Cos’è e come funziona il contratto di compravendita tra privati, detto comunemente “vendita”. Come si stipula per auto, immobili e natanti e cosa deve contenere. Ecco il fac-simile da utilizzare come modello.
Con il contratto di compravendita, o semplicemente la vendita, due privati concordano l‘acquisto e il trasferimento della proprietà di una cosa (che può essere un’auto, un immobile o un natante) in cambio del prezzo pattuito.
In genere si fa in forma scritta e deve contenere alcune informazioni indispensabili per identificare il bene oggetto della compravendita, il suo valore e le generalità del venditore e del compratore.
Talvolta è necessario l’intervento del notaio e le spese sono a carico del compratore.
Ecco cosa c’è da sapere sulla compravendita tra privati e i modelli pdf per vendere l’auto o un immobile.
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA AUTO E IMMOBILI: COME SI FA E FAC-SIMILE
Compravendita tra privati: come si fa e cosa deve contenere
Cos’è il contratto di compravendita tra privati in Italia è indicato dal Codice civile all’articolo 1470:
“La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo [1376, 1465].”
L’elemento che contraddistingue la vendita tra privati è il prezzo, quindi il trasferimento di una somma di denaro concordata tra venditore e compratore. Se il bene in oggetto viene “scambiato” con un altro non si avrà una compravendita ma una permuta.
Il contratto di compravendita si considera perfezionato quando le parti raggiungono l’accordo (infatti è un “negozio consensuale”) e non al momento della consegna della cosa, che può avvenire anche in un momento successivo.
Forma del contratto di compravendita: deve essere scritta?
Nessuna norma impone che la compravendita tra privati avvenga in forma scritta. In altre parole, la vendita può dirsi perfezionata con la semplice stretta di mano. Ad esempio una compravendita di auto tra privati è valida anche in forma orale.
Le cose cambiano quando l’oggetto della vendita è un immobile: qui è richiesta la forma scritta a pena di nullità, altrimenti non potrà avvenire il trasferimento della proprietà. La legge impone la forma dell’atto pubblico.
Compravendita auto tra privati: come funziona e modello Fac-simile
La compravendita di auto tra privati è molto diffusa e si può fare sia in forma orale che scritta. Quest’ultima è di gran lunga la modalità preferita perché garantisce maggiore serietà e sicurezza in fase d’acquisto.
Il contratto (di cui è allegato un fac-simile) deve contenere tutte le condizioni della vendita:
- data della stipulazione e della consegna dell’auto;
- prezzo pattuito e modalità di pagamento;
- descrizione delle condizioni dell’automobile;
- dati anagrafici di venditore e compratore.
Ecco un fac-simile di compravendita auto tra privati da utilizzare come modello:
Per redigere il contratto non serve rivolgersi ad un avvocato o ad altri professionisti; non deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate e non ci sono bolli da pagare.
Una volta conclusa la vendita, è obbligatorio annotare il passaggio di proprietà sul Certificato di proprietà che poi è trasmesso al Pubblico registro automobilistico.
Nel nostro articolo di approfondimento tutte le informazioni (e i costi) per fare il passaggio di proprietà dell’auto.
Compravendita immobiliare e Fac- simile contratto
La compravendita immobiliare tra privati ha ad oggetto il trasferimento di un bene immobile in cambio di un prezzo pattuito tra le parti. A differenza della compravendita di auto, la forma scritta è obbligatoria e deve essere stipulato per atto pubblico e scrittura privata autenticata dal notaio, altrimenti non si può trascrivere nei registri immobiliari.
L’obbligatorietà del notaio serve a due scopi:
- evitare acquisti fatti con leggerezza;
- controllare la correttezza formale e sostanziale delle informazioni riportate nel contratto.
Di seguito il modello fac-simile di compravendita di immobili da far autenticare dal notaio:
Compravendita natanti
La compravendita tra privati può riguardare anche i natanti da diporto (ovvero le unità di lunghezza inferiore o pari a 10 metri); questi non sono iscritti nei pubblici registri e, come per la vendita di auto, si può procedere sia in forma orale che scritta.
Dopo la vendita, è obbligatorio il passaggio di proprietà per le unità da diporto di lunghezza superiore ai 10 metri.
Gli obblighi del venditore
Dalla compravendita tra privati nascono una serie di obblighi inderogabili in capo al venditore. Questi sono:
- consegnare il bene al compratore nello stato in cui si trovava al momento della vendita, con tutti gli eventuali accessori e documenti, che attestano il passaggio di proprietà;
- garantire l’evizione, ovvero tutelare il compratore dalle eventuali pretese di terzi che sostengono di avere diritti di proprietà o altri diritti reali sul bene oggetto della compravendita. Nel caso in cui il compratore si rendesse conto si essere stato imbrogliato, quest’ultimo può decidere di sospendere il pagamento del prezzo;
- garantire che la cosa venduta non abbia difetti od imperfezioni (vizi) che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490). Tale garanzia però non è dovuta per i vizi che erano noti al compratore o facilmente riconoscibili al momento della stipula del contratto, usando un minimo di diligenza. In caso di vizi, il compratore ha due possibilità o chiedere l’annullamento (risoluzione) del contratto, con una azione legale che si chiama “azione redibitoria” o tenersi la cosa e chiedere una riduzione sul prezzo pagato, con una apposita azione legale che ha due nomi; “azione estimatora” o, con una vecchia espressione, “quanti minoris”;
- garantire che la cosa venduta abbia le qualità promesse e le qualità essenziali per l’uso a cui è destinata.
Gli obblighi del compratore
Il compratore una volta stipulato il contratto di compravendita dovrà:
- pagare il prezzo concordato, secondo quanto stabilito nel contratto;
- prendere in consegna il bene, nel luogo in cui è stato acquistato. Se la consegna deve avvenire in altro luogo, in mancanza di accordi specifici, il costo del trasporto è a carico del compratore e chi vende non è responsabile degli eventuali danni provocati da chi effettua la spedizione o da chi la trasporta. Il risarcimento andrà, quindi, chiesto a questi due soggetti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA