Come funziona il fondo perduto perequativo, o a conguaglio? Vediamo a chi spetta e gli adempimenti necessari per fare domanda.
I contributi a fondo perduto perequativo, o a conguaglio, fanno parte del pacchetto di aiuti per imprese e professionisti predisposto dal decreto Sostegni bis.
Questo tipo di finanziamento si calcola in base ai dati dell’utile che si trovano nel bilancio d’esercizio, e non alle perdite di fatturato.
Per poter presentare domanda è quindi necessario inviare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 30 settembre.
Le istruzioni per presentare istanza ancora non sono state pubblicate.
Fondo perduto a conguaglio: come funziona?
Il decreto Sostegni bis fa un’opera di spacchettamento dei contributi a fondo perduto, con l’obiettivo di ampliare la platea di beneficiari degli aiuti e fare in modo che l’erogazione dei ristori non sia legata solo al criterio di calo del fatturato.
Su quest’ultimo concetto si basa il cosiddetto fondo perduto a conguaglio.
Due i requisiti per avere accesso al fondo perduto a conguaglio:
- fatturato non superiore a 10 milioni di euro nel 2019;
- avere un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il contributo non può andare oltre i 150mila euro. Anche in questo caso l’impresa può richiederlo come bonifico o sotto forma di credito d’imposta.
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A chi spetta il fondo perduto a conguaglio?
Il fondo perduto a conguaglio può essere richiesto da:
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi;
- soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente:
- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- soggetti con compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi.
Sono esclusi, invece:
- i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del DL Sostegni bis;
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 e i soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Come fare domanda per il fondo perduto a conguaglio
Per ora in realtà ci sono poche indicazioni riguardo le modalità di presentazione della domanda per il fondo perduto a conguaglio, se non che le istruzioni saranno individuate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Il DL Sostegni bis fissa, però, una data di scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi: il 30 settembre. Queste quindi sono le ultime ore per portare a termine l’adempimento.
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