Corso sull’usura: spese di assicurazione e penale per estinzione anticipata

Giuseppe Cappuccio

27 Dicembre 2018 - 09:57

Quinta puntata del mini corso sull’usura: il focus è sulle spese di assicurazione e sulla penale per l’estinzione anticipata

Corso sull’usura: spese di assicurazione e penale per estinzione anticipata

La quinta puntata del mini corso sull’usura tratta il tema dell’inclusione delle spese di assicurazione e della penale per estinzione anticipata nella formula del TEG.

Le polizze assicurative stipulate in occasione della concessione di un mutuo o di altra tipologia di finanziamento costituiscono argomento ampiamente dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza.

Sino alle istruzioni dell’agosto 2009 della Banca d’Italia, non tutti i costi relativi alle polizze assicurative erano inclusi tra le voci rilevanti ai fini della rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio. Di conseguenza, quelli esclusi non dovevano essere computati nemmeno ai fin della verifica dell’usurarietà dei tassi in concreto applicati.

Solo con l’emanazione delle precitate istruzioni e a decorrere dal 1 Gennaio 2010, la Banca d’Italia ha previsto che il calcolo del tasso dovesse tener conto anche delle spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare i diritti del creditore, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto la polizza assicurativa fosse contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venisse stipulata per il tramite del mutuante o direttamente dal cliente.

I contratti di assicurazione vengono anche definiti PPI (payment protection insurance) o CPI (credit protection insurance) ed assolvono alla funzione primaria di garantire al beneficiario la corresponsione della somma stabilita al verificarsi dell’evento dedotto negozialmente.

Di fatti, assicurano il pagamento del debito nell’ipotesi in cui, a causa degli eventi indicati in contratto ed aventi copertura assicurativa, il debitore non sia più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.

Di regola, tali negozi prevedono il versamento del premio unico al momento della conclusione del contratto che si aggiunge al capitale erogato e produce ulteriori interessi a beneficio del mutuante.

Occorre evidenziare che la cessazione della garanzia assicurativa non ha alcuna ripercussione sul contratto di mutuo giacché sussiste un collegamento funzionale unilaterale; diversamente, l’estinzione anticipata del mutuo può determinare la risoluzione del contratto di assicurazione.

Nel caso di estinzione anticipata e, dunque, di pagamento anticipato del prestito concesso, vi è la necessità di coordinare anche il rimborso dei premi assicurativi corrisposti all’atto della stipula del finanziamento.

Atteso che, nella maggior parte delle fattispecie, il mutuatario corrisponde il premio assicurativo in un’unica soluzione, nell’ipotesi di estinzione anticipata ha diritto al rimborso dei ratei di premio non goduti, calcolati in base a criteri predeterminati ed indicati nel contratto.

Al riguardo, l’estinzione anticipata pone un ulteriore problema, ossia le penali per effetto dell’estinzione medesima.

La penale per estinzione anticipata rappresenta un costo soltanto eventuale.
Tuttavia, vi è un forte contrasto giurisprudenziale in quanto i giudici di merito tendono a negare il rimborso di qualsiasi costo sostenuto dal debitore al momento della conclusione del contratto.

Nell’ipotesi di estinzione anticipata, il contratto può prevedere un’ulteriore obbligazione a carico del debitore ossia la penale, definita altrimenti “indennizzo” oppure “corrispettivo”. In specie, con la riforma del credito al consumo, a partire dal 1 Giugno 2013, l’indennizzo previsto corrisponde all’1% dell’importo rimborsato in anticipo qualora la vita residua del contratto sia superiore ad un anno, ed allo 0,5% dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.

Numerosi dubbi interpretativi sono sorti in relazione all’art. 125 sexies TUB in virtù del quale:

“in caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”.

In tal modo il legislatore ha inteso porre un freno al fenomeno dilagante di richieste di rimborso non supportate da alcun criterio. Infatti, la norma prevede chiaramente la sussistenza di un’oggettiva giustificazione di eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato.

Alla luce di tali considerazioni, è opportuno evidenziare che una parte della dottrina sostiene che, seppur l’eventuale pagamento di una penale per estinzione anticipata sia sancito contrattualmente, occorre che maturi un ulteriore presupposto. La Banca deve, infatti, fornire la dimostrazione che gli eventuali costi connessi direttamente al rimborso anticipato siano stati effettivamente sostenuti (a tale proposito cfr. ad esempio Decisione ABF n. 2984 1.4.2016).

Argomenti

# Usura

Iscriviti a Money.it