Cosa fare se non si hanno i soldi per l’avvocato?

Antonella Ciaccia

25 Luglio 2022 - 15:00

Se non ci si può permettere di pagare un avvocato si può ottenere assistenza legale gratuita. Sarà lo Stato ad aiutarci a essere supportati da un professionista. Vediamo come.

Cosa fare se non si hanno i soldi per l’avvocato?

Tutelare i propri diritti in Tribunale comporta un costo che non sempre è possibile sostenere. Capita spesso infatti, di dover rinunciare a promuovere un’azione legale oppure a difendersi se citati in giudizio, perché non si hanno le possibilità economiche per farsi assistere da un legale.

Il nostro ordinamento, per assicurare il diritto di difesa anche a coloro che versano in condizioni economiche precarie, ha previsto uno strumento specifico, attraverso il quale il compenso dell’avvocato necessario per farsi assistere in un processo viene pagato dallo Stato. Stiamo parlando del patrocinio a spese dello Stato, conosciuto anche come «gratuito patrocinio».

Esso consente alle persone con difficoltà reddituali di accedere gratuitamente alla giustizia per la tutela di un proprio diritto e farsi rappresentare da un avvocato, liberamente scelto e iscritto in appositi elenchi, senza dover sostenere i costi del processo, che saranno pagati interamente dallo Stato.

Attenzione però, per accedere a questo istituto bisogna possedere alcuni requisiti fondamentali e riguarda solo la fase giudiziale: tutto ciò che è “fuori dalla causa”, ossia stragiudiziale, non è coperta dal beneficio.

Ci sono molti aspetti del patrocinio a spese dello Stato che bisogna conoscere. Vediamoli insieme.

Cos’è il gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio è un istituto previsto dal nostro ordinamento che consente a chi ha un reddito basso di poter scegliere un avvocato senza doverlo retribuire, purché il difensore sia iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Esso trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 24 comma 3 della nostra Costituzione, che prevede il diritto alla c.d. difesa tecnica in un processo, ossia il diritto di essere assistiti da un esperto all’interno di una causa. Altra fonte normativa a livello europeo, che riconosce tale diritto è l’art. 6 comma 3 lett. c della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

La disciplina del gratuito patrocinio è contenuta negli artt. 74-145 del dpr 30.5.2002, n. 115, «Testo unico in materia di spese di giustizia», che provvede a fissare i requisiti e le modalità per essere ammessi al beneficio.

In sostanza, tale istituto prevede che i costi dell’avvocato e le spese di giustizia, al ricorrere di determinate condizioni reddituali, siano sostenuti integralmente dallo Stato. La scelta del legale al quale affidarsi deve tuttavia ricadere tra coloro che sono iscritti in uno specifico elenco.

Gratuito patrocinio: per cosa possiamo richiederlo?

Il gratuito patrocinio è assicurato:

  • nei processi civili, amministrativi, contabili, tributari e nelle cause di volontaria giurisdizione (ad esempio, separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), purché non si tratti di questioni manifestamente infondate;
  • nel processo penale, per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

L’ammissione è valida, ex art. 75 del dpr n. 115/2002, in ogni grado e fase del processo, anche in Cassazione, purché il legale sia abilitato al patrocinio e per tutte le procedure, derivate e accidentali, comunque connesse.

Ricordiamo che tale istituto è ammissibile solo per l’attività giudiziale e non per quella stragiudiziale. Con tale espressione, ci si riferisce all’attività che spesso viene svolta prima di iniziare una causa: si pensi ad esempio alle trattative e ai tentativi di risolvere la vicenda in via bonaria al di fuori delle aule di giustizia.

Tali atti fuoriescono dal beneficio e la parcella dell’avvocato deve essere pagata dal cliente.

Quali requisiti sono richiesti per l’ammissione al gratuito patrocinio?

La legge, ai fini dell’ammissione, prevede agli art artt. 74 e 119 del dpr n. 115/2002 specifici requisiti.

Sono accolti a richiedere il beneficio del gratuito patrocinio:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri che si trovino stabilmente sul territorio nazionale e che non abbiano ricevuto condanne per reati relativi ad associazioni di stampo mafioso o altri gravi reati previsti nel dettaglio dalla legge;
  • gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.

Limiti di reddito per il gratuito patrocinio

Ai requisiti sopra esposti si aggiungono i requisiti di tipo reddituale, determinanti per l’accesso al beneficio. Difatti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del procedimento è necessario che il reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non sia superiore a euro 11.493,82.

Per il patrocinio in ambito penale, ex art. 92 Tu, il limite reddituale è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Se si è residenti con altre persone, i redditi si sommano a quelli di tutti coloro che compaiono sullo stato di famiglia e il limite è aumentato di 1.032,91 euro per ognuno (ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 11.493,82 + 1032,91 euro; se è composta da 3, il reddito non deve superare 11.493,82 + 1032,91 + 1.032,91 euro ecc.).

Riassumendo, possiamo così schematizzare che:

  • per le cause civili è richiesto un reddito complessivo annuo imponibile pari a euro 11.528,41, si calcola l’insieme del reddito prodotto dall’intero nucleo familiare di cui si fa parte con riferimento ai soggetti stabilmente conviventi;
  • per i processi penali il limite di reddito è pari a euro 11.528,41 elevato di euro 1,032,91, per ognuno dei familiari conviventi.

Come si calcola il reddito per l’accesso al gratuito patrocinio

Per quanto riguarda il corretto calcolo del reddito ai fini dell’ammissione è opportuno rivolgersi a un proprio commercialista di fiducia oppure a un patronato, in quanto non è sufficiente l’Isee ma è necessario valutare in generale la rilevanza di tutte le entrate che possono integrare il proprio reddito annuale.

Ricordiamo che per calcolare il reddito si contano le risorse di qualsiasi natura: anche gli aiuti economici (tranne quelli modesti e occasionali) da parte di familiari non conviventi o da terzi, e i redditi non tassati, come quelli guadagnati lavorando “in nero” o compiendo attività illecite.

Inoltre è bene tenere a mente che dichiarare di avere un reddito diverso da quello effettivo commette reato. Il richiedente ha l’obbligo di dichiarare la situazione veritiera e reale, in quanto le dichiarazioni false o omissive sono punite con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. Inoltre, la condanna comporta la revoca dal beneficio con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Gratuito patrocinio per le vittime di alcuni reati

A prescindere dal reddito ci sono dei casi in cui lo Stato ritiene di dover estendere il beneficio del gratuito patrocinio per:

  • la persona offesa dai reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, e altri gravi reati commessi contro minori;
  • figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o connivente e ex convivente, per tutti i reati o procedimenti civili derivanti da quel fatto illecito.

Chi è escluso dal gratuito patrocinio?

Esistono anche alcuni reati per cui non è mai possibile accedere al gratuito patrocinio, nonostante le condizioni reddituali: si tratta di delitti legati all’evasione fiscale oppure alla criminalità organizzata, qualora un soggetto sia stato condannato con sentenza passata in giudicato.

Sono difatti esclusi dal beneficio, i soggetti già condannati con sentenza definitiva per:

  • associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cp);
  • reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cp;
  • reati commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 416 bis cp);
  • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater dpr 43/1973);
  • produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 comma 1^ dpr 309/1990).

A chi si richiede il gratuito patrocinio?

Per accedere al patrocinio, l’interessato deve presentare (personalmente o tramite il proprio difensore ovvero inviando raccomandata con ricevuta di ritorno) apposita «istanza di ammissione» al Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale competente per il processo. La domanda deve essere firmata dall’interessato a pena di inammissibilità. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

Per l’ammissione al gratuito patrocinio in ambito penale, invece, l’istanza deve essere presentata, con le stesse modalità, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

Cosa deve contenere la domanda per accedere al gratuito patrocinio?

L’istanza, come già specificato deve essere debitamente sottoscritta dall’interessato, ex art. 79 Tu, deve essere redatta in carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • l’indicazione del procedimento a cui si riferisce;
  • le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e di tutte le persone che compaiono sul suo stato di famiglia;
  • una copia del documento di identità, oppure un’autocertificazione;
  • una copia del certificato di stato di famiglia, oppure un’autocertificazione;
  • una dichiarazione con cui si attesta di avere un reddito al di sotto dei limiti previsti dalla legge per essere ammessi al patrocinio e l’indicazione del reddito totale (autocertificazione);
  • tutti i documenti, in allegato, che provano quanti e quali sono i redditi del nucleo familiare (modello Cud, 730, cedolino Inps, buste paga ecc.);
  • una dichiarazione con cui ci si impegna a comunicare le eventuali modifiche del reddito che potrebbero essere rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
  • se cittadino straniero, una certificazione dell’autorità consolare sui redditi prodotti all’estero, che deve essere richiesta dall’interessato. Se l’autorità consolare non risponde entro 30 giorni, è sufficiente un’autocertificazione.

Non è sempre gratuito: se perdo devo pagare le spese

Solo in caso di vittoria del patrocinato, l’avvocato di questi viene pagato dallo Stato. Infatti il legale verrà pagato dalle casse statali solo se il soggetto richiedente vince la causa.

A sua volta, lo Stato, dopo aver anticipato le spese, può rivelarsi nei confronti della parte soccombente. Se non recupera le somme nei confronti di quest’ultima, può rivolgersi alla parte ammessa al patrocinio, ma solo a condizione che questa, con la vittoria della causa, abbia ottenuto un importo che superi abbondantemente le spese.

In caso di soccombenza invece, la condanna a pagare l’avvocato di controparte coinvolgerà anche coloro che hanno ottenuto il gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Lo Stato, dunque, offre copertura solo per quanto riguarda il pagamento del proprio avvocato, ma non quello di controparte nel caso il giudice lo abbia condannato al pagamento delle spese processuali.

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