I controlli dell’Agenzia delle Entrate per scovare i tentativi di frode si estendono anche alla cessione dei crediti come il bonus affitti e sanificazione: ecco in cosa consistono.
Controlli anti-frode dell’Agenzia delle Entrate estesi a tutti gli aiuti economici erogati causa Covid: non solo quindi i lavori in casa, ma anche i bonus dall’affitto alla sanificazione degli ambienti. A dettare le regole è il decreto 157/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre e in vigore dal giorno successivo.
Il decreto nasce in seguito all’allarme dell’Agenzia delle Entrate che, dopo aver effettuato delle verifiche a un anno dalla messa in opera della piattaforma per la cessione dei crediti fiscali, ha scoperto frodi per oltre 800 milioni di euro.
La maggior parte di questi crediti inesistenti riguardava i bonus edilizi, ma non solo: vediamo quali crediti d’imposta finiscono sotto la lente d’ingrandimento del Fisco.
Dal bonus affitti alla sanificazione, nuovi controlli antifrode dall’Agenzia delle Entrate
Con l’entrata in vigore del decreto n. 157/2021 finiscono nel mirino del Fisco le cessioni dei crediti d’imposta pensati come aiuto economico nel periodo più critico della pandemia e introdotti dal decreto Rilancio, all’articolo 122.
Non si tratta quindi solo del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, ma anche:
- il bonus per affitto per botteghe e negozi (art.65, decreto 18/2020 “Cura Italia”);
- il bonus affitto per immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art.28, decreto 34/2020 “Rilancio”);
- il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120, dl 34/2020);
- il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art.125, dl 34/2020).
Nonostante per questi crediti d’imposta non siano arrivate particolari segnalazioni di frodi o anomalie, anche la cessione di questi bonus potrebbe essere a rischio.
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Controlli antifrode Agenzia delle Entrate: cessione credito a rischio
Grazie alle novità introdotte dal decreto n. 157/2021, l’Agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli preventivi sulla coerenza e sulla regolarità dei dati indicati. A essere verificati saranno sia i dati indicati riguardanti i soggetti beneficiari sia nelle informazioni che si trovano nella comunicazione.
In caso di irregolarità o anomalie l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
Una volta passati i trenta giorni, se i rischi di frode decadono, allora le comunicazioni riprendono il loro corso. In caso contrario, la comunicazione non si considera effettuata.
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