Un provvedimento sbagliato dell’Inps si può impugnare dapprima con un ricorso amministrativo, poi con una causa giudiziale. Vediamo con quali tempistiche e quando conviene farlo.
Dai calcoli pensionistici errati ai trattamenti previdenziali non riconosciuti, o ancora le richieste di somme di denaro non dovute che vengono trattenute indebitamente sugli importi delle pensioni. Sono solo alcuni degli sbagli commessi con maggiore frequenza dall’Inps.
Spesso l’Istituto in sede di liquidazione della pensione commette errori di ricalcolo: in pratica vengono erogati assegni pensionistici maggiorati e lo stesso Istituto, una volta accortosi del proprio errore, richiede all’ignaro pensionato la restituzione delle somme percepite in eccesso.
Vediamo quali sono i diritti a tutela del cittadino in tutti questi casi, in cosa consiste il ricorso amministrativo e quali sono i termini per presentarlo per non incorrere nell’improcedibilità.
Di seguito saranno elencate le specifiche su come difendersi dai principali errori Inps e quali sono le varie procedure che è necessario seguire anche prima di proporre apposita azione giudiziaria.
Le azioni a tutela degli errori Inps
L’azione amministrativa
In presenza di provvedimenti negativi o concessivi in materia di pensioni, riscatti, ricongiunzioni e totalizzazioni, il contribuente deve innanzitutto fare un ricorso amministrativo. Il pensionato deve:
- indicare il provvedimento che ritiene lesivo del proprio diritto;
- esporre brevemente la vicenda amministrativa che lo riguarda;
- individuare i motivi a sostegno della propria domanda di modifica, revoca, sospensione o annullamento del provvedimento stesso;
- allegare i documenti utili alla risoluzione della controversia.
Il ricorso dovrà essere inoltrato all’organo competente entro 90 giorni, che decorrono:
- da quando è stato ricevuto l’atto amministrativo da impugnare: la data risulta dal timbro apposto dall’ufficio postale sull’avviso di ricevimento (se si tratta di una raccomandata);
- dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, se si tratta di un’ipotesi di silenzio rigetto.
In caso di rigetto del ricorso amministrativo, la cui decisione spetta agli organi interni dell’Inps, il contribuente può promuovere un’azione giudiziaria.
Ricapitolando, quindi, è possibile rivolgersi a un giudice soltanto se:
- è stato concluso il ricorso amministrativo con decisione negativa;
- sono decorsi i termini per il compimento dello specifico procedimento amministrativo senza che l’organo si sia pronunciato;
- sono decorsi 90 giorni dalla data di proposizione del ricorso amministrativo, se non è previsto alcun termine per la decisione: in questo caso si realizza il cosiddetto silenzio-rigetto ed è consentito il ricorso giurisdizionale.
Il ricorso amministrativo pensionistico
Una situazione molto diffusa quando si parla di errori commessi dall’Inps è quella che ha a che fare con le pensioni, a prescindere dalla tipologia di dipendente. Si fa dunque riferimento:
- ai pensionati/assicurati iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- a quelli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla Gestione Separata;
- agli iscritti alle forme esclusive dell’Ago
Tutti i soggetti in elenco hanno diritto al cosiddetto ricorso amministrativo pensionistico, una forma di tutela che opera quando gli errori Inps riguardano:
- il Trattamento di Fine Servizio (TFS);
- il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr);
- l’Assicurazione Sociale Vita.
Il ricorso amministrativo pensionistico è possibile per le prestazioni che vengono erogate dai seguenti enti:
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Ago;
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- Gestione Separata;
- Fondo speciale di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari;
- Fondo Ferrovie dello Stato;
- Fondo Quiescenza Poste;
- CTPS, ovvero la Cassa Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello Stato;
- CPDEL, la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- CPUG, la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- CPI, la Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate;
- CPS , la Cassa Pensioni Sanitari;
- Fondo di previdenza ex INADEL;
- Fondo di previdenza ex ENPAS;
- Assicurazione Sociale Vita.
Nel caso in cui l’esito del ricorso amministrativo sia negativo o vi sia stato silenzio-rigetto, oppure nei casi in cui la fase amministrativa non sia necessaria, come già esposto è possibile far causa all’Inps.
