti di lavoro in parola.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Aziende con almeno 15 dipendenti
Le disposizioni sul collocamento obbligatorio trovano applicazione nei confronti delle realtà pubbliche e private che occupano almeno 15 dipendenti.
Nel conteggio della dimensione occupazionale si considerano tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
I dipendenti part-time si computano per la quota di orario effettivamente svolto. In sostanza, si sommano le ore di tutti i contratti a tempo parziale. Il risultato dev’essere poi rapportato all’orario a tempo pieno, previsto dal contratto collettivo applicato, con successivo arrotondamento a unità delle frazioni superiori al 50%.
Ipotizziamo che in azienda siano presenti 3 lavoratori a tempo parziale, rispettivamente con un orario pari a 15, 20 e 25 ore settimanali. A questo punto è necessario:
- sommare gli orari part-time 15 + 20 + 25 = 60;
- rapportare 60 all’orario full-time previsto dal Ccnl applicato, ipotizziamo pari a 40 ore, ottenendo così 1,5 che dovrà essere arrotondato a 2.
Pertanto, ai fini del computo della base occupazionale, i 3 lavoratori part-time vengono considerati in realtà come 2.
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Chi viene escluso dalla base occupazionale?
Dal calcolo della base occupazionale, devono essere esclusi:
- soggetti disabili già avviati obbligatoriamente;
- apprendisti;
- dipendenti a tempo determinato, con rapporto di durata fino a 6 mesi (coloro che sono titolari di un rapporto di durata eccedente i 6 mesi sono esclusi dal conteggio solo se assunti per ragioni sostitutive);
- lavoratori somministrati, in missione presso l’impresa utilizzatrice;
- dirigenti;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- lavoratori a domicilio;
- assunti per attività da svolgersi all’estero;
- operai agricoli stagionali (sino al limite di 180 giornate di lavoro annue);
- personale di cantiere (che opera all’interno del luogo in cui effettuano i lavori) e addetti al trasporto (autisti) del settore edile;
- personale viaggiante e navigante del settore trasporto aereo, marittimo, terrestre e dell’autotrasporto;
- personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto nel settore impianti a fune;
- personale di sottosuolo e adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale nel settore minerario;
- personale distaccato rispetto all’organico del distaccatario (il lavoratore distaccato disabile è escluso dal computo e considerato nella quota di riserva della provincia di assunzione);
- personale viaggiante del settore autotrasporto;
- soggetti divenuti inabili, dopo l’assunzione, allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia (con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%);
- soggetti divenuti invalidi, dopo l’assunzione, per infortunio sul lavoro o malattia professionale (con grado di invalidità superiore al 33%);
- invalidi civili assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio;
- orfani e coniugi superstiti (già assunti alla data del 18 gennaio 2000).
Settori esclusi
Le aziende appartenenti a determinati settori possono beneficiare dell’esclusione dal computo della base occupazionale, per le seguenti categorie di lavoratori:
- personale di cantiere e addetto al trasporto, limitatamente al settore edile;
- personale viaggiante e navigante, le realtà del trasporto aereo, marittimo e terrestre;
- personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto, per gli impianti a fune;
- personale viaggiante dell’autotrasporto;
- personale adibito alle attività di sottosuolo o di movimentazione e trasporto del minerale;
- l’intero personale delle realtà operanti nei settori vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio, a patto che l’attività di vigilanza sia svolta in maniera esclusiva ed i soggetti impiegati nella stessa posseggano i requisiti psicofisici necessari per ottenere il rilascio del porto d’armi;
- l’intero personale (con esclusione dei dipendenti che svolgono mansioni tecnico - esecutive con funzioni amministrative) di partiti politici, organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.
Quanti disabili assumere?
In ragione del numero di dipendenti rientranti nella base occupazionale, le aziende devono assumere:
- 1 lavoratore appartenente alle categorie protette, se il numero di dipendenti è compreso tra 15 e 35;
- 2 lavoratori appartenenti alle categorie protette, se il numero di dipendenti è compreso da 36 a 50;
- 7% dei lavoratori occupati, se il numero di dipendenti è pari o superiore a 51.
Al superamento delle soglie occupazionali sopra citate, le aziende sono tenute ad adempiere all’obbligo di assumere una o più persone disabili.
Entro 60 giorni (90 per il settore minerario) successivi a quello in cui è stata superata la soglia occupazionale che ha fatto scattare l’obbligo, il datore di lavoro presenta domanda di assunzione obbligatoria agli uffici competenti.
Quali conseguenze per le aziende che non adempiono all’obbligo?
In caso di mancata assunzione entro i 60 giorni dalla scopertura, gli uffici pubblici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta.
Gli uffici possono procedere altresì previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
Nei confronti dell’azienda che non adempie agli obblighi previsti dalla legge o rifiuta l’assunzione del lavoratore:
- gli uffici competenti trasmettono gli atti all’Ispettorato territoriale del lavoro, ai fini dell’accertamento e dell’eventuale irrogazione delle sanzioni;
- il lavoratore interessato può chiedere il risarcimento del danno, dal momento che, secondo la Cassazione, non è ipotizzabile la costituzione automatica e forzosa del rapporto di lavoro (sentenze del 9 novembre 1995 e del 16 maggio 1998).
L’articolo 15, comma 4, legge numero 68/1999, prevede inoltre una sanzione amministrativa (soggetta a diffida) pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di scopertura e per ciascun lavoratore disabile non assunto.
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