Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione delle cripto-attività. Scarica il modello e le istruzioni ufficiali.
Entro il 30 novembre 2023 è possibile presentare istanza per regolarizzare le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021, a renderlo noto è l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, del 7 agosto 2023 (prot. n°290480/2023).
Per molto tempo vi sono stati dubbi inerenti il trattamento fiscale delle cripto-attività, un fenomeno piuttosto recente che ha però avuto un successo inizialmente imprevedibile. Con la legge di bilancio 197 del 2022 si è provveduto a determinare il trattamento fiscale, prevedendo una sanatoria per le attività pregresse non dichiarate. Ora l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo a mettere in atto le misure per la riscossione che deve avvenire entro il 30 novembre 2023.
Vediamo come regolarizzare le cripto-attività detenute e non ancora dichiarate.
Regolarizzazione cripto-attività: chi può accedere
Possono accedere alla regolarizzazione delle criptoattività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, detenute al 31 dicembre 2021:
- persone fisiche;
- enti non commerciali;
- società semplici ed equiparate.
Tali soggetti per poter accedere alla regolarizzazione devono essere residenti in Italia.
Dal punto di vista oggettivo la regolarizzazione riguarda le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 e non dichiarate nel quadro RW del modello dichiarativo. Per poter regolarizzare la posizione è necessario che le operazioni riguardino periodi di imposta per i quali ancora non siano scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
Come regolarizzare la propria posizione con il Fisco dichiarando le cripto-attività
Dal punto di vista pratico si può regolarizzare la propria posizione versando un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle criptoattività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.
A questa si aggiunge la sanzione pari allo 0,5% del valore delle cripto-attività (articolo 4, comma 1, del Dl n. 167/1990). Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.
Solo dopo aver effettuato il versamento è possibile presentare istanza per la regolarizzazione della propria posizione. Tale operazione deve essere compiuta utilizzando il modello qui allegato insieme alle istruzioni.
Il modello deve essere firmato digitalmente. Nel caso in cui si sia impossibilitati a usare la firma digitale, si può procedere allegando una copia del documento di riconoscimento.
All’istanza devono essere allegati:
- la ricevuta del modello F24 che dimostri il versamento;
- la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al provvedimento.
L’istanza deve essere inviata tramite Pec alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.
L’istanza può essere inoltrata per conto del contribuente anche da un professionista che è tenuto a rilasciare copia al contribuente dell’istanza inviata, unitamente alle ricevute PEC di accettazione e consegna.
L’Agenzia delle Entrate rende noto che i codici tributo da utilizzare per effettuare i versamenti saranno indicati in una successiva risoluzione che, aggiungiamo, con molta probabilità arriverà a breve. Inoltre, l’Agenzia sottolinea che i tributi visti non potranno essere versati attraverso meccanismi di compensazione con eventuali crediti fiscali.
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