Contratto sportivo 2023, come cambia per la tassazione?

Nadia Pascale

31 Marzo 2023 - 08:30

Cambia la tassazione nel contratto sportivo 2023 con nuove soglie di esenzione Irpef per i lavoratori dello sport. Tutte le novità introdotte con il decreto 163 del 2022.

Contratto sportivo 2023, come cambia per la tassazione?

Il decreto legislativo 163 del 2022 costituisce riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Si compone di 31 articoli che toccano diversi aspetti ed è considerato un decreto “correttivo” rispetto alla riforma contenuta nel decreto legislativo 36 del 2021.

Con il decreto milleproroghe del 2023 sono state prorogate alcune disposizioni della disciplina che entrerà quindi in vigore il 1° luglio 2023. Tra le disposizioni modificate vi sono quelle inerenti la tassazione delle entrate da attività sportiva che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, quindi senza ulteriore proroga.

Vediamo le principali novità fiscali inerenti il contratto sportivo, senza però trascurare le novità inerenti anche i soggetti a cui si applica la disciplina del contratto sportivo.

Chi è il lavoratore sportivo? Tutte le figure previste nel decreto legislativo 163/2022

Il decreto legislativo 163 va ad integrare le norme previste nel decreto legislativo 36 del 2021 che costituisce il primo passo importante verso la riforma del settore.

La nuova tassazione si applica ai contratti sportivi, ma diventa essenziale a questo punto determinare chi sono i lavoratori sportivi, infatti la prima novità importante è inerente proprio a tale aspetto. La nuova nozione è ampliata rispetto al passato e include le figure strumentali allo svolgimento dell’attività sportiva. Include:

  • Manager;
  • addetti agli arbitri;
  • segretari generali;
  • osservatori;
  • data scientist;
  • collaboratori tesserati che svolgono attività strumentali necessarie allo svolgimento delle attività sportive.

Restano invece esclusi coloro che svolgono meramente ruoli amministrativi.
Naturalmente il contratto dell’atleta tesserato è considerato di lavoro sportivo e in base all’articolo 15 del decreto legislativo 36:

Con l’atto di tesseramento l’atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che il tesserato ha diritto di partecipare all’attività sportiva e alle competizioni, inoltre se in possesso dei requisiti può ricoprire cariche negli organi direttivi e partecipare alle assemblee degli organi consiliari.

Il decreto precisa gli ambiti del dilettantismo: si intende sportivo dilettante (non professionista) quello con contratto di lavoro autonomo con un monte ore massimo di 18 ore settimanali senza però tenere in considerazione le ore delle manifestazioni sportive. Viene istituito il nuovo Registro delle attività sportive che può essere compilato telematicamente attraverso procedure digitalizzate che sostituiscono anche le comunicazioni ai Centri per l’Impiego.

Viene considerato volontario sportivo il soggetto che riceve solo il rimborso spese, non è previsto alcun limite per tale rimborso, ma in ogni caso il volontario sportivo non può ricevere la remunerazione.

I contratti di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con giovani a partire dai 15 anni di età, non più 18 anni, con il limite massimo dei 23 anni.
La figura dell’amatore viene cancellata dalle nuove disposizioni.

Quale tassazione si applica al lavoratore sportivo?

Delineata la figura del lavoratore sportivo, si può ora considerare l’aspetto fiscale. L’articolo 36 del decreto legislativo 36 del 2021 specifica che ai redditi prodotti dal lavoratore sportivo si applica la tassazione separata prevista dall’articolo 17 del Tuir.

La prima cosa da sottolineare è che come per gli altri lavoratori autonomi, anche in questo caso vi è una quota di esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi, pari a 5.000 euro.

Per i compensi di importo compreso tra i 5.000 euro e i 15.000 euro, vi è l’esenzione totale Irpef, ma non vi è l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali Inps. I contributi Inps devono essere calcolati sulla parte eccedente i 5.000 euro.

Per i compensi superiori a tale soglia di 15.000 euro, sia che si tratti di sportivo professionista, sia che si tratti di un dilettante, sono dovuti i versamenti Irpef e dei contributi previdenziali Inps. In questo caso l’imponibile Irpef corrisponde alla quota eccedente rispetto alla soglia di 15.000 euro ( articolo 24 del decreto 163 che modifica il decreto legislativo 36, articolo 36).

Ai fini fiscali il lavoratore sportivo rilascia l’autocertificazione dei compensi ricevuti per le prestazioni sportive rese nell’anno solare.

Prima del decreto correttivo la quota di esenzione Irpef ammontava a 10.000 euro.
Fino al 31 dicembre 2027 i contributi previdenziali sono calcolati sul 50% della base imponibile contributiva.
Nella pratica sportiva sono d’uso i premi corrisposti in caso di risultati ottenuti nelle competizioni. Gli stessi sono tassati al 20% con ritenuta alla fonte.

Trova applicazione per il lavoratore sportivo anche l’articolo 69 del Tuir il quale al comma 2 stabilisce che eventuali trasferte, spese si vitto e alloggio, viaggio e trasporto non sono da considerare ai fini della determinazione del reddito imponibile.

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