Ecco cosa rischia chi non finisce la scuola dell’obbligo a seconda dell’età e qual è la responsabilità dei genitori.
Spesso si parla dell’obbligo scolastico in merito alle possibilità di lavoro dei minori, ma anche riguardo ai doveri genitoriali. Si sa comunque che la legge impone di frequentare la scuola per un certo periodo di tempo, ma i più non conoscono come si declina quest’obbligo e se ci sono delle conseguenze per chi non lo rispetta. Ecco cosa rischia chi non finisce la scuola dell’obbligo.
L’obbligo scolastico in Italia
La scuola dell’obbligo comprende 10 anni di istruzione, che coprono il periodo dalla prima elementare sino al secondo anno di scuola superiore. Di conseguenza, il periodo in cui la scuola è obbligatoria si articola su due cicli scolastici.
- La scuola primaria (detta scuola elementare) di 5 anni e la scuola secondaria di primo grado (le cosiddette scuole medie) di 3 anni;
- la scuola secondaria di secondo grado (o superiore), di cui solo i primi 2 anni compresi nell’obbligo scolastico.
Il mancato rispetto dell’obbligo scolastico comporta quindi conseguenze diverse rispetto al periodo in cui il minore smette di frequentare la scuola e alla sua età. In ogni caso, gli studenti sono minorenni per tutto il periodo dell’obbligo scolastico, perciò non possono subire direttamente alcun tipo di sanzione.
Sono i genitori, invece, ad essere responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico da parte dei figli, ovviamente entro certi limiti. Si può ben immaginare che l’abbandono scolastico durante le elementari sia ben diverso da quello che può avvenire a 14 anni, tanto per fare un esempio. Se nel primo caso i genitori hanno la completa responsabilità del figlio e devono accompagnarlo a scuola, non si può pretendere lo stesso da un adolescente che si rifiuta. Di queste differenze tiene conto anche la legge.
Abbandono scolastico durante la scuola primaria
Durante la scuola primaria, indicativamente dai 6 agli 11 anni, l’obbligo di istruzione è tassativo. Se i bambini smettono di andare a scuola in questo periodo di formazione, la responsabilità è dei genitori (o comunque dei loro tutori legali) e può comportare gravi conseguenze.
Anzi, i genitori che non permettano l’assolvimento dell’obbligo durante la scuola elementare commettono il reato previsto dall’articolo 731 del Codice penale, intitolato proprio “Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori”. Questo reato è punito con l’ammenda fino a 30 euro, ma prevede delle eccezioni.
Non è un reato non mandare i figli alla scuola elementare se si provvede a impartire loro l’istruzione diversamente, ad esempio con l’istruzione parentale o impartita da professionisti in casa. La legge, infatti, obbliga a ricevere l’istruzione elementare e non a frequentare la scuola.
Al contrario, se i genitori non provvedono all’istruzione del figlio che dovrebbe frequentare la scuola primaria scatta la responsabilità penale. L’ammenda prevista ha evidentemente un importo contenuto, ma comporta tutte le conseguenze della fattispecie penale. Una segnalazione di questo tipo, peraltro, se non è giustificata da valide motivazioni può comportare anche l’intervento dei servizi sociali sollecitato dalla scuola.
Naturalmente, questo non significa che ci siano conseguenze automatiche, ma potrebbe apparire necessario sottoporre il quadro familiare al monitoraggio dei professionisti per individuare eventuali problematiche, situazioni di disagio o degrado.
Cosa rischia chi non finisce la scuola dell’obbligo
Dopo aver concluso la scuola elementare, l’abbandono scolastico dei figli smette di essere un reato per i genitori, anche qualora non sia supportato da altri metodi di istruzione. Non ci sono, però, sanzioni di alcun tipo per i genitori e nemmeno per i minori che smettono di andare a scuola.
Anche in questo caso, trattandosi di soggetti minori, potrebbero essere allertati dalla scuola i servizi sociali. Questa misura, però, non ha carattere sanzionatorio ed è mirata alla tutela del benessere dei minori. La responsabilità penale dei genitori cessa perché gli alunni assumono con l’aumentare dell’età sufficiente autonomia, anche decisionale, per cui non si può pretendere l’obbligo materiale da parte dei genitori.
Ciò non toglie, però, che l’educazione e l’istruzione siano doveri nei confronti dei figli ed è per questo che potrebbero influire sulla valutazione del servizio sociale, anche in merito a una causa sull’affidamento per esempio. Ovviamente le condizioni di vita della famiglia sono valutate nell’insieme, tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti per la vita dei minori e non del solo obbligo scolastico. Di fatto, però, un abbandono precoce della scuola può configurare un campanello d’allarme.
Quanto ai diretti interessati, nessun rischio legale per l’abbandono scolastico, che però non è esente da conseguenze. Oltre all’impossibilità di lavorare legalmente prima del compimento dei 18 anni (non avendo assolto l’obbligo scolastico) si pone anche un enorme problematicità per l’inserimento lavorativo futuro, essendo privi di conoscenze, competenze ed esperienza. Dal punto di vista professionale e culturale non finire la scuola dell’obbligo è piuttosto limitante ma non ha conseguenze legali di alcun genere.
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