Incidente stradale, ecco chi deve pagare i danni in caso di concorso di colpa e qual è la procedura per richiedere il risarcimento.
In caso di incidente stradale i danni vengono pagati dall’assicurazione del responsabile e la procedura è molto semplice e intuitiva. Cambia tutto, invece, quando c’è concorso di colpa, in quanto non c’è un responsabile esclusivo dell’incidente, bensì tutte le persone coinvolte hanno una certa misura di colpevolezza. Oltre a sapere chi paga in caso di incidente stradale con concorso di colpa è opportuno anche conoscere qual è la procedura corretta per ottenere il risarcimento, dato che a riguardo vi sono stati a lungo orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Sul punto, è poi arrivato il chiarimento della Cassazione, con il quale è possibile conoscere con chiarezza le differenze nella richiesta di indennizzo.
Incidente stradale e concorso di colpa, chi paga i danni
Rispetto alle dinamiche che riguardano il risarcimento dei danni causati da un incidente stradale, la ripartizione del pagamento fra i responsabili è di certo il punto più semplice da chiarire. Ogni conducente deve risarcire i danni in misura della propria responsabilità nell’incidente. Ne consegue, che la somma da pagare varia a seconda della quota del concorso di colpa. Quest’ultimo, infatti, può essere:
- Paritario, quando la responsabilità del sinistro è divisa equamente fra tutte le persone coinvolte. Si tratta, peraltro, della presunzione stabilita dal Codice civile per gli incidenti stradali, valida ovviamente solo fino a ogni prova contraria;
- effettivo, quando la responsabilità del sinistro è divisa in parti differenti fra i conducenti, ad esempio per la diversa gravità delle infrazioni commesse alla guida. Oltretutto, il conducente con responsabilità maggiore subisce in questo caso un aumento dell’assicurazione, per via della formula bonus-malus.
In ogni caso, ogni conducente paga i danni causati a persone e cose in proporzione alla sua colpa, avendo altresì diritto a una certa misura di risarcimento corrispondente alla colpa delle altre persone coinvolte. Questa regola, poi, non si traduce necessariamente nel diritto a una somma risarcitoria più alta per le persone che hanno meno responsabilità dell’incidente. La quota viene comunque calcolata sui danni riportati, che molto difficilmente si eguagliano.
Ecco un esempio. Tizio e Caio hanno un incidente stradale per il quale viene stabilito un concorso di colpa paritario; dunque, ognuno deve pagare il 50% dei danni riportati dall’altro. Tizio riporta danni per 2.000 euro mentre Caio per 5.000, così che anche se il concorso è paritario l’importo del risarcimento è molto diverso. L’assicurazione di Caio deve risarcire 1.000 euro, contro i 2.500 euro dovuti dall’assicurazione di Caio.
Si tratta comunque dello stesso principio applicato quando la responsabilità del sinistro è esclusiva, nella quale il responsabile paga tutti i danni in relazione alla sua colpa, che è ovviamente del 100%. Ciò che varia, invece, è la procedura di indennizzo.
Incidente stradale con concorso di colpa e risarcimento con indennizzo diretto
Nell’incidente stradale con responsabilità esclusiva è ammessa una procedura semplificata per ottenere il risarcimento, ossia la formula con indennizzo diretto che permette al danneggiato di richiedere il risarcimento direttamente alla propria assicurazione (la quale poi si rifarà sulla compagnia del danneggiante).
La Cassazione ha esteso questa possibilità, decisamente più rapida, anche ai sinistri con concorso di colpa, purché l’incidente:
- Abbia coinvolto soltanto due veicoli a motore immatricolati in Italia;
- abbia causato danni soltanto a cose, oppure anche a persone ma in misura inferiore al 9%.
Di conseguenza la formula diretta non è utilizzabile per gli incidenti che hanno causato gravi lesioni e/o coinvolto:
- Più di due veicoli;
- almeno un veicolo immatricolato all’estero;
- pedoni.
La possibilità di accedere all’indennizzo diretto è comunque subordinata all’iscrizione delle compagnie assicuratrici alla convenzione Card, a cui aderisce la quasi totalità delle compagnie italiane. Altrimenti, bisogna procedere con la formula ordinaria, presentando la richiesta di risarcimento all’assicurazione del danneggiante. Si ricorda comunque che a prescindere da ciò, i passeggeri devono essere risarciti dall’assicurazione del veicolo che li trasportava.
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