L’azione giudiziaria
L’azione giudiziaria può essere esperita unicamente in caso di esito negativo del ricorso amministrativo e può essere rivolto, in base all’oggetto del contendere:
- al giudice previdenziale;
- alla Corte dei conti;
- al Tribunale ordinario;
- al giudice di pace;
- al Tar.
In particolare, si fa ricorso al giudice previdenziale per le controversie in materia di:
- assicurazioni sociali a favore di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi e professionisti (incluse le casse professionali);
- infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- assegni per il nucleo familiare e assegni familiari;
- qualsiasi prestazione di previdenza e assistenza obbligatoria (ad esempio disoccupazione, mobilità o maternità);
- inosservanza degli obblighi del datore di lavoro di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi;
- risarcimento danni per errore dell’Inps nella comunicazione delle informazioni sulla posizione contributiva: è il caso in cui il dipendente viene indotto a dimettersi prima della maturazione del diritto alla pensione a causa di informazioni sbagliate dell’INPS;
- costituzione forzosa di una rendita vitalizia.
La Corte dei Conti si occupa, invece, di controversie in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari o di guerra.
Mentre il Tribunale ordinario, il giudice di pace e il Tar si occupano rispettivamente delle controversie in materia di previdenza complementare, interessi e accessori e infine interessi legittimi.
Gli errori dell’Inps e i risarcimenti
Come regola generale, nel caso in cui l’Inps dovesse commettere un errore nel calcolo della pensione, deve rispondere con un risarcimento danni al fine di rimediare allo stesso.
La sentenza numero 23114/19 del 17 settembre 2019 della Corte di Cassazione ha stabilito che:
- nel caso in cui un cittadino concorra in qualche modo al verificarsi di un evento dannoso si ha concorso di colpa, anche se l’errore è stato commesso dall’Inps;
- in questa circostanza, in pratica, il risarcimento dovuto al contribuente per il danno subito potrebbe essere ridotto.
Le novità legislative
La pensione e ogni altra prestazione indebitamente percepita, quando soggette a ritenuta alla fonte devono essere restituite all’Inps al netto delle imposte.
A far data dal primo gennaio 2020, la legge n°77 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) di conversione del D.L. n.34/2020, il cui art. 150 ha modificato il comma 2 bis articolo 10 del Tuir, ha previsto che la restituzione di somme indebitamente percepite dall’Inps a titolo di pensioni, retribuzioni o di altre prestazioni previdenziali avviene al netto della ritenuta applicata.
Questa disposizione va a sostituire la precedente statuizione in virtù del quale per estinguere il debito i soggetti interessati erano tenuti a recuperare successivamente le ritenute subite deducendole dal reddito complessivo dell’anno di imposta in cui avveniva il rimborso.
La nuova normativa, al fine di rendere più agevole per gli indebiti beneficiari la restituzione all’Inps delle prestazioni percepite e non dovute, relative ad anni precedenti prevede, altresì, anche a favore del sostituto di imposta un credito del 30 per cento.
La novità è inerente sia le pensioni che le prestazioni sociali quando soggette a ritenuta (ad esempio assegni di maternità o Naspi) escluse dunque quelle non soggette a tali ritenute fiscali (es. invalidità civile).
Prima di questa modifica, il contribuente era tenuto alla restituzione delle somme indebite, qualora soggette a tassazione, a lordo delle ritenute fiscali.
Senonché lo stesso era onerato al recupero delle ritenute subite attraverso la un meccanismo di deduzione dal reddito complessivo dell’anno di imposta in cui era avvenuta la ripetizione della somma lorda.
Un sistema, questo, piuttosto complicato e che spesso aveva generato controversie innanzi da risolvere innanzi ai Tribunali.
Con la circolare n.174 del 22 novembre 2021, l’Inps ha precisato le modalità con cui devono essere ripetute le prestazioni indebitamente versate ai soggetti contribuenti.
Le Fonti normative più importanti in tal senso sono: la sentenza di Cassazione n. 482/2017 e n. 8564/2016, la Circolare n.174 del 22 novembre 2021 e l’Art. 13 della legge 412/91 Cass. sent. n. 482/2017.
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