A quanto ammontano tasse e contributi per le partite Iva? Dall’Ires all’Irap, analizziamo in una guida dettagliata i costi per imprenditori e professionisti
Le partite Iva, essendo soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, si fanno carico di una serie di imposte e contributi per le ragioni più disparate.
Si parte dalla stessa Imposta sul Valore Aggiunto, gravante sui consumi e detraibile per la parte che riguarda gli acquisti e le importazioni inerenti all’attività svolta, e si passa poi a Ires e Irpef, due tributi che interessano i redditi prodotti dalle società (Ires) o persone fisiche (Irpef), ivi compresi soci, professionisti e lavoratori autonomi.
La carrellata si conclude con Irap e contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps o alle Casse professionali.
Analizziamo ora in dettaglio cosa si paga con un regime Iva ordinario.
Cosa si paga con una partita Iva in regime ordinario?
L’Imposta sul Valore Aggiunto
L’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) è un sistema di tassazione che grava sui consumi e in particolare sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
L’Iva è un esempio di imposta che non dev’essere versata immediatamente ma, al contrario, con cadenza periodica, oltre a esser calcolata sul complesso delle operazioni di vendita, al netto di quelle di acquisto, per le quali spetta una detrazione.
Per determinare a quanto ammonta l’Iva è necessario applicare alla base imponibile (di norma rappresentata dal corrispettivo riconosciuto per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi) l’aliquota in vigore al momento dell’effettuazione dell’operazione soggetta.
Attualmente è prevista un’aliquota ordinaria pari al 22%, eccezion fatta per una serie di operazioni (elencate nella tabella A allegata al dpr numero 633/1972) soggette ad aliquote ridotte pari al 4% (parte II della tabella A), 5% (parte II bis della tabella A) o 10% (parte III della tabella A).
Una volta ottenuta l’Iva addebitata per le operazioni effettuate, il contribuente ha il diritto di sottrarre l’Imposta versata sugli acquisti e le importazioni inerenti all’attività svolta.
I contributi Irpef e Ires
A differenza dell’Iva (diretta a tassare i consumi) e l’Irap (destinata alle regioni) le imposte Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e Ires (Imposta sul Reddito delle Società) interessano i redditi prodotti dalle partite Iva.
In particolare, l’Ires interessa i redditi generati da società di capitali residenti in Italia:
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in accomandita per azioni;
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- società europee, società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- aziende speciali (ex aziende municipalizzate), istituite da comuni e province per la gestione dei servizi pubblici.
Sono altresì soggetti a Ires:
- gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni non profit);
- le società e gli enti di ogni tipo, inclusi i trust, non residenti in Italia, nei confronti dei soli redditi prodotti sul territorio nazionale.
L’imposta si determina applicando alla base imponibile (calcolata in maniera diversa a seconda del tipo di contribuente) un’aliquota pari al 24%.
L’Irpef è diretta invece ai redditi prodotti da società di persone (ed enti assimilati) tassati in capo ai soci (la società si fa carico invece dell’Irap). Si parla in tal caso di redditi d’impresa.
Si considerano assimilate alle società di persone le società / associazioni, quali:
- società di fatto;
- società di armamento;
- associazioni professionali.
Sono invece qualificati come redditi di lavoro autonomo (soggetti anch’essi a Irpef) quelli generati da attività artistiche, intellettuali e di servizi, rese senza vincolo di subordinazione (diverse da quelle d’impresa).
I redditi attribuiti al socio/lavoratore autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo. Sulla base di questo, l’Irpef è calcolata applicando differenti aliquote alla base imponibile:
- 23% per i redditi fino a 15mila euro;
- 25% per la parte di redditi oltre 15mila euro ma pari o inferiori a 28mila euro;
- 35% per i redditi oltre 28mila euro e fino a 50mila euro;
- 43% nei confronti dei redditi oltre 50mila euro.
Una volta ottenuta l’imposta lorda da questa devono essere sottratte le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute d’acconto subite e gli acconti versati.
All’imposta netta, ottenuta dall’operazione appena citata, si sommano le addizionali regionali e comunali.
Il contributo Irap
Trattiamo anche il tema dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap).
L’imposta, applicata sulle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione, ha tuttavia subito negli ultimi anni una progressiva contrazione in termini di soggetti obbligati a versarla.
A decorrere dal 2022, l’Irap si applica esclusivamente nei confronti di:
- società in nome collettivo, in accomandita semplice e assimilate;
- società semplici esercenti arti e professioni e associazioni professionali;
- soggetti Ires (società ed enti commerciali residenti, trust, società ed enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti);
- enti non commerciali, pubblici e privati e amministrazioni pubbliche.
Sono pertanto esclusi dall’Imposta Regionale:
- professionisti e ditte individuali che si avvalgono del regime forfettario;
- persone fisiche esercenti attività d’impresa (anche se trattasi di impresa familiare), arti e professioni, a prescindere dalle modalità di determinazione del reddito;
- fondi comuni di investimento;
- fondi pensione;
- gruppi economici di interesse europeo (Geie);
- incaricati alle vendite a domicilio;
- esercenti attività agricole, cooperative e consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale, nonché cooperative agricole, della piccola pesca e loro consorzi;
- società semplici, titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto di fabbricati o terreni ovvero dalla concessione in affitto dell’azienda agricola.
L’Irap, dovuta dalle sole attività produttive svolte nel territorio dello Stato, è diretta alla regione nel cui territorio la stessa è esercitata.
L’imposta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota ordinaria o quella specifica decisa dalla regione in base al tipo di attività o al soggetto.
In particolare, l’aliquota base è pari al 3,9% ma le regioni possono variarla sino al limite dello 0,92%, oltre alla possibilità di prevedere agevolazioni (o aliquote maggiorate) per taluni contribuenti.
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Contributi previdenziali e assistenziali
Le partite Iva in regime ordinario devono farsi carico di versare i contributi destinati a finanziare i trattamenti pensionistici e le indennità a fronte degli eventi di vecchiaia o invalidità, erogati dall’Inps o dalle rispettive Casse professionali.
I contributi sono altresì destinati alle coperture economiche riconosciute agli autonomi per gli eventi, tra gli altri, di malattia e maternità.
L’ammontare dei contributi e le regole per determinarne l’importo, nonché le modalità di versamento, differiscono a seconda che si tratti di:
- lavoratori autonomi iscritti alle Casse professionali;
- lavoratori autonomi privi di Cassa, iscritti all’Inps - Gestione separata;
- artigiani e commercianti, iscritti alle Gestioni speciali dell’Inps;
- lavoratori agricoli (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali) iscritti all’Inps.
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