Congedo parentale, novità: al via le domande per il padre lavoratore autonomo. Ecco cosa spetta, sia per la durata che per l’importo dell’indennità a cui si ha diritto.
Il diritto al congedo parentale, ossia l’astensione facoltativa dal lavoro nei primi anni di vita del figlio, spetta tanto alle lavoratrici che ai lavoratori autonomi.
In realtà, per quest’ultimi si tratta di una novità degli ultimi giorni, poiché fino a oggi l’Inps permetteva solamente alle mamme lavoratrici autonome di poter presentare domanda di congedo parentale. Grazie al decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, con il quale è stata data attuazione alla direttiva Ue 2019/1158, sono state introdotte delle norme apposite al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché per conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Tra le apposite norme figura appunto l’estensione del diritto al congedo parentale anche per il padre lavoratore autonomo.
A tal proposito, con il messaggio Inps n. 4265/2022 viene dato il via libera alle richieste di congedo parentale anche per il padre, in quanto la procedura telematica presente sul sito dell’Istituto è stata aggiornata.
Alla luce delle ultime novità, possiamo quindi vedere come funziona il congedo parentale nel caso del lavoro autonomo e cosa spetta, sia per quanto riguarda la durata massima che per l’importo dell’indennità sostitutiva percepita in tale periodo.
Quando spetta
Esiste un solo requisito essenziale affinché lavoratori e lavoratrici autonome possano godere del congedo parentale. Come indicato sul sito Inps, infatti, tale strumento spetta a condizione che sia stato effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente a quello in cui ha inizio il congedo, o anche una frazione di questo.
Ovviamente, è richiesta anche l’effettiva astensione dell’attività lavorativa.
Durata
Ci sono molte differenze tra il congedo parentale per i lavoratori dipendenti, per i quali tra l’altro è da segnalare l’introduzione di un mese in più retribuito all’80% grazie alla legge di Bilancio 2023, e i lavoratori autonomi.
Nel dettaglio, per questi la durata è di massimo 3 mesi per ciascun genitore e per ogni figlio, da fruire:
- per il lavoratore autonomo, entro il 1° anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- per la lavoratrice autonoma, dopo la fine del periodo indennizzabile di maternità ed entro l’anno di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Si ricorda poi che in caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto, alle condizioni appena indicate, per ogni bambino. Quindi, ad esempio in caso di parto gemellare, il periodo di congedo fruibile sale a 6 mesi per ogni genitore, da godere entro le scadenze suddette.
Importo
Così come per i lavoratori dipendenti, anche per gli autonomi l’indennità sostitutiva della retribuzione percepita durante il congedo è pari al 30%. In questo caso, però, la percentuale è calcolata sulla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.
Va detto che per il 2022 la retribuzione convenzionale è pari a 49,91 euro al giorno: ne risulterà, quindi, che per ogni giorno di congedo spetterà un’indennità appena inferiore ai 15 euro.
Quando inviare la domanda
Attenzione: per godere correttamente del congedo bisogna che la domanda venga inoltrata prima dell’inizio del periodo indennizzato. Diversamente, a essere pagati dall’Inps saranno solamente i giorni di congedo successivi alla data in cui è stata inoltrata la domanda.
L’unica eccezione è rappresentata dai padri lavoratori autonomi, per i quali la procedura telematica è stata avviata solamente in questi giorni. Tuttavia, dal momento che possono fruire del congedo parentale a partire dal 13 agosto 2022, ossia la data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo 105/2022, eccezionalmente possono fare richiesta per periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 e il 25 novembre, data di pubblicazione del messaggio Inps con le istruzioni per la richiesta.
Come inviare la domanda
Per l’invio della domanda la procedura è la solita. Tutto telematico, ciò significa che la richiesta deve essere presentata all’Inps attraverso uno dei seguenti canali:
- area personale MyInps (clicca qui);
- istituti di patronato.
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