Con il decreto Sostegni ter viene confermato il risarcimento in caso di danni da vaccino anche per chi si è sottoposto alla somministrazione solamente con la raccomandazione e senza obbligo.
Si tratta solo di una conferma: il governo ha scritto nero su bianco che in caso di reazioni gravi conseguenti alla vaccinazione il risarcimento dei danni spetta anche senza obbligo vaccinale. Nulla di nuovo, da un punto di vista legale. Ma ora il governo garantisce l’indennizzo solamente con la raccomandazione e lo scrive esplicitamente.
Il passaggio viene certificato dal decreto Sostegni ter che introduce l’estensione dell’indennizzo per i danni da vaccino anche senza l’obbligo (ora vigente per gli over 50). Di fatto funzionava già così ed era sufficiente la raccomandazione per prevedere il risarcimento, come più volte stabilito dalla Consulta esprimendosi su casi riguardanti i risarcimenti in caso di vaccinazioni raccomandate.
Nel decreto Sostegni ter questo passaggio è stato ulteriormente rafforzato ribadendo il principio. L’articolo 20, in particolare, prevede un indennizzo a chi ha subito un danno biologico permanente “a causa della vaccinazione anti Sars-CoV-2 raccomandata”. Si parla di raccomandazione e non di obbligo in quanto la legge prevede già esplicitamente l’indennizzo per l’obbligo, mentre per le raccomandazioni a far giurisprudenza sono delle sentenze della Consulta.
Il consenso informato e i risarcimenti per danni da vaccino
Con il decreto Sostegni ter si parla quindi della responsabilità da attribuire in caso di eventi avversi: è in capo allo Stato? La risposta è positiva, ma spesso si discute in questo periodo sul modulo del consenso informato: compilarlo e firmarlo non esclude la responsabilità dello Stato.
Si era anche chiesta una revisione del modulo del consenso informato, ma di fatto non serve, come ha spiegato a Money.it il professore ordinario di Diritto della Salute dell’università Sapienza, Fabio Giglioni. “C’è una giurisprudenza consolidata che equipara le vaccinazioni raccomandate a quelle obbligatorie”, ha precisato ribadendo che il consenso informato non cambia nulla in merito agli eventuali risarcimenti.
Con l’obbligo vaccinale, quindi, il soggetto non deve più firmare il consenso informato obbligatoriamente: la somministrazione del vaccino può avvenire anche senza l’esplicito consenso dell’interessato.
L’indennizzo dello Stato per i danni da vaccino
Per quanto riguarda l’indennizzo è previsto il rimborso da parte dello Stato in caso di danni gravi dovuti al vaccino. Nulla di diverso rispetto a quanto previsto per altre operazioni mediche. Se la vaccinazione è obbligatoria o è fortemente raccomandata, comunque, da un punto di vista legale è indifferente: “Ho diritto a un indennizzo e la sostanza non cambia molto dal punto di vista economico”, ha spiegato ancora Giglioni. Gli indennizzi, quindi, vengono previsti indipendentemente dalla volontà del paziente di vaccinarsi o meno.
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