Danno da vacanza rovinata, chi ha diritto al risarcimento e come chiederlo

Ilena D’Errico

29 Luglio 2024 - 23:59

Una vacanza rovinata è un vero e proprio danno, sia economico che morale. Ecco chi ha diritto al risarcimento e come chiederlo.

Danno da vacanza rovinata, chi ha diritto al risarcimento e come chiederlo

Le vacanze si attendono a lungo, riponendo in questi momenti alte aspettative come ricompensa dei sacrifici e dell’impegno profusi nel resto dell’anno. Anche se questa mentalità è criticata dal pensiero moderno, non si può negare che la maggior parte delle persone investa nelle vacanze speranze di svago, riposo, divertimento e socialità difficilmente compatibili con la vita quotidiana.

Se per qualche motivo la vacanza non va come sperato il disagio è davvero importante, non certo una questione futile come potrebbe apparire a prima vista. Anche la giurisprudenza lo dimostra, visto che il danno da vacanza rovinata è riconosciuto e chi lo subisce ha diritto a essere risarcito. Ovviamente, ciò è possibile soltanto quando i disagi e gli inconvenienti sono attribuibili alla colpa di un terzo.

Eventi al di fuori di ogni responsabilità o dovuti proprio al soggetto in viaggio non sono certo illeciti. L’errore nella prenotazione è molto diverso da una struttura alberghiera che non ha i servizi promessi, tanto per fare un esempio. Vediamo quando si ha diritto al risarcimento e come richiederlo.

Cos’è il danno da vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata si articola su due aspetti, da un lato quello economico, per il costo sopportato, e dall’altro quello morale, per il disagio e l’occasione persa. Di primo acchito parlare di una vacanza rovinata può sembrare futile, visto che non sembra attenere le esigenze primarie di una persona o questioni particolarmente importanti.

Nulla di più sbagliato, perché oltre all’aspetto economico e morale in generale, una vacanza rovinata incide direttamente sul diritto alla salute e alla vita familiare. Pregiudicare il riposo di una persona e rovinare momenti preziosi da trascorrere con i propri cari non è una cosa di poco conto, così come impedire a un soggetto di godere appieno di un viaggio particolare e un’esperienza irripetibile. Si tratta di diritti costituzionalmente garantiti, pertanto la loro lesione deve essere risarcita.

I disagi che possono portare a questo danno sono svariati, dagli inconvenienti nel viaggio (cancellato o rimandato senza valide ragioni o preavviso) a quelli della struttura alberghiera, come anche depliant e pubblicità che non corrispondono al vero. Si pensi alla cancellazione di un volo aereo che impedisce di arrivare a destinazione in un momento particolare, alla camera d’hotel piccola e sporca che era stata presentata come una suite, ma anche alla spiaggia inquinata se proposta dalle fotografie come immacolata.

Chi ha diritto al risarcimento

Il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si configura quando i disservizi che hanno provocato i danni morali ed economici sono attribuibili alla responsabilità dell’agenzia di viaggi o della struttura ricettiva. Ciò accade soltanto in presenza di un inadempimento grave, che non è stato opportunamente risolto dal responsabile e non è dovuto a cause di forza maggiore.

Secondo il Codice del turismo, rileva in particolare la cancellazione senza preavviso non motivata da esigenze preventivamente comunicate (come la richiesta di un numero minimo di partecipanti), a patto che non sia dovuta nemmeno al cliente o a cause esterne, come un evento atmosferico estremo. La seconda ipotesi citata dalla legge riguarda, invece, la difformità tra i servizi e la qualità presentati al cliente e la loro effettiva condizione. Anche in questo caso, a meno che non dipendano da cause esterne o dallo stesso cliente.

Come chiedere il risarcimento danni

Il danno da vacanza rovinata viene calcolato in base al tipo di disservizio e alla sua entità, nonché al prezzo pagato e agli effettivi disagi patiti dal cliente. Per chiedere il risarcimento è essenziale presentare un reclamo scritto con raccomandata a/r o pec alla struttura o all’agenzia entro 10 giorni dal rientro.

Il reclamo deve contenere dettagliatamente i motivi di contestazione, cioè i vari disservizi sopportati e le loro conseguenze (anche in termini di spese), concludendosi con una congrua richiesta di risarcimento. In caso di mancata risposta, sarà necessario rivolgersi al giudice di pace (per importi fino a 5.000 euro) oppure al tribunale ordinario entro un anno dalla vacanza. I termini di prescrizione sono infatti:

  • 1 anno per i danni non alla persona;
  • 3 anni per i danni alla persona;
  • 12 o 18 mesi per i danni derivati dai servizi di trasporto.

In sede giudiziale, sarà importante allegare tutte le prove dei disagi subiti (come foto, video e testimonianze), delle spese sopportate e degli accordi assunti con l’agenzia di viaggi o struttura ricettiva, poi non rispettati. Si fa presente che la valutazione del danno morale tiene conto dello stress causato, dell’eventuale ripetibilità dell’esperienza e dell’occasione del viaggio. Il fatto di trovarsi in viaggio di nozze o a un evento sportivo di fama internazionale, per esempio, incide notevolmente sul calcolo.

Prima di ricorrere al tribunale, può però essere utile affidarsi a un’associazione di consumatori o a un arbitrato presso la Camera di Commercio di residenza e tentare una soluzione stragiudiziale.

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