Il congedo parentale è compatibile con i permessi 104, ma non con i riposi per allattamento e con i permessi per l’assistenza di figli disabili; ecco tutti i chiarimenti del caso.
Il congedo parentale generalmente non è cumulabile con altri tipi di permessi e riposi riconosciuti al lavoratore: lo ha specificato l’Inps con il messaggio n°6703/2015, nel quale viene fatta chiarezza sulla compatibilità del congedo parentale con altre forme di permessi.
Ricordiamo che il congedo parentale è quel periodo di astensione facoltativa dal lavoro concessa ai genitori nei primi anni di vita del bambino così da soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali: entrambi i genitori hanno diritto a 6 mesi di permessi (purché complessivamente non superino gli 11 mesi) retribuiti al 30% se goduti entro il compimento del 6° anno di età del figlio.
La Legge 228/2012 ha introdotto inoltre la possibilità per il lavoratore di frazionare ad ore il congedo parentale, rimandando però alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le modalità di fruizione.
Ed è proprio parlando di congedo parentale ad ore che viene il dubbio riguardo alla possibilità che questo possa essere cumulato con altri permessi. Ricordiamo, ad esempio, che nel primo anno di età del figlio la lavoratrice madre (o in alcuni casi il padre) può beneficiare dei riposi per allattamento, con cui spettano - a seconda dell’orario di lavoro - una o due ore di permesso retribuito al 100% ogni giorno.
Eventualmente, quindi, la lavoratrice potrebbe aggiungere a queste ore di permesso quelle previste con il congedo parentale così da potersi assentare per più tempo dal lavoro: ebbene, come si legge nel suddetto messaggio Inps, questo non è possibile dal momento che le due misure non sono cumulabili tra di loro.
Congedo parentale: con quali permessi non è compatibile
Nel messaggio 6704/2015 viene precisato che nella stessa giornata il lavoratore non può usufruire del congedo parentale ad ore e del riposo per allattamento.
Questa incompatibilità è motivata dall’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita con quelli di lavoro: ecco perché il congedo parentale frazionato ad ore deve essere richiesto solamente nei casi in cui il lavoratore abbia necessità di assicurare una parziale prestazione lavorativa. Insomma, o l’uno o l’altro. È bene specificare, inoltre, che queste due misure non sono cumulabili tra di loro neppure se richiesti per bambini differenti.
Vi è poi la non cumulabilità con i tre giorni di permesso riconosciuti ai genitori (anche adottivi o affidatari) di figli disabili minori di tre anni, in situazione di gravità, che rinunciano al prolungamento del congedo parentale con diritto al 30% della retribuzione per tutto il periodo di assenza.
Infine, non si possono neppure cumulare due congedi parentali ad ore richiesti per due figli diversi.
Congedo parentale: con quali permessi è compatibile
Ci sono dei casi, però, in cui il congedo parentale ad ore è compatibile con altri permessi.
Ad esempio, il congedo parentale ad ore è compatibile con i permessi 104 per il lavoratore che assiste un disabile (anche se minore). Ricordiamo, infatti, che a questi spettano in alternativa o tre giorni di permesso ogni mese oppure una o due ore di permesso (in base all’orario di lavoro) ogni giorno.
In tal caso, quindi, il lavoratore che già ha diritto ad un orario di lavoro ridotto per merito del permesso da lui richiesto, può aggiungere, in caso di necessità, il congedo parentale ad ore.
Infine, il congedo parentale ad ore è compatibile anche con i permessi 104 riconosciuti al lavoratore disabile a beneficio di se stesso.
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