Contributi artigiani e commercianti: sospesa la scadenza del 20 agosto 2021 per chi è in possesso dei requisiti per l’esonero. A comunicarlo è la circolare INPS n. 124 del 6 agosto.
Contributi artigiani e commercianti, scadenza del 20 agosto 2021 sospesa.
Per i titolari di partita IVA in possesso dei requisiti per accedere all’esonero dei contributi arriva una soluzione “tampone” al problema dei ritardi per l’attuazione della misura.
Le novità in merito alla scadenza ormai imminente per il versamento delle due rate dei contributi fissi dovuti da artigiani e commercianti sono contenute nella circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021.
Contributi artigiani e commercianti, scadenza del 20 agosto 2021 sospesa: le istruzioni INPS sull’esonero
Artigiani e commercianti in possesso dei requisiti per l’esonero contributivo 2021 non saranno obbligati a versare le due rate in scadenza il 20 agosto.
Come indicato dall’INPS, per chi intende presentare domanda di accesso sarà possibile non versare i contributi in scadenza in data successiva alla pubblicazione della circolare n. 124 del 6 agosto 2021.
I chiarimenti operativi dell’Istituto sono particolarmente importanti, proprio perché risolvono la questione dei contributi dovuti da artigiani e commercianti entro il 20 agosto 2021, alla luce dell’impossibilità ad oggi di presentare domanda di esonero.
Le scadenze sono quindi sospese, ma esclusivamente per i soggetti in possesso dei requisiti per beneficiare dell’anno bianco contributivo che, ricordiamo, sono i seguenti:
- calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% nel 2020 rispetto al 2019. Tale requisito non è richiesto a chi ha aperto la partita IVA nel 2020;
- reddito complessivo non superiore a 50.000 euro nel 2019.
- non essere titolare di contratto di lavoro subordinato;
- non essere titolare di pensione diretta (fatta esclusione dell’assegno ordinario di invalidità o altri emolumenti corrisposti in caso di invalidità);
- risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Si ricorda che la verifica sarà effettuata d’ufficio dall’INPS al 1° novembre 2021 e che la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.
Sono quindi gli iscritti alle gestioni INPS artigiani e commercianti in possesso dei requisiti sopra elencati i soggetti legittimati a non effettuare il versamento dei contributi in scadenza il 20 agosto 2021.
Come specificato dall’INPS, in assenza dei requisiti e in caso di esito negativo delle verifiche effettuate dopo l’invio della domanda, ai contributi non versati si applicheranno le relative sanzioni.
Bisogna inoltre evidenziare che la sospensione riguarda solo i contributi relativi al 2021. Sono invece confermate le scadenze degli importi dovuti in riferimento ad annualità pregresse.
Ricordiamo inoltre che la sospensione delle scadenze, nelle more dell’avvio della procedura di trasmissione delle domande di esonero, si affianca alla possibilità per chi a già pagato i contributi dovuti di presentare domanda di rimborso o compensazione.
Per tutti i titolari di partita IVA ammessi all’anno bianco contributivo, i contributi già versati e oggetto di esonero saranno restituiti dall’INPS, a patto di presentare istanza entro il 31 dicembre 2021.
Contributi artigiani e commercianti in scadenza il 20 agosto 2021: controlli INPS sull’esonero
La circolare pubblicata dall’INPS il 6 agosto 2021 si sofferma sui controlli che verranno effettuati in merito ai requisiti per l’esonero contributivo.
In primo luogo verrà verificata l’assenza di un contratto di lavoro subordinato o pensione. L’esito sarà comunicato tramite il Cassetto previdenziale, e mediante lo stesso canale sarà reso noto l’importo massimo dell’esonero accordato.
L’importo effettivo dell’esonero fruibile sarà comunicato tenendo conto:
- dei soggetti attivi,
- dei mesi di attività,
- della contribuzione potenzialmente esonerabile in considerazione delle domande ricevute entro la data del 30 settembre 2021.
Se i contributi dovuti per il 2021 dovessero risultare di importo superiore all’esonero concesso, ci saranno 30 giorni di tempo per pagare la differenza. In tal caso non si applicheranno sanzioni e interessi.
Stesso termine e stesse regole anche per le attività cessate dopo il 30 settembre 2021 o per i rapporti di lavoro aventi decorrenza successiva a tale data, due delle casistiche che porteranno ad un ricalcolo dell’esonero concesso.
Saranno invece effettuati successivamente i controlli relativi al rispetto del limite di reddito e del calo del fatturato. L’Agenzia delle Entrate è chiamata in campo per la definizione delle modalità di verifica.
In caso di carenza dei requisiti, l’esonero applicato sarà recuperato maggiorato di sanzioni, a partire dalla data originaria di scadenza dei versamenti.
